Come annunciato da mesi, il Governo ha approvato nel Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025 un nuovo decretoLegge (21 articoli) con misure urgenti per la “tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali”; il provvedimento, parzialmente diverso dalle anticipazioni pur circolate, numerato Decreto Legge 159, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l 13 ottobre 2025.
Procederò ad una sintetica esposizione del provvedimento, o almeno delle sue parti più importanti, in quanto articolato e complesso, anzi eterogeneo e disorganico, con molti rimandi ad altre norme (che spesso modifica, in particolare il TU 81/2008) e disposizioni anche di dettaglio. In ogni caso, attenzione:
a) in sede di conversione in legge il testo potrebbe subire modifiche; ma non credo potranno essere sostanzialmente migliorative, il testo riflette puntualmente cultura ed approccio del Governo alla sicurezza sul lavoro, che certo non cambieranno; inoltre, come si vedrà molte disposizioni sono così puntuali e dettagliate che modifiche sostanziali non sono possibili;
b) le parti più innovative richiedono provvedimenti – per lo più decreti – attuativi appositi, da emanare decorsi da 60 giorni a un anno dall’approvazione definitiva. Ed è noto che spesso il diavolo si nasconde nei dettagli… per valutarne l’efficacia bisognerà quindi attendere le suddette norme di dettaglio, ciascuna delle quali interverrà peraltro su materie complesse e correlate ad altre norme già vigenti.
Il decreto legge in realtà non prevede solo misure “urgenti” (con attuazione anche dopo un anno? Con tecnicalità elevata? Mah … ma non è questa la sede per parlare di uso ed abuso della decretazione d’urgenza) in materia di sicurezza, dirette o indirette, ma parla anche (sin troppo, se si confrontano titolo e contenuto) d’altro. Troviamo infatti sì norme direttamente o indirettamente volte a migliorare prevenzione e sicurezza sul lavoro, riguardanti anche formazione e sorveglianza sanitaria, come pure norme per accrescere e migliorare la vigilanza; altre ancora che allargano la tutela indennitaria contro infortuni e MP, tutela che però non c’entra nulla con la prevenzione. Troviamo poi norme di carattere gestionale che riguardano INAIL o il Ministero, altre su sistemi informativi – il SSISL – per il mercato del lavoro, su stabilizzazioni di personale, di proroghe stato di emergenza, o addirittura sul domicilio digitale (!?). Si può dire da subito, comunque, che le innovazioni sono timide e/o di portata tutta da verificare, difficilmente riconducibili ad una strategia complessivo, ma anzi magari fin troppo puntuali e di dettaglio; in qualche caso c’è mera ripetizione di norme già esistenti, o disposizioni solo formali, quali ad esempio aggiungere al testo di qualche norma un altro, ulteriore Ministero competente. Che si tratti della ormai consueta occasione persa apparirà, credo, chiaro, una volta terminato l’esame; esame che debbo però suddividere in più interventi, viste l’eterogeneità e complessità del DL stesso (il semplice elenco dei suoi articoli e relativi titoli, di cui all’allegato, è sufficientemente eloquente).
In questo primo contributo mi occuperò di quelle norme di prevenzione che riguardano l’INAIL, nonché l’allargamento della relativa tutela indennitaria.
Revisione del Bonus Malus INAIL– Partiamo dall’art. 1, che autorizza l’INAIL, dal 2026, a “effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi”; detta revisione è accompagnata da quella (in aumento, come appare verosimile?) dei contributi INAIL in agricoltura, oggi riscossi dall’INPS e poi girati all’INAIL. Come è noto, l’assicurazione obbligatoria INAIL funziona da sempre con un bonus malus (non per agricoltura e Stato): per ogni lavorazione svolta da una azienda è calcolato un tasso di premio specifico (giornate lavorative equivalenti – GLE – perdute in un triennio di osservazione rapportate quelle lavorate = lavoratori anno occupati). Se detto tasso è superiore a quello medio generale per quella specifica attività, il premio cresce – malus – fino ad una percentuale massima; se il tasso è inferiore, il premio diminuisce – bonus – entro analoga medesime percentuale massima. Attualmente, a seconda della dimensione aziendale, il bonus varia da – 7% a -30% del premio, ed il malus da + 5% a + 30%.
Simili revisioni, accompagnate dall’identificazione delle lavorazioni e dei relativi tassi medi, sono effettuate periodicamente attraverso Decreti Ministeriali, chiamate Tariffa dei Premi; le ultime tre risalgono al 1988, al 2000 e quella vigente al 2019 (Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019). Il testo del Decreto legge fa pensare che si amplierà soltanto il bonus, senza toccare né i tassi base medi né tanto meno la nomenclatura delle lavorazioni. Esclusioni dal bonus – Costituisce una ulteriore novità la previsione del comma 4, che recita “Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro“. Seguono poi disposizioni transitorie sulla comunicazione di dette sentenze, nelle more dell’immancabile previsto adeguamento dei sistemi informatici. Il tutto attraverso appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, e fermo restando che l’onere resta a carico del bilancio INAIL (peraltro notoriamente in attivo).
La apparente severità del comma 4 è di fatto annullata dalla necessità di una sentenza di condanna definitiva; si ripete quindi quanto previsto per la patente a crediti in edilizia, con un’efficacia che possiamo dire irrisoria visti i tempi della giustizia (e sarà interessante, tra qualche anno, contare se e in quanti casi l’esclusione dal bonus si sia effettivamente verificata a seguito di una simile condanna). È infine da vedere se la nuova oscillazione entrerà in vigore dal prossimo anno, oppure se le necessarie elaborazioni statistiche e contabili la sposteranno al 2027.
L’art. 2 prevede poi che l’INAIL destini una quota (non meglio precisata) dei finanziamenti ex art 11 del TU 81 – bandi ISI, di cui all’articolo del 14 maggio 2023 (https://www.ilmanifestoinrete.it/2023/05/14/il-lavoro-deve-essere-sicuro-12) – alle aziende agricole iscritte alla cosiddetta Rete del Lavoro agricolo di qualità istituita presso l’INPS (per informazioni: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.la-rete-del-lavoro-agricolo-di-qualit—50213.la-rete-del-lavoro-agricolo-di-qualit-.html). Ma quante sono le aziende agricole iscritte? Dall’elenco aggiornato al marzo 2025 presente sul portale INPS risultano 8.080, cioè neppure l’1% delle 1.033.023 aziende agricole attive in Italia in base al 7° ed ultimo censimento decennale ISTAT condotto nel 2020; irrisorio quindi l’impatto della norma.
Attendiamo quindi il prossimo Bando ISI 2025 (di fatto 2026) per capire meglio; in ogni caso l’ultimo bando ISI stanziava 600 milioni per tutte le aziende di qualsiasi settore.
L’articolo 7 estende la tutela assicurativa INAIL degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro anche al tragitto tra dove si svolge il percorso e la residenza o domicilio dello studente, cioè all’infortunio in itinere. A parte il mutamento lessicale di tali percorsi di formazione (prima alternanza scuola lavoro, poi PCTO), è da ritenere che la tutela abbia i medesimi limiti di tutti gli infortuni in itinere (tempi, percorsi, mezzi, deviazioni necessitate ecc.); personalmente sono poi convinto che detta tutela si potesse (dovesse?) comunque ricavare applicando analogicamente le norme già esistenti. Verosimilmente a causa degli infortuni mortali accaduti in passato ad alcuni studenti impegnati in tali percorsi, si stabilisce inoltre che “ Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi … le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.” Intento lodevole; c’è da sperare che i DVR identifichino correttamente i rischi “alti” e che il divieto sarà effettivo in quanto spontaneamente rispettato, indipendentemente dal testo delle convenzioni, perché un controllo sostanziale generalizzato è impossibile.
Mentre gli articoli 8, 9 e 12 rivestono limitato interesse (stanziamenti per borse di studio aggiuntive per i figli di morti sul lavoro, ritocco dell’età in cui gli invalidi per lavoro tali oltre una certa percentuale possano fruire dell’assegno di incollocabilità, stabilizzazione a certe condizioni del personale sanitario assunto dall’INAIL per l’emergenza COVID), di maggior peso è l’art. 15.
Rilevazione dei mancati infortuni – INAIL e Ministero del Lavoro, sentite non meglio identificate parti sociali (ci sarebbe da scrivere un intero articolo in base a quali criteri una parte sociale è ritenuta, anche su argomenti ben più importanti, degna di essere consultata dal Governo, e che succede del suo parere; osservo che qui neppure è precisato “più rappresentative”) entro sei mesi emanino “ linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con piu’ di quindici dipendenti”, cioè i cosiddetti near miss. Come da successivo decreto ministeriale, le aziende dovranno comunicare dati aggregati dei mancati infortuni, azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché’ i criteri per predisporre annualmente un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni; e tutto allo scopo finale per definire “interventi formativi e di sostegno tecnico”.
Tutto ciò lascia quantomeno perplessi: le suddette linee guida diventeranno obbligatorie se si vuol procedere al monitoraggio ed all’invio dei dati? Altre diverse forme di tracciamento eventualmente già in uso invece inutili? Certo è che la comunicazione dei dati aggregati e delle azioni preventive e correttive (a chi non è esplicitato: al Ministero? All’INAIL in quanto ente gestore del SINP – Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, ex art. 8 del TU 81/2008)?) costituirebbe un ulteriore rilevante onere per le aziende, a fronte di benefici solo attesi e futuri. Ora, non negherò certo la valenza prevenzionale di un monitoraggio sistematico dei near miss, se poi al monitoraggio seguono azioni coerenti coi risultati; ma il meccanismo appare farraginoso, di fatto esclusivamente top down, e persino sovradimensionato se, rapporto annuale compreso, serve a definire interventi formativi e di sostegno tecnico (che non potranno essere universali e indifferenziati, ma mirati sui differenti rischi). Speriamo che le emanande norme di dettaglio chiariscano e correggano; ricordo, peraltro, come sistemi di rilevazione dei mancati infortuni e idonee misure migliorative sono confermati anche per il 2026 come elementi validi per il bonus annuale sui premi INAIL ottenibile a domanda per interventi di prevenzione non obbligatori, come da art. 23 della vigente Tariffa dei premi, vedasi https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2025.07.istruzione-operativa-del-18-luglio-2025.html).
Infine, l’art 5, forse quello di più ostica lettura, che modifica/integra l’art. 11 TU 81 (per intenderci, quello che consente e disciplina le attività dell’INAIL diverse dall’esercizio dell’assicurazione obbligatoria). In primo luogo, l’INAIL verserà “almeno” 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, – cioè allo Stato, , che finanzieranno “promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro” presso tutte le istituzioni formative anche professionale, la formazione RLS con piani concordati tra organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Mero trasferimento di fondi, quindi; nella finanza pubblica allargata una partita di giro neppure troppo cospicua, gestione tutta in capo al Ministero del Lavoro, sperando li spenda bene e celermente (nonostante le certe complessità procedurali).
Dopodiché, rigorosamente con risorse proprie, e gestione condivisa con le parti sociali o le istituzioni interessate, l’INAIL promuoverà:
a) interventi di formazione professionale (specie nei settori più a rischio come costruzioni, logistica e trasporti);
b) sostegno a micro e piccole medie imprese per acquisto ed adozione di DPI “innovativi …e sistemi intelligenti” (gli uni e gli altri non meglio precisati);
c) campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole pubbliche, con particolare riferimento agli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
Che dire? Gli interventi di cui al primo e terzo punto sono di fatto già eseguiti da decenni (la formazione era competenza riconosciuta all’INAIL già dal precedente Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 626/1994, …); e colpisce questa ennesima dimostrazione di come la legislazione italiana ribadisca norme già in essere, e non solo quando non vengono attuate (!!), qui verosimilmente per riempire di contenuto un provvedimento che resta modesto e disorganico. Tutta da verificare come si svolgerà il sostegno di cui al punto b, viste le norme sugli appalti e concorrenza, da coniugare con le caratteristiche tecniche una volta definite, nonché con la normativa UE sugli aiuti di stato. Ma soprattutto c’è un gigantesco problema di risorse. Non tanto quelle finanziarie, viste le dimensioni dell’avanzo dell’INAIL (2,678 miliardi sul bilancio 2024, ma con la bellezza di 43,815 miliardi giacenti nella Tesoreria centrale del MEF), purché il MEF ne liberi più di quanto non faccia ora, cosa sulla quale ogni dubbio è più che lecito. Per quelle professionali invece c’è carenza, l’organico dell’INAIL è in sofferenza, e non basteranno certo le assunzioni di 50 funzionari e 5 avvocati che il medesimo DL autorizza, in aggiunta a quelle di 111 ispettori già previste in estate, a fronte di una platea di imprese potenzialmente interessate di milioni.
Basta per oggi; nel prossimo articolo si parlerà di edilizia, patente a crediti e vigilanza