La detenzione di Cospito e le raccomandazioni dell’Onu all’Italia

di Loris Marotti /
22 Marzo 2023 /

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L’approdo del caso Cospito al Comitato dei diritti umani, istituito dal Patto del 1966 sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, solleva diversi interrogativi in ordine al possibile impatto che l’“internazionalizzazione” della questione potrebbe avere, tanto sulla drammatica vicenda individuale, quanto, più in generale, sulle sorti di un regime, il cosiddetto 41bis, sottoposto, ancora una volta, all’attenzione di organi internazionali.

Il 25 febbraio 2023 il caso Cospito è stato oggetto di una “comunicazione individuale” trasmessa dal difensore al Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite. Il 1° marzo 2023 il Comitato ha inviato la comunicazione al governo italiano, invitando quest’ultimo a trasmettere al Comitato eventuali osservazioni circa l’ammissibilità e il merito del ricorso entro il termine di sei mesi. Contestualmente, il Comitato ha indicato “misure provvisorie” allo Stato, chiedendo a quest’ultimo di assicurare che, in pendenza della decisione definitiva sul merito, le condizioni di detenzione di Cospito siano mantenute in conformità agli standard internazionali e siano compatibili con gli articoli 7 (ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”) e 10 del Patto (par. 1: “Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”; e par. 3: “Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale”).

LE AREE DI INTERVENTO DEL COMITATO
Per comprendere la portata giuridica del ricorso al Comitato, conviene illustrare brevemente i tratti della procedura di cui si tratta.

Ai sensi del Patto del 1966, le competenze del Comitato – organo composto da diciotto membri esperti in materia di diritti umani che siedono a titolo individuale, non rappresentando alcuno Stato – sono limitate all’esame di rapporti periodici degli Stati parte (art. 40), nonché, ove una simile procedura sia accettata dagli Stati parte, a comunicazioni interstatali relative a possibili violazioni del Patto (art. 41). Il Protocollo opzionale – che a oggi vincola centodiciassette Stati – ha esteso le competenze del Comitato alla ricezione di comunicazioni direttamente da parte di individui in merito a eventuali violazioni dei diritti umani sanciti nel Patto e commesse da Stati parte.

Questa procedura si è rivelata nel tempo particolarmente significativa. Numerose comunicazioni individuali sono pervenute al Comitato (quasi quattromila, dalla sua istituzione a oggi), il che denota la rilevanza che questo organo di controllo riveste nella percezione della società civile a livello internazionale. Con la sua “giurisprudenza”, inoltre, il Comitato ha contribuito all’applicazione, interpretazione e allo sviluppo dei diritti sanciti nel Patto.

Si tratta allo stesso tempo di una procedura che presenta dei limiti se osservata dal punto di vista dell’“effettività” della tutela apprestata dal Comitato. Quest’ultimo, infatti, non è un organo giurisdizionale, un tribunale (come, per esempio, è la Corte europea dei diritti umani), il che implica che le decisioni adottate rispetto alle comunicazioni individuali (denominate “osservazioni”) non sono vincolanti per gli Stati.

In altre parole, il Comitato si limita ad accertare l’eventuale violazione commessa da uno Stato parte e a “raccomandare” allo Stato le possibili misure da adottare per rimediare alla violazione (risarcimento del danno, rilascio di un individuo ingiustamente detenuto, modifica di atti normativi, e così via). L’eventuale inosservanza da parte di uno Stato delle raccomandazioni del Comitato non costituisce di per sé una violazione del diritto internazionale, per quanto una simile inosservanza possa essere successivamente “registrata” dal Comitato nella valutazione generale sul rispetto dei diritti sanciti dal Patto da parte di uno Stato contraente.

Certo, si potrebbe affermare che uno Stato sia tenuto quantomeno a prendere in considerazione le “osservazioni” del Comitato ed eventualmente a motivare l’inosservanza delle conclusioni del Comitato. Le modalità di adempimento di tale dovere sono comunque rimesse agli organi dello Stato (tutti, inclusi quelli giudiziari), sui quali ricade il dovere di buona fede e di cooperazione nell’interpretazione e attuazione di obblighi internazionali.

