Come anticipato nell’articolo di domenica 9 novembre, parliamo oggi di due degli aspetti almeno all’apparenza più innovativi del decreto legge, cioè di edilizia e vigilanza.
Premessa: l’edilizia è notoriamente una delle attività più rischiose. Perché? Per sinistrosità intrinseca delle lavorazioni innanzitutto, ma anche per il proliferare pressoché incontrollato di appalti e subappalti, l’esasperata riduzione dei costi basata su sfruttamento della manodopera, e insufficienti investimenti in formazione e in sicurezza, la ridotta e ridottissima dimensione delle imprese (anche tali solo di nome, si pensi agli artigiani con unico committente), la predominanza di manodopera straniera più sfruttabile e più difficile da formare, la presenza di sempre più lavoratori, almeno quelli italiani, di età elevata, che non dovrebbero essere costretti a stare su impalcature e ponteggi ben oltre i 60 anni, a fare un lavoro ancora pesante fisicamente (peso aggravato dal sempre maggior rischio calore); ma che vi sono costretti, rimandando la pensione, per la stagionalità e gli inevitabili vuoti contributivi delle proprie carriere lavorative.
Non è questo il luogo per approfondite analisi statistiche; ma basterebbe la cronaca a ricordarci che la caduta dell’alto è una delle prime cause, in certi anni la prima, degli infortuni mortali, anche collettivi. Per ricordare qualche dato, gli indici di frequenza INAIL (https://bancadatistatisticaoas.inail.it/analytics/saw.dll?Dashboard), cioè numero infortuni su numero esposti, vedono l’edilizia con indice 0,09 per infortuni mortali, subito dietro allo 0,10 dell’agricoltura e davanti allo 0,08 di trasporti e magazzinaggio (la media totale è 0,03). E lo stesso accade per gli indici di gravità = rapporto tra conseguenze degli infortuni e numero degli esposti (valori rispettivamente di 0,64, 0,73, 0,58); per il corretto significato di tali indici rinvio alla Guida alla lettura presente al medesimo indirizzo. Ancora, i dati contenuti nella tabella qui sotto indicano che gli infortuni denunciati in edilizia nel 2024 sfiorano il 10% di quelli totali, e navigando sul sito INAIL si vedrà che, per il solo 2024, gli infortuni mortali denunciati edilizia sono stati 210 su 1024, cioè più di un quinto (e certo in edilizia non lavora un quinto dei 22,23 milioni di occupati totali, come da più recenti dati ISTAT).

Apparentemente (ma non certo tempestivamente) consapevole della gravità del fenomeno, lo scorso anno il Governo aveva introdotto la patente a crediti in edilizia: inadeguata e insufficiente per come concepita, cioè con un punteggio – i crediti – conferito automaticamente su mere auto-dichiarazioni non controllate al rilascio, e per la parte assolutamente prevalente basata sul mero rispetto della normativa obbligatoria, con un numero di crediti sotto il quale operare è impossibile troppo alto, con decurtazioni tardive e insufficienti in caso di violazioni, e con i crediti troppo facilmente recuperabili ove perduti. A distanza di un anno detta patente si è confermata strumento sostanzialmente inutile ai fini dichiarati, come dimostrano i dati infortunistici nonché una corposa, e pressoché unanime, letteratura sull’argomento, ben più pregevole e dettagliata dei due articoli che pure ho dedicato all’argomento (8 settembre 2024, https://www.ilmanifestoinrete.it/2024/09/08/la-nuova-patente-a-crediti-nelledilizia-lennesima-occasione-perduta, e 26 ottobre 2025, https://www.ilmanifestoinrete.it/2025/10/26/la-patente-a-crediti-in-edilizia-un-anno-dopo).
Il decreto legge 159 prende atto delle criticità? Nella sostanza no; introduce sì alcune modifiche: decurtazione dei crediti operante dalla notifica del verbale dell’organo di vigilanza, un flusso informativo dalle Procure all’INL (NB: peraltro possibile anche in precedenza …), aumento delle violazioni sanzionate e della sanzione amministrativa per mancanza della patente a crediti o equivalente certificazioni SSOA da almeno 6000 a 12.000 euro (ma, attenzione, pur trattandosi di un decreto legge che la Costituzione italiana vuole caratterizzato da necessità ed urgenza, le nuove sanzioni si applicheranno da gennaio 2026 …). Ma la filosofia del meccanismo non solo non è toccata, ma, immune alle critiche e incurante dei dati, il decreto legge innesca il processo di possibile estensione della patente a crediti ad altri settori, già previsto dal nuovo comma 14 dell’articolo 27 del TU 81/2008. Leggiamo infatti, al comma 6 dell’articolo 3 del Decreto legge, che: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.” La norma è quantomai fumosa e non fa presagire granché di buono:
- non esiste un criterio normativamente fissato per garantire la “maggiore rappresentatività” delle organizzazioni sindacali (mi ripeto: problema gigantesco che riguarda peraltro tutte le relazioni Governo – parti sociali, volutamente mai non dirò risolto, ma neppure affrontato, per motivi sin troppo facili da capire);
- non è detto come si individuano le attività “a rischio più elevato” e in cosa consista detto rischio (Numeri assoluti? Solo infortuni? Indici di frequenza e gravità, peraltro quelli INAIL, gli unici disponibili, aggiornati al 2022? Altro?), né se conterà qualcosa l’estensione delle attività stesse; tutto da vedere quando l’incidenza di appalti e subappalti sarà considerata elevata e rispetto a cosa;
- quale che sarà la soglia, come si censiranno questi appalti e subappalti (oggi non esistono né obblighi generalizzati di comunicazione per soggetti diversi dall’appaltante, né banche dati);
- individuare l’attività potrebbe non bastare per identificare il rischio elevato: è emerso in passato (ad esempio, nel crollo del supermercato in costruzione a Firenze) che parte dei lavoratori presenti erano stati assunti con contratti diversi da quello dell’edilizia, con obblighi formativi minori e non specifici.
E neppure è previsto un possibile adattamento del meccanismo alle caratteristiche di altri settori ed alle loro peculiarità organizzative: ad esempio, bloccare l’attività di una impresa edile, e quindi di conseguenza magari bloccare un cantiere, è relativamente facile e magari senza troppe conseguenze su altri soggetti. Ma, per parlare di agricoltura e logistica, settori per i quali già lo scorso anno si ipotizzava l’estensione: l’impresa agricola che perde i punti lascia i prodotti a marcire sul campo, oppure non semina, non concima, non diserba ecc., oppure non li commercializza, fino a morire di consunzione? Nella logistica si blocca, o anche solo di rallenta, devia, allunga, tutto un flusso, con conseguenze negative a cascata su altre imprese incolpevoli e/o fino agli utenti/consumatori finali, oggi che domina la produzione just in time e che catene del valore e filiere produttive sono ramificate e/o lunghe? Aspettiamo pure il decreto attuativo, ma con queste premesse non c’è da farsi illusioni.
Un’altra innovazione, in realtà parziale, è l’istituzione del cosiddetto badge digitale, cioè di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione per chi lavora nei cantieri edili, da subito, ed in prospettiva per le persone che lavorano nelle altre attività a rischio più elevato di cui sopra, se e quando individuate. Così recita l’art. 3. “… La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), …. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.”. Questo badge è una evoluzione dell’obbligatorio tesserino di cantiere cartaceo, già previsto dall’art. 18 del TU 81/2008, ed anzi ancora prima dall’art. 36 della legge 248/2006. Il vecchio tesserino contiene dati anagrafici e qualifica del titolare/possessore, lavoratore dipendente o autonomo che sia, e la relativa mancanza è tuttora amministrativamente sanzionata per chi non ne è munito (da 100 a 500 euro per ogni persona) oppure, pur avendolo, non lo espone (da 50 a 300 euro); strumento pensato più per combattere il lavoro nero o irregolare che per la sicurezza. La apparentemente draconiana severità di queste disposizioni è peraltro grandemente diminuita dalla possibilità di produrre falsi tesserini, e comunque si realizza solo se ci sono controlli numericamente adeguati. Il codice univoco ne vuole aumentare l’efficacia (vedremo come però come prodotto/assegnato, tale codice), ed il collegamento con la piattaforma SIISL dovrebbe costituire una banca dati che permetta di controllare anche l’assolvimento anche degli obblighi di formazione. Non approfondirò qui come funziona già oggi la suddetta piattaforma e quanto sarà efficace, per assicurare legalità e sicurezza sul lavoro, una volta a regime il badge digitale. Quel che è certo che le imprese si troveranno di fronte ad ulteriori oneri e costi di gestione, tanto più difficili da sostenere quanto di minori dimensioni, come peraltro già paventato dalle relative associazioni di categoria.
Infine, si prevede all’articolo 3 che l’INL, per il rilascio della patente a crediti, “in via prioritaria” controlli le ditte che operano in appalto e subappalto. Sulla rarefazione dei controlli (2-3% annui sul totale delle aziende edili) ho scritto lo scorso 26 ottobre; in ogni caso si rinuncia non solo ad un coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL (a riprova della mancata volontà di una strategia nazionale anche per la mera vigilanza), ma non si agisce sulla causa delle irregolarità, che è il proliferare incontrollato di appalti e subappalti, con le stazioni appaltanti che hanno mano libera e tendenzialmente sempre meno responsabilità, con gli obblighi scaricati su appaltatori e subappaltatori.
Segnalo poi alcune norme non esclusivamente, ma di prevalente interesse per l’edilizia, interessanti benché ancora una volta non inserite in una strategia di ampio respiro; si tratta di caratteristiche delle scale e di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto per i lavori che si svolgono in quota. Sintetizzando al massimo contenuti tecnici decisamente complessi e per addetti ai lavori, per le scale superiori ai 2 metri di lunghezza vengono rafforzati/introdotti i sistemi di sicurezza come ancoraggi, gabbie e simili. Sulle cadute dall’alto, il nuovo così modificato art. 115 del Tu 81/2008 prevede che per i lavori in quota debbano avere priorità sistemi di protezione collettiva – parapetti e reti di sicurezza – rispetto a quelli (più comunemente diffusi) individuali; e qualora la protezione collettiva sia impossibile vengono indicate le tipologie di quelli individuali obbligatorie, cioè sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi anticaduta, con presa sul corpo ed ancoraggi sicuri. Poi ciascuno di noi può divertirsi, se passa accanto a qualche cantiere con lavori in quota, ad osservare quali sono i dispositivi indossati da chi lavora; peraltro l’indossare dispositivi anticaduta individuali certo rende più faticoso e difficoltoso il lavorare.
Alcune brevi considerazioni, infine, sulla vigilanza. Positivo certo che sia prevista l’assunzione di 500 ispettori tecnici presso l’INL (già sottorganico), più qualche dirigente per nuovi ispettorati territoriali, e di 100 carabinieri destinati ai Nuclei di tutela del lavoro. Ci sono poi alcune norme il cui scopo, recita il decreto, è “efficientamento e semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” L’art. 14 del decreto legge prevede, come incentivo (?) per gli ispettori INL, che potranno ricevere “per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze“. Che gli ottimi ispettori INL, già meno pagati di quelli INAIL, INPS e ASL, ci guadagnino, o peggio finiscano per rimetterci, è quindi tutto da vedere, anche se un successivo articolo 16 stanzia qualche soldo in più per finanziare non meglio precisate “misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti … del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. In parallelo, con riferimento al personale di vigilanza delle ASL, l’art. 17 prevede che gli importi incassati da sanzioni amministrative in materia di prevenzione e sicurezza di cui all’art 13 del TU 81/2008 (che sono entrate dello Stato da chiunque riscosse), debbano essere destinate a “sorveglianza epidemiologica di rischi … associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché a formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione”, nonché possano (!!) incrementare il trattamento accessorio del personale di vigilanza, pare di capire in particolare se vi è carenza di personale (cioè sempre, nei fatti) fino ad un 15% del trattamento tabellare lordo. Tutto bene (salvo l’apertura a rapporti di lavoro precario), quindi, salvo che gli ispettori INL restano tagliati fuori. E che persone svolgenti lo stesso lavoro siano pagate in maniera diversa resta una iniquità sostanziale, anche se è certo troppo chiedere al modesto decreto 159 di rimediarvi.
Che dire? In materia di efficientamento e semplificazione dei controlli, avrebbero sicuramente più efficacia la mera abolizione dello scudo ispettivo (vedasi, il 12 ottobre https://www.ilmanifestoinrete.it/2025/10/12/operaicidio), e parificare i trattamenti economici; ma era decisamente aspettarsi troppo.