Condividiamo qui di seguito il primo di due articoli pubblicati su Giap, il blog del collettivo Wu Ming, in merito all’attacco dell’amministrazione Trump al collettivo Autistici/Inventati. L’articolo firmato da Luca Casarotti ricostruisce la vicenda e ne evidenzia gli aspetti giuridici, le questioni legate alla libertà di comunicazione ed espressione online, le implicazioni politiche e tecnologiche.
[La caccia alle streghe scatenata dall’amministrazione Trump contro i «comunisti» e gli «antifa» ha colpito il collettivo Autistici/Inventati, a cui ci lega una lunga storia, dal 2001 in avanti: Indymedia, il G8 di Genova… Più o meno da allora, il mediattivismo di A/I si intreccia al nostro attivismo e alle nostre esperienze quotidiane. Quante volte ci è capitato di visitare o segnalare un sito ospitato su Noblogs – quello di Filo Sottile, per dirne uno – o una pagina archiviata su Autistici? L’articolo più visitato della storia di Giap è costruito intorno a un link così. E quante volte riceviamo mail che terminano con @autistici.org?
A/I è un esempio – minoritario finché si vuole eppure, come si vede, scomodo – di come potrebbe essere la rete, o almeno una buona parte di essa, se negli anni Dieci non avesse preso la strada delle immense concentrazioni proprietarie, del business dei big data, del capitalismo della sorveglianza, del complesso militare-digitale e più di recente della cancrena IA. Testardamente, convintamente, qualcuno ha continuato a indicare e mettere in pratica un’alternativa. Oggi indicarla è ufficialmente definito «terrorismo», con tutte le conseguenze del caso: oscuramenti, conti bancari chiusi, servizi negati.
Anche la ritorsione più violenta e speciosa ha bisogno di una base giuridica. Di quest’aspetto si sta parlando meno di altri, così abbiamo chiesto lumi al nostro giurista di riferimento, Luca Casarotti. Buona lettura.
P.S. Il consigliere “spirituale” di Donald Trump, quasi un suo secondo padre, fu l’avvocato newyorkese Roy Cohn, già braccio destro di Joe McCarthy nella caccia alle streghe anticomunista degli anni Cinquanta. È il loro album di famiglia. WM]
Si può pensare il diritto come la promessa del costituzionalismo moderno, cioè come lo strumento che protegge la libertà di ciascuno, persegue l’uguaglianza di tutti e garantisce il cittadino dall’arbitrio dell’autorità. A intenderla con quel minimo di rigore teorico che è sconosciuto a chi se ne riempie i discorsi, la legalità democratica sarebbe il limite alla potestà dello Stato, non la sottomissione incondizionata alla sua legge. Oppure si può intendere il diritto alla maniera di Carl Schmitt e dei suoi volontari e involontari ammiratori, cioè come nient’altro che l’atto d’esercizio incoercibile del potere.
Nella realtà queste due dimensioni del diritto convivono, confliggendo per affermarsi l’una sull’altra. E non c’è dubbio che gli atti dell’amministrazione Trump contro Autistici/Inventati non abbiano nulla della legalità democratica, e abbiano invece tutta la protervia, la bolsaggine e la ripugnanza dell’arbitrio. Il governo USA ha diffuso alla stampa due documenti: una dichiarazione del Dipartimento del Tesoro intitolata «Treasury Takes Action Against Violent Far-Left Terrorist Networks», e un sedicente Fact Sheet del Dipartimento di Stato intitolato «Designation of Autistici/Inventati as a Specially Designated Global Terrorist».
Gli effetti della designazione sono abbastanza noti, anche perché non del tutto nuovi all’opinione pubblica italiana: A/I figura infatti nella stessa lista di proscrizione, la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (acronimo SDN), in cui è stata inserita, poi rimossa, poi subito reinserita anche Francesca Albanese.
Sono però diversi gli ordini esecutivi, cioè gli atti del presidente che hanno sostanzialmente valore di legge, in forza dei quali sono state giustificate le due proscrizioni: per A/I si tratta di un executive order (EO) di Bush Jr., il n. 13224 del 23 settembre 2001, «Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism», successivamente modificato da Trump con l’EO n. 13886 del 9 settembre 2019, «Modernizing Sanctions to Combat Terrorism». Per Francesca Albanese si tratta di un EO emanato da Trump nei primissimi giorni del suo secondo mandato, il n. 14203 del 6 febbraio 2025, dalla rubrica vieppiù arrogante: «Imposing Sanctions on the International Criminal Court».
Diversi gli ordini esecutivi, ma unica la lista di proscrizione e identiche le sanzioni irrogate.
1. I beni dei soggetti designati che dovessero trovarsi in territorio statunitense, oppure nel possesso o nella detenzione di un cittadino statunitense, sono congelati e devono essere denunciati all’Office of Foreign Assets Control (OFAC);
2. Sono bloccati tutti gli enti – società, fondazioni etc. – eventualmente partecipati o controllati dal soggetto designato.
