di Maurizio Matteuzzi, università di Bologna
La legge è uguale per tutti. Sarà deformazione professionale, ma mi viene spontaneo associare questo enunciato a quello, altrettanto celebre per gli addetti ai lavori, dell’antinomia del mentitore. Epimenide cretese dice “tutti i cretesi sono bugiardi”. Epimenide mente o dice la verità? La vita è bella anche perché, pur se si è vissuto già a lungo, ogni giorno se ne impara una nuova. Oggi, ad esempio, ho imparato che per la legge ci sono “generici” e “specifici”. Cioè a dire, la legge vale per tutti i generici; poi però ci sono gli specifici.
Cercando di depurare il caso dal linguaggio dall’idioletto “giuridico”, ecco in sintesi. Lo Stato blocca gli scatti di anzianità e i meccanismi di aumento stipendiale. I magistrati fanno ricorso, e in breve ottengono che la norma sia dichiarata incostituzionale per loro. I professori universitari adiscono gli stessi TAR, e gli stessi TAR, in analogia, rimettono il tutto alla Consulta, argomentando in favore della fondatezza della identica eccezione di incostituzionalità proposta dai magistrati.
Ed ecco un breve estratto della sentenza, pronunciata dalla Consulta, che val la pena di leggere nel giuridichese originale:
“13.1. Viene in proposito più volte richiamata la sentenza n. 223 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22, relativo al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale di magistratura.
La pronuncia evidenzia in particolare le peculiari modalità di attribuzione dell’adeguamento, mediante acconti e conguagli, «per il solo personale della magistratura», ed ha riaffermato che attraverso tale meccanismo, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo la magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomarne l’autonomia e l’indipendenza, sottraendola alla dialettica negoziale.
È su queste basi che essa ha quindi concluso che il relativo blocco eccede l’obiettivo di realizzare un «raffreddamento» della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l’adeguamento.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 22, anche nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21, va quindi ricondotta alle specificità dell’ordinamento della magistratura, specificità non sussistenti nella fattispecie in esame”.
Che dire, c’è del genio in tutto ciò. La legge sarebbe uguale, senonché i magistrati sono specifici, e tale specificità non sussiste negli altri. L’avreste mai detto? Da pubblico ufficiale, io ho il dovere di denunciare qualsiasi reato di cui io venga a conoscenza. Lasciam stare la banale constatazione che, se dovessi essere ligio, non farei altro tutto il giorno, in questo paese. Ma ora ho scoperto una importante novità. Mettiamo che io constati un reato, magari un reato che mi riguarda direttamente, che so, un mio studente che distribuisce coca a lezione (non cola). A questo punto so che prima di tutto dovrei chiedergli: “ma scusi, lei è ‘generico’ o ‘specifico’?”. Perché se è generico sono cavoli amari, ma se è specifico faccia pure; le serve la cattedra per il bilancino?