La deriva digitale. Per una critica della legislazione sulla didattica a distanza

di Francesco Migliaccio /
18 Febbraio 2021 /

Condividi su

A novembre insegnavo in una scuola superiore oltre il fiume, a Torino. Erano i primi giorni nella nuova scuola, per me, e sul registro elettronico lessi una nota che colpì la mia attenzione. Una collega segnalava che un allievo aveva violato il sedicesimo punto del codice etico dell’istituto: “La webcam deve essere sempre attiva, salvo indicazione contraria del docente. L’infrazione alle regole sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di classe per la ratifica di un provvedimento disciplinare (nota, sospensione…) proporzionato all’infrazione commessa”. Negli ultimi mesi, per dare forma a un senso di turbamento, ho cercato di comprendere la natura dell’avvenimento radunando la legislazione nazionale relativa alla “didattica a distanza” e alla “didattica digitale integrata”. Ho confrontato poi le indicazioni ministeriali con i regolamenti di alcuni istituti della città e della provincia. Ho tentato di tracciare una genealogia di quella nota disciplinare.

LE INDICAZIONI MINISTERIALI
La “distanza” è menzionata per la prima volta nella nota ministeriale del 6 marzo 2020, pochi giorni prima della quarantena nazionale: “Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza”. È saldo il legame tra la situazione d’emergenza e una modalità di apprendimento straordinaria. Il termine “didattica a distanza” affiora nella nota ministeriale successiva, due giorni dopo: “Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali […], alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture”. Ancora si lascia libertà di scelta per soluzioni variegate: “Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile”.

A marzo abbiamo agito – alcune colleghe e io, insegnanti in una scuola media di una cittadina di provincia – avvantaggiati dall’indeterminazione di soluzioni disponibili. Perplessi dal valore educativo d’una didattica in video, abbiamo trasmesso le lezioni da uno studio radiofonico della piccola città. Nei mesi abbiamo compreso che la radio digitale è più accessibile (basta un telefono in connessione dati), non impone agli studenti il dominio dell’immagine, lascia loro la libertà di seguire la diretta oppure di ascoltare il podcast nel momento più adatto. Mentre accoglievamo domande, interventi, richieste di brani musicali da mandare in onda nelle pause, riuscivamo a interagire con gli allievi e non avevamo bisogno di fare l’appello, di controllare che ciascuno, nella sua stanza, fosse connesso. A quel tempo  la  “attività in modalità a distanza” esordiva nella legislazione nazionale con il decreto legge del 25 marzo 2020. E il decreto legge successivo – emanato a inizio aprile – stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. Da allora le lezioni a distanza sono un obbligo cui tutti i docenti sono tenuti.

Il termine “didattica digitale integrata” compare nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche. È il giugno del 2020: “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali […] potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata”. La DDI è una modalità della didattica a distanza, ovvero la condizione tecnologica di un insegnamento che non avviene in presenza. All’inizio di agosto il ministero emana le linee guida che devono ispirare la scrittura dei regolamenti scolastici sulla didattica digitale. In questo documento trovo un passaggio fondamentale: “La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento”. La DDI resta una soluzione emergenziale per gli alunni di tutte le scuole, ma è anche una metodologia che articola il normale insegnamento superiore. Questa definizione produce una prima, e decisiva, oscillazione tra emergenza e normalità.

I REGOLAMENTI DEGLI ISTITUTI
Ho consultato i regolamenti scritti alla fine dell’estate da diversi istituti di Torino. È interessante cogliere le lievi variazioni rispetto al testo ministeriale. A volte il richiamo al lockdown si trasforma in un più generico riferimento alle “condizioni di emergenza”. Al contempo la didattica digitale è presentata come modalità consustanziale al normale insegnamento: “La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza”. Eppure permane lo sforzo, per quanto contraddittorio, di definire le occasioni in cui adottarla: “La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento […] sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe”. Quando avviene la didattica digitale? Essa sussiste sempre, ma anche in casi particolari, e le maglie della casistica sembrano aprirsi: “La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento […], quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, ecc.”. Un giovane e promettente atleta può allenarsi in trasferta e seguire le lezioni a distanza? E cosa nasconde quel “eccetera”?

La dicitura ministeriale assume toni interessanti nei regolamenti delle scuole secondarie di primo grado. Leggo le linee guida di una scuola media: “Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo”. La didattica digitale diventa pratica abituale anche per la scuola media: l’ambiguità tra norma ed eccezione penetra più a fondo. Nel complesso questi regolamenti mi sembrano mