Articolo 33 della Costituzione e sua revisione (Parte prima).

di Silvia R. Lolli /
19 Giugno 2023 /

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“Mi sono seduta dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati”

(liberamente tratto da Bertold Brecht

Voglio rimanere oggi, e per questo tema, dalla parte del torto, anche se rimarrò sola, visto il deserto che sento attorno.

In questa legislatura si sta affrontando molto celermente una revisione costituzionale che passa sotto silenzio, come del resto molti altri provvedimenti di questo Governo.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(Art. 33 Cost.)

All’articolo 33 si vuole aggiungere un comma per inserire la parola sport. Per la verità dopo i tanti tentativi nelle passate legislature in questa si è scelto di modificare il primo articolo sulla scuola definendo lo sport attività sportiva, richiamando quindi solo alcune sue peculiarità. Si sono usati termini richiamati in parte dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ma escludendo l’idea di Educazione Fisica più consono, come ci dicono i programmi scolastici di tutto il mondo, all’articolo stesso.

È un cambiamento nella prima parte della Costituzione, avviene in uno dei suoi fondamentali articoli; ma c’è veramente bisogno di ciò? Ricordo che già la revisione del titolo V aveva demandato alle regioni la legislazione concorrente su questo tema.

Qual è la ragione, il principio, per cui si vuole dare ancora più luce ad un fenomeno sociale che fra l’altro, come dirò, nonostante le sue molteplici implicazioni in altri fatti sociali, non trova ancora l’auspicata riforma con le leggi ordinarie?

Lo sport è un fenomeno sociale e oggi pervade la vita di molti cittadini più o meno giovani; la sua complessità si può rappresentare come un “caleidoscopio ad ogni giro emergono immagini e colori diversi” (Lolli, S. Lo sport tra realtà e immaginario, 1995, supplemento della rivista FIDAL Atletica studi). Fin dal 1975, in Europa e dal 1978 a livello internazionale (UNESCO) si è riconosciuto il diritto allo sport per tutti, cioè per tutte le età della vita.

Già queste prime note dovrebbero far capire quanto l’atto costituzionale che fra poco tempo sarà votato ancora alla Camera sia inopportuno, non necessario e riduttivo rispetto all’estensione di un diritto che non si può configurare solo nel sistema scolastico.

Parto da qui e aggiungo altre ragioni che contrappongo alle decisioni che stanno per essere prese. Chi mi dovrebbe rappresentare, ma non sembra avere alcuna minima idea e sufficiente competenza dei tanti valori costituzionali per lo sport già scritti nell’attuale Costituzione, sta operando l’ennesimo scempio costituzionale e culturale.

Perché si vuole per forza inserire la definizione “attività sportiva” e per di più comprenderla soltanto nell’art. 33, il primo articolo sulla scuola il cui primo comma ricorda che l’arte e la scienza sono liberi e libero ne è il loro insegnamento? Guardando il mondo sportivo, che oggi comunica (tantissimo) in ogni consesso (spesso di non addetti ai lavori) solo la visione educativa (!), non trovo troppa libertà di pratica. L’allenamento stesso ad alto livello, con l’aggiunta poi dei valori economici sportivi attuali, ha tutto meno la libertà. Il francese Frédéric Baillette non a caso parla di folie morbide confinante con l’allenamento!

L’unica ragione che intravvedo è quella di mantenere da parte del sistema sportivo italiano uno spazio legislativo proprio per aver più potere di manovra sulle norme dello sport e considerando che da tempo lo sport porta voti…Si vuol far diventare il diritto sportivo un primario diritto come quello ordinario; così la clausola compromissoria varrà ancora di più per tutte le fattispecie sportive, anche quelle economiche. Vedremo come la legge di riforma sul lavoro sportivo sta prendendo forma con queste eccezioni.

Al di là di queste considerazioni più di tipo tecnico-giuridico, vorrei mettere in luce le assurdità e le insensatezze, di merito, cioè sui contenuti di tale revisione.

Intanto si osserva l’attualità della nostra politica: una volta in più la Costituzione Italiana è asservita ai bisogni momentanei di un ceto/casta socio-politico. L’ultimo libro del prof. Gustavo Zagrebelsky lo spiega bene: “Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti” ed. Laterza, 2023. Per la verità il gruppo, nel Parlamento taglieggiato da una legge approvata senza il dovuto accompagnamento di un’auspicata legge elettorale, sembra compatto in questi primi mesi di legislatura per distruggere tanti principi costituzionali. Facile quando si è persa l’opposizione e le competenze di un popolo: più che sovrano è diventato o si sta facendo suddito.

Se Zagrebelsky oggi si sente smarrito…tutto torna!?

Provo ad elencare e senza un ordine di priorità quelle che, con eufemismo, definisco assurdità riferendomi alla revisione dell’art. 33 Cost. Innanzi tutto, la Costituzione contiene principi; dovrebbero essere messi in atto attraverso l’azione di leggi ordinarie, ma per lo sport si fa fatica. Spesso non avverto più l’idea della gerarchia delle leggi e degli ordinamenti giuridici, i piani si confondono…smarrimento anche qui.

  1. Perché si deve inserire in Costituzione “l’attività sportiva” che già a scuola esiste come programma scolastico e con insegnante specifico, almeno per le scuole medie superiori di primo e secondo grado e dal prossimo anno, anche nelle quarte (già quest’anno nelle quinte) delle scuole primarie?
  2. A livello di contenuto la revisione cita il “valore educativo, sociale e promozione del benessere psico-fisico” usa, cioè, definizioni moderne, ma dimentica un valore esplicito, che l’altra legislatura aveva ancora assegnato alla cultura dell’educazione fisica, cioè la “PREVENZIONE”. Perché si è tolta? Solo perché dal 21 novembre 2021 si è deciso di evitare la revisione dell’art. 32  Cost. spostando all’art. 33 Cost. e, visto che l’attività sportiva in tutte le sue forme non è quella scolastica con i professionisti laureati che la potranno praticare, allora l’idea di prevenzione non ci sta, come del resto non c’è stata dalla promulgazione del D. Lsg. 179/98 “Trasformazione ISEF in corsi di laurea in Scienze Motorie”. Qui si spiega bene che in questi corsi non si possono formare operatori in ambito sanitario. Ma la prevenzione dove sta? Anche questo annoso problema legislativo italiano.
  3. Così si arriverà più facilmente all’estinzione della materia “Physical Education” come è chiamata in tutti i paesi del mondo e che nel nostro invece trova creatività definitori spesso assurde: la divisione è sempre a favore del potere e fa perdere il senso!
  4. Questa revisione mi porta alla domanda: “le altre materie scolastiche sono declinate in Costituzione?” Perché si vuol fare con contenuti di una materia che esiste, seppur faticosamente, fin dall’istituzione della repubblica? Sono sempre state sufficienti norme decise dal livello governo per definire i singoli programmi scolastici e nella libertà d’insegnamento costituzionale.
  5. La riforma dello sport sta trovando moltissime difficoltà di attuazione; lo vediamo bene con l’ultimo decreto scritto nel 2021, dopo la legge delega del 2019. Entra in vigore, riscritto e aggiornato più volte, solo e forse dal 1° luglio di quest’anno. E con un Parlamento diverso e svuotato numericamente rispetto a quello che ha voluto la riforma iniziale. Che cosa potrà apportare una revisione costituzionale se non c’è legislativamente accordo per leggi di riforma e con già tante leggi regionali approvate? C’è il pericolo dell’estinzione di una cultura scolastica, ancora presente in tutto il mondo.
  6. Dopo ciò che si è scritto nel titolo V, lo sport è materia concorrente delle regioni; come si potrà attuare l’attività sportiva, diritto per tutti, normata costituzionalmente nell’art. 33 quindi solo per il settore scuola?
  7. Il diritto allo sport per tutti può essere rilevato in tantissimi altri articoli costituzionali, Volerlo includere solo nell’art. 33 è limitativo dei suoi reali contenuti per la popolazione tutta a garanzia della tutela delle pratiche (competenze per i tanti lavori tecnici che riguardano il movimento umano) e tutela dell’organizzazione e della gestione di uno sport che è economicamente sempre più importante: plusvalenze e fallimenti di società sportive docet; non possono esserci norme solo sportive, con clausole compromissorie a garantire la legalità finanziaria!

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