Violenza sessuale, i rischi di un provvedimento affrettato

di Milli Virgilio /
8 Dicembre 2025 /

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Quando le politiche di contrasto delle violenze maschili contro le donne ricorrono alla legge penale i problemi non mancano, come sta accadendo per la parola «consenso» inserita negli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale.

Ancora una volta giudizi tecnico/politici si confondono e si scontrano tra chi frenerebbe ogni e qualsiasi innovazione che si teme possa scalfire il patriarcato e chi invece plaude a modifiche presentate come rivoluzionarie ed epocali. Ma c’è una differenza con il femminicidio: comunque lo si voglia definire, è già punito con l’ergastolo e dunque una confezione della norma imperfetta corre – a tacer qui d’altro – il rischio della disapplicazione e della ineffettività. Non è così per il consenso alle relazioni sessuali violente che incide sul vissuto individuale e concreto e sui rapporti di potere uomo/donna.

Forse, a far saltare il patto rosa frettolosamente stipulato, hanno contribuito proprio le prime entusiastiche dichiarazioni che attribuivano alla modifica concordata sul delitto di violenza sessuale una portata pretesamente risolutrice dei permanenti problemi del processo per stupro, tuttora incentrati in sostanza sulla credibilità della donna parte offesa. Proprio queste rassicurazioni, affidate a un messaggio tranquillizzante per tutte le donne, invitate a denunciare le violenze perché d’ora in poi non potranno – per dettato di legge – non essere credute, hanno portato allo scoperto il machismo italico (anche in vesti femminili).

Ma, in tema di consenso, i rigurgiti di patriarcato non sono solo locali. Ricordiamoci della vicenda della recentissima Direttiva Ue 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e del mancato inserimento della prescrizione agli stati parte di prevedere lo stupro come delitto senza/contro il consenso e di sanzionare le molestie sessuali in ambito di lavoro. Troppo forti sono state le opposizioni, tra cui quelle – meno scontate – di Francia e Germania. Sono state avanzate critiche in linea con quelle già formulate in Spagna contro il modello «solo sì è sì», lamentando il rischio di una contrattualizzazione dell’interrelazione sessuale e, in definitiva, di una criminalizzazione del sesso. Al tempo stesso vennero sottolineate le difficoltà di valutazione di quei casi in cui l’apparenza è di accettazione, anche se nasconde un rifiuto.

La complessità nasce non solo dalla imperscrutabile distanza tra la dimensione interiore e quella esteriore della volontà, ma anche dalla sottovalutazione dei due diversi standard di libertà sessuale femminile e maschile e dunque del mancato riconoscimento dei diversi modi in cui uomini e donne si impegnano nella pratica della sessualità.

Eppure di utilizzare la parola consenso si parla da tanto, come doverosa sostituzione di quelle di costrizione, violenza, minaccia, che costringono le donne a un onere di resistenza e a mostrare su di sé le tracce corporee di aver reagito alla violenza sessuale subita. Già negli anni Ottanta, quando faticosamente si tentava la riforma delle norme contro la violenza sessuale, fu chiesto di introdurre il concetto di consenso (senza o contro il consenso, contro la volontà) per cambiare il lessico ostile del codice del 1930. Anche allora, nel 1996, la legge fu approvata con un patto rosa di accordo trasversale tra le parlamentari che suscitò molti conflitti fra le donne sia dentro sia fuori il parlamento. Fatto è che quella struttura della norma non fu più modificata e neppure furono normate le molestie sessuali, tanto che oggi sono entrambe presenti nella agenda legislativa, anche se – insensatamente – in due percorsi separati.

Purtroppo il patto recente si riferiva a un testo, che è difficile non definire pessimo tecnicamente. Intanto linguaggio e parole penali non hanno magico valore di per sé, ma solo in quanto divengano struttura normativa chiara e precisa. Così è per la parola «femminicidio»; così è pure per il consenso, lasciato privo di definizione e affidato inaccettabilmente alla interpretazione giurisprudenziale. Delicatissimo è il bilanciamento del consenso tra il piano processuale della prova e quello sostanziale dell’elemento soggettivo del reato, per evitare il rischio che sia l’imputato a dover dimostrare l’insussistenza del dissenso, ma anche per non avallare con l’impunità gli stereotipi dei miti dello stupro.

Inoltre questa modifica non risolveva nessuno dei numerosi problemi della riforma del 1996, anch’essa affrettata. Ora per la imminenza del 25 novembre; allora l’Italia non poteva presentarsi alla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino ’95 senza una legge nuova. Irrisolto è l’accorpamento in una figura unitaria di condotte assai diverse ugualmente sanzionate, l’indeterminatezza della nozione di atti sessuali; l’attenuante dei fatti di minore gravità e ogni altra fonte di discrezionalità giudiziaria, a illegittima supplenza del principio di legalità.

Del resto la comparazione con gli altri sistemi, che si ispirano a modelli alquanto eterogenei di delitto, richiede analisi accurate e scelte ponderate; soprattutto occorrerebbe una riforma organica e non frammentaria, come è invece ormai da tanti anni in materia penale per le violenze maschili contro le donne.

Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 4 dicembre 2025

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