Occorre inoltre tener conto di eventuali misure provvisorie (“interim measures”) che il Comitato può adottare d’ufficio o su richiesta del ricorrente in pendenza del procedimento, ove ravvisi il rischio di un pregiudizio irreparabile per la presunta vittima nelle more dell’accertamento da parte del Comitato. Secondo una posizione consolidata nella prassi del Comitato, l’adozione di misure di questo tipo (si pensi alla sospensione dell’esecuzione della pena capitale nell’ambito di un procedimento in cui si contesta la legittimità di una condanna di quel tipo; oppure alle ipotesi in cui si sospende in via provvisoria l’esecuzione del rimpatrio di uno straniero quando la legittimità di una simile misura è oggetto di accertamento da parte del Comitato), comporta infatti un obbligo per lo Stato destinatario della misura di conformarvisi.

Una violazione delle misure provvisorie adottate in pendenza dell’accertamento definitivo avrebbe effetti più dirompenti. Essa andrebbe non solo a incidere negativamente sul diritto degli individui a ricorrere al Comitato (che sarebbe vanificato se uno Stato dovesse pregiudicare la posizione del ricorrente in pendenza del procedimento), ma anche a frustrare le funzioni del Comitato, rendendo l’eventuale accertamento definitivo della violazione del tutto futile. A ogni modo, anche in caso di violazione di misure provvisorie, il meccanismo contemplato dal Protocollo opzionale non contempla sanzioni particolari. In questi casi il Comitato si limita ad accertare e condannare la manifesta violazione da parte dello Stato degli obblighi sanciti dal Protocollo opzionale.

IL TEMA DELL’URGENZA
Nonostante i suddetti limiti in termini di “effettività”, il successo del Comitato e della procedura di comunicazione individuale appare ascrivibile principalmente a due circostanze. In primo luogo, la procedura consente di portare all’attenzione della comunità internazionale una violazione dei diritti umani sanciti dal Patto e commessa da uno Stato parte. Questo comporta dei costi “reputazionali” per lo Stato autore della violazione sul piano delle relazioni internazionali. È forse soprattutto per questa ragione, e qui risiede la seconda circostanza, che gli Stati tendono a rispettare – o almeno a non ignorare – tanto le osservazioni del Comitato, quanto le eventuali misure provvisorie adottate in pendenza del procedimento. Vi è insomma un buon tasso di osservanza dei provvedimenti adottati dal Comitato.

Tornando al caso Cospito, abbiamo visto come alla comunicazione individuale abbia fatto seguito l’adozione di misure provvisorie, con le quali il Comitato ha chiesto all’Italia di garantire in pendenza del procedimento condizioni di detenzione in linea con il dettato degli articoli 7 e 10 del Patto. Si tratta di una misura estremamente generica e non è affatto scontato che ciò importi per lo Stato italiano un dovere di sospendere il regime carcerario cui Cospito è sottoposto. Tuttavia, il fatto stesso che il Comitato abbia adottato una simile misura provvisoria – per quanto generica – è indicativo della percezione da parte dell’organo di una situazione di “urgenza”, in cui sussiste il fondato rischio per la vita di un individuo, sia esso direttamente o indirettamente collegato a una presunta violazione delle norme del Patto da parte dello Stato italiano. Pur nella sua genericità, questa misura non dovrebbe essere ignorata dagli organi giurisdizionali che nelle prossime settimane saranno nuovamente chiamati a pronunciarsi sulla vicenda. La misura dovrà quantomeno essere “presa in considerazione” e informare il processo decisionale dei giudici.

Rispetto al merito, non è dato prevedere quale potrà essere l’orientamento del Comitato rispetto alla vicenda Cospito e, più in generale, rispetto al regime del 41-bis. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito a detto regime, escludendo un’incompatibilità a priori con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (che sancisce il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti). La stessa Corte ha però precisato che l’applicazione e il mantenimento di tale regime deve essere giustificata anche alla luce di circostanze individuali e, in particolare, delle condizioni di salute e dell’eventuale deterioramento delle stesse. Resta da vedere se il Comitato farà proprie queste valutazioni in merito alla condizione specifica di Alfredo Cospito.

Questo articolo è stato pubblicato su Napoli Monitor il 18 marzo 2023. In copertina, disegno di sam3 (dettaglio).

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