Emendamenti alla legge regionale sull'urbanistica in Emilia Romagna: perché non sono d'accordo

26 Giugno 2017 /

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di Antonio Bonomi
Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i 13 punti per emendare il progetto di legge urbanistica regionale in Emilia Romagna. Non sono d’accordo con alcuni dei punti elencati, anche perché non coerenti con l’indirizzo generale della proposta e quindi di ardua formulazione. Esempio:

    1. non può essere la legge, di per se a garantire la fine del consumo di suolo, se non nei termini dell’art.2, della vigente L.R.20/2000 che recita: f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. Solo l’obbligo a redigere prioritariamente un Piano Urbanistico Regionale che vincoli e salvaguardi tutti i terreni esclusi dai luoghi urbanizzati, quale che sia la loro destinazione di Piano o accordi, come risultanti dal rilievo satellitare può arrestare il consumo di suolo fertile permeabile e lo spreco dello stesso (in quanto bene comune primario).
    2. Fra le fonti legislative è necessario citare la “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948 segnatamente Art 17 che garantisce il diritto di abitazione e da esproprio arbitrario di tale diritto.

    3.Non è possibile accettare come strumento primario di governo del territorio l’accordo fra privato e Comune se tale accordo non sia inserito in un Piano, con precisi termini di attuazione e scadenza. È necessario ripristinare il Piano Operativo Comunale (detto Piano del Sindaco per la durata quinquennale) di cui alla vigente L.R.20/2000.
    4. il punto 4 dell’elenco non ha alcun significato. Se proprio ci si tiene il limite sia ispirato alla L. 765 (e al relativo decreto), quindi per una densità edilizia limite di 3 mq per mq di area agricola (metodo del plafond perequativo di Stefano Pompei). Non mettiamoci comunque a dare i numeri come i trucidi che comandano.
    5. La partecipazione dei cittadini alla valutazione sui Piani (e non sugli accordi privati, da cui la necessità del POC) deve rispondere alle norme della L.R. 3/2010 ed essere obbligatoria.
    6. I punti 8. 9. dell’elenco sono solo buone intenzioni di cui pavimentare qualcosa. Possono sortire solo da lotte di cittadini o dall’esistenza di soggetti collettivi riconosciuti capaci di imporli (ERP, Cooperative di Abitazione ecc.).
    7. punto 11 Illegittimo in quanto soggetti privati (cave e miniere, elettrodotti e metanodotti ecc.) sono abilitati all’esproprio. Andrebbe re-introdotto l’istituto del Diritto di Superficie irrevocabile (e l’impegno a rafforzare il patrimonio pubblico anche con incentivi rispetto a quello privato). Materia complessa da conseguire con molta attenzione.
    8. punto 12 la certezza non è di questo mondo, esiste l’alea di impresa, gli obblighi del libero mercato, l’impegno e obbligo sociale di impresa ecc. Articolo inesprimibile e caduco, legato solo all’esitenza del POC.
    9. punto 13. occorre mettere dei soldi e dell’impegno nel ricostruire la rete di progettazione di varia scala distrutta dalle insensatezze dei Renziani. Vanno attribuite deleghe alla città metropolitana e alla associazioni di comuni. (Fonte di occupazione, di promozione della qualità urbana e di progresso culturale).
    10. va richiamata la Legge Di Salvaguardia sui Piani urbanistici con le responsabilità del Presidente della Regione e i limiti di cui alle note sentenze della Corte Costituzionale.

Per favore non fate girare questo elenco se prima non lo si è discusso a fondo fra tecnici e legali. Io comunque sono per respingere questa proposta normativa ignobile (della Giunta) e per intervenire con correzioni sulla L. R. 20/2000 che ha funzionato e funzionerebbe ancora meglio, con opportuni emendamenti di tutela del suolo e di attribuzione delle deleghe.

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