3. Salve eccezioni accordate dall’OFAC stesso, i cittadini statunitensi e coloro che si trovano sul territorio statunitense non possono avere rapporti economici di alcun tipo con i soggetti designati.
La già citata nota stampa del Dipartimento del Tesoro afferma che la violazione delle sanzioni USA da parte sia di cittadini statunitensi sia di stranieri può essere sanzionata civilmente o penalmente: «violations of U.S. sanctions may result in the imposition of civil or criminal penalties on U.S. and foreign persons». Ulteriori sanzioni civili possono essere irrogate direttamente dall’OFAC: «OFAC may impose civil penalties for sanctions violations on a strict liability basis.» Su quest’ultimo complemento di causa sia lecito nutrire qualche perplessità, dato che la strict liability basis, cioè l’accertamento rigoroso della responsabilità, non sembrerebbe essere in cima alle preoccupazioni tanto dell’OFAC quanto del Dipartimento di Stato, a giudicare dai fattoidi e dai non-fatti imputati ad A/I.
Siccome le conseguenze che il diritto produce sulla realtà dipendono dall’uso delle parole, oltreché dall’avere il potere di produrle, si vorrebbe che le parole usate per irrogare una sanzione siano quantomeno ponderate, se non esatte. Si vorrebbe insomma che un testo intenda dire quello che dice; che sia perciò confutabile, quando quel che dice è falso; e che il testo non possa produrre le conseguenze giuridiche volute dal suo autore, quando se ne accerti la falsità. Così come si vorrebbe che chi accusa debba portare le prove, per logica elementare prima ancora che per garantismo: chi fa un’affermazione deve dimostrarla. È il principio primo del parlare argomentato, di cui il diritto è un’applicazione.
Se tutto questo è vero, bisogna prendere sul serio quello che dice il governo USA. E il governo USA, nella nota del Dipartimento di Stato del 26 agosto, dice questo:
«A/I’s cadre of radical hackers and tech developers provide a full spectrum of services – including encrypted chats and email, web hosting, secure video conferencing and streaming, anonymity shields, and a suite of other technological tools – to Marxist, anarchist, and other left-wing extremist groups in the United States, Europe, and elsewhere. These tools are specifically designed to support the operations of far-left terrorist networks, built to enable them to organize, recruit, communicate, disseminate propaganda, share target information and tactics, and carry out violent attacks – all while remaining anonymous, untraceable, and beyond the reach of the law.»
Traduzione:
«Il gruppo di hacker radicali e sviluppatori di A/I fornisce una gamma completa di servizi – che include email e chat criptate, hosting di siti web, videoconferenze e streaming sicuri, scudi di anonimizzazione e una serie di altri strumenti tecnologici – a marxisti, anarchici e altri gruppi estremisti negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Questi strumenti sono progettati appositamente per fornire supporto alle operazioni delle reti terroristiche di estrema sinistra, e sono costruiti per consentire loro di organizzarsi, reclutare, comunicare, diffondere propaganda, condividere informazioni su obiettivi e tattiche e realizzare attentati – il tutto rimanendo anonime, irrintracciabili e fuori dalla portata della legge.»
A margine, vale la pena di notare che il linguaggio del Dipartimento di Stato somiglia in maniera impressionante a quello dei manifesti nazifascisti contro le bande partigiane. Ciò detto, se questa è la motivazione con cui il governo USA ha inserito A/I nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, allora la decisione potrebbe resistere a un ricorso solo a patto che il Dipartimento di Stato riesca a provare l’accusa nei termini in cui l’ha formulata: e cioè che A/I sviluppa e mette a disposizione i suoi servizi con l’intenzione specifica di fornire supporto tecnologico alle organizzazioni terroristiche: «these tools are specifically designed to support the operations of far-left terrorist networks». Ciò naturalmente presupponendo un giudice terzo e imparziale tra il governo di Donald Trump e un collettivo italiano di sviluppatori e attivisti antifascisti, come dovrebbe funzionare nella liberaldemocrazia che gli Stati Uniti ancora fanno vanto di essere. Il dipartimento di Stato dovrebbe perciò provare, ad esempio, che è una mera facciata il punto 9 dei Termini di servizio di A/I, in cui si legge che è vietato:
«usare i Servizi per qualsiasi scopo di tipo militare, inclusa la diffusione di informazioni o materiale didattico riguardo all’uso di armi da fuoco e relative tecniche di combattimento, guerra cibernetica, sviluppo e produzione di armi.»
Dovrebbe provare che A/I non adempie agli ordini di chiudere le utenze da cui si svolgono attività illecite: cosa che invece ad A/I è capitato di dover fare, e che ha fatto, lo ha raccontato anche nel suo libro +Kaos (AgenziaX, 2012). Ma lo ha fatto, com’è giusto che sia, quando l’ordine di rimozione è stato a sua volta legittimo, e cioè quando ha avuto il dovere di adempiere.
Scrive ancora l’amministrazione Trump, questa volta nella nota dell’OFAC:
«Autistici Inventati identifies itself as an “anti-fascist” and “anti-militarist” organization opposed to capitalism and exclusively provides its services to vetted individuals, collectives, and groups it perceives to be aligned with its ideology, including to sanctioned terrorist organizations such as the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which has been designated by the United States, United Kingdom, and European Union for its use of terrorist tactics leading to thousands of deaths in Türkiye, Iraq, and Syria since its establishment in 1984.»
Traduzione:
«Autistici / Inventati s’identifica come un’organizzazione antifascista e antimilitarista che si oppone al capitalismo, e fornisce i suoi servizi unicamente a individui, collettivi e gruppi che reputa allineati alla sua ideologia, incluse organizzazioni terroristiche sottoposte a sanzioni come il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), messo al bando dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’Unione Europea per l’uso di metodi terroristici che hanno causato migliaia di morti in Turchia, Iraq e Siria fin dalla sua fondazione nel 1984.»
Non c’è bisogno di far notare il puzzo di propaganda che emana da queste righe, per altro malissimo scritte. Passi per il ritratto odioso (ogni propagandista deve fare il mestiere per cui è pagato), ma la proscrizione in uno Stato di diritto dovrebbe basarsi su fatti che costituiscono un pericolo per l’avvenire, e il PKK non lo si può più sostenere nemmeno volendo, dato che ha deliberato l’autoscioglimento nel 2025. Tirarlo in ballo serve solo ad aizzare gli animi. E/o a perpetuare l’antica ossessione per i congressi di scioglimento che non sarebbero in realtà congressi di scioglimento, ma inaugurazioni di clandestinità: vedi, in Italia, alla voce «convegno di Rosolina».
Come sempre, però, dentro alla propaganda sta il nucleo duro di tutta la faccenda; la ragione politica che si fa atto di sovranità assoluta senza sforzarsi nemmeno troppo di agghindarsi a buon diritto.
E la ragione è, per l’appunto, che «Autistici Inventati identifies itself as an “anti-fascist” and “anti-militarist” organization opposed to capitalism»; e che «provides its services to vetted individuals, collectives, and groups it perceives to be aligned with its ideology.»
È stato detto giustamente che la proscrizione di A/I sanziona un fornitore di servizi digitali per fatti imputati in modo più o meno generico a utenti di quei servizi. Ciò naturalmente non significa che d’ora in avanti gli Stati Uniti colpiranno qualunque proprietario di infrastrutture digitali per qualunque preteso reato politico commesso da qualunque loro utente: è inimmaginabile che Meta venga proscritta come organizzazione terroristica globale per la diretta Facebook della strage compiuta da un suprematista bianco, o che venga proscritta Google perché una casella @gmail.com ha mandato in giro il manifesto di rivendicazione di quella stessa strage.
Contro il più elementare principio di uguaglianza formale, quello che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse, l’amministrazione Trump colpisce A/I non per i servizi che offre, ma per la ragione politica in base a cui li offre. Il che sarebbe rilevante solo se questa ragione politica fosse di per sé illecita, se fosse vero quel che invece è grossolanamente falso, smentito per tabulas e per facta: cioè che A/I sviluppa e offre i suoi servizi con il fine di favorire organizzazioni terroristiche. Siccome così non è, si punisce non a causa del fatto, che nemmeno esiste, ma a causa dell’autore.
La ragione del bando è economica e ideologica. Economica, perché A/I è una realtà minuscola, in un mercato occupato dai grandi provider. Ideologica, soprattutto ideologica, perché esplicitamente colpisce l’antifascismo, e in particolare le sue componenti anticapitaliste di sinistra, marxiste e anarchiche. AI sarebbe stata colpita anche se, invece di offrire servizi di comunicazione a prezzo di condivisione d’intenti, avesse allestito un commercio antifascista di frutta e verdura. Però ovviamente scrivere che A/I fornisce «encrypted chats and email» (che poi dovrebbe essere un presupposto della comunicazione digitale) fa sembrare la cosa un affare molto più losco di un fruttivendolo antifascista.
Se l’abnormità giuridica di questa designazione non viene spontaneamente rigettata per l’abominio che è, e anzi chi pure non vi è tenuto sembra voler correre ad adeguarsi, è per il concorrere di altre due ragioni.
Una è antica come il mondo, o forse come il bellum omnium contra omnes, o almeno come l’economia politica, o magari come l’imperialismo: le minacce del più grosso fanno più paura, perché il più grosso può fare e disfare la legge a piacer suo.
La seconda ragione dipende dalla prima, e ha molto a che fare con lo stato attuale del diritto internazionale: dove il giusto processo arretra, le misure unilaterali, eccezionali e straordinarie sono sempre di più accettate come lo strumento normale per risolvere i conflitti. Ciò non toglie che di abnormità giuridica si tratta, e come tale va trattata e denunciata. Nella speranza sempre viva che il piccolo guastafeste politicamente e giuridicamente ben attrezzato riesca in ciò che non riesce ai più grossi e meno motivati.