di Antonio Faggioli
Riattivare la Medicina Scolastica
La coda dell’anno scolastico 2019-2020 è stata tagliata dalla epidemia da Covid-19, lasciando aperta la discussione su come metterne in sicurezza il riavvio.
Il 26 giugno scorso sono state pubblicate le linee guida per il ritorno a scuola nel prossimo settembre (Piano scuola 2020-2021 – 26 Giugno 2020). Di quel testo qui interessa evidenziare un’affermazione importante: i “Raccordi tra gli Istituti scolastici e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite la previsione di uno specifico referente medico per le attività scolastiche”. Purtroppo tale impegno non risulta tra gli aspetti operativi del “Piano Scuola”, nonostante la sua importanza che è opportuno richiamare facendo riferimento all’ex “Servizio di Medicina Scolastica”.
Il servizio di medicina scolastica dall’inizio del ‘900 al 1978
Dai primi anni del ‘900 fu posta particolare attenzione alla scuola soprattutto a partire dagli anni ’30, tanto che lo Stato assunse il compito di assolvere alla promozione dello sviluppo della persona finalizzato allo sviluppo fisico, economico, sociale e culturale.
La “medicina scolastica” gestita dai Comuni contribuì decisamente al conseguimento di tale obiettivo, collaborando con gli educatori a individuare, tra gli altri, i fattori causali delle patologie e anomalie dello sviluppo nell’età evolutiva e delle malattie infettive.
Già allora emersero aspetti critici sul piano dell’organizzazione delle scuole relativamente all’orario scolastico, alla refezione scolastica, ai requisiti strutturali e funzionali degli ambienti. Tali problemi furono affrontati gradualmente con la collaborazione tra genitori, insegnanti e medici scolastici. Si ebbe una legislazione medico-scolastica che si perfezionò gradualmente nel tempo, soprattutto assumendo gli obiettivi della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie perseguiti fin dal periodo 1901-1950.
Successivamente ebbe avvio una nuova fase con precise norme sanitarie, proposte dagli Ufficiali Sanitari Comunali e gestite ancora dai Comuni.
Fondamentali a tali fini risultarono due decreti: il Decreto Presidente della Repubblica 11 Febbraio 1961, n. 264 e il DPR 22 Dicembre 1967, n. 1518. Tali norme relative alla medicina scolastica sono tutt’ora formalmente vigenti, in quanto previste all’art. 14 dalla Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale). Purtroppo tali funzioni in materia di prevenzione, attribuite alle Unità Sanitarie Locali dal 1978, sono state da queste inspiegabilmente disattivate.
Le funzioni della Medicina Scolastica
Con il DPR 264/1961 fu richiamata la tutela della salute della popolazione scolastica, la vigilanza sull’igiene delle scuole e gli oggetti della vigilanza.
Con tali funzioni si provvedeva tra l’altro:
- al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni,
- alla difesa dalle malattie infettive,
- alla vigilanza sulla idoneità dei locali e loro manutenzione,
- alla vigilanza sulla refezione scolastica,
- ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.
Erano inoltre previsti servizi medico-specialistici per:
- le imperfezioni e le malattie dentarie;
- le imperfezioni e le malattie dell’apparato visivo:
- l’adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche;
- le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
- il reumatismo e le cardiopatie;
- i dimorfismi e i paramorfismi.
Ma è soprattutto con il D.P.R. n.1518/1967 che furono precisate le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d’urgenza nell’ambito dei servizi di medicina scolastica, avvalendosi di ambulatori ricavati di norma nello stesso edificio scolastico.
Era compito del medico scolastico provvedere a:
- visita medica preliminare di tutti gli alunni all’inizio dell’anno scolastico;
- visita almeno un volta durante l’anno per controllarne lo sviluppo psico-fisico;
- individuazione degli alunni che necessitavano di più approfonditi accertamenti;
- avvio a visita specialistica degli alunni che necessitavano di particolari accertamenti;
- collaborazione con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici.
Era inoltre compito del medico scolastico:
- la vigilanza igienica per il controllo dei locali, degli arredamenti, delle attrezzature, degli impianti di illuminazione, riscaldamento e ventilazione;
- la vigilanza sulla pulizia personale degli alunni, con la collaborazione degli insegnanti;
- la sorveglianza sui locali di cucina, annessi e suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti nella scuola sotto qualunque forma;
- quando le condizioni degli edifici scolastici, lo stato dei servizi igienici, delle attrezzature e degli impianti si presentino con caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica, o siano disadatti, antigenici, di nocumento per gli alunni, il medico scolastico avverte l’Ufficiale Sanitario che è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi.
I medici scolastici avevano anche il compito della compilazione dei dati statistici e di inviare mensilmente all’Ufficiale Sanitario una relazione sull’attività svolta.
Le norme per la difesa dalle malattie infettive batteriche e virali
C’erano poi specifiche norme per la difesa dalle malattie infettive batteriche e virali, in particolare:
- Il Medico Scolastico era tenuto a denunciare i casi di malattia infettiva verificatisi tra gli alunni e il personale scolastico.
- L’insegnante che rilevava negli alunni segni sospetti di malattia infettiva era tenuto a informarne immediatamente il Medico Scolastico e il Direttore della scuola.
- Il Direttore della scuola doveva informare l’Ufficiale Sanitario di qualunque situazione anomala rilevata nella scuola, specialmente riferibile alla diffusione di una malattia infettiva.
- I soggetti che il Medico Scolastico riteneva sospetti o affetti da malattia infettiva erano allontanati dalla scuola e mantenuti lontano per la durata del periodo di contagio.
- Lo stesso Medico comunicava il provvedimento di allontanamento al Direttore della scuola, che era tenuto a disporre per la pronta esecuzione.
Conclusioni
Se i Servizi di Medicina Scolastica fossero rimasti attivi dopo il 1978, le loro funzioni avrebbero permesso di affrontare, tra gli altri, i nuovi problemi nelle scuole indotti dall’epidemia da Covid-19, assicurando:
- la definizione dei requisiti strutturali e funzionali dell’edificio scolastico;
- la definizione e il controllo dei requisiti di sicurezza;
- la definizione e il controllo dei requisiti igienico-sanitari;
- i requisiti strutturali e funzionali delle mense scolastiche assicurando le esigenze nutrizionali proprie dell’età evolutiva;
- il calendario scolastico.
E’ di tutta evidenza l’importanza che tali Servizi avrebbero se operanti direttamente negli edifici scolastici a stretto contatto con genitori e insegnanti, non solo per quanto riguarda la prevenzione degli effetti nocivi da Covid-19 e da altre infezioni virali e batteriche, ma anche ai fini della prevenzione e diagnosi precoce delle più frequenti malattie proprie dell’età scolastica.
Si auspica pertanto che il Ministero della Salute intervenga nei riguardi delle Regioni, che inspiegabilmente hanno soppresso tali servizi, affinché al più presto queste si adeguino a quanto previsto dall’art. 14 della Legge 23 dicembre 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).
Questo articolo è stato pubblicato su Adiscuola il 4 luglio 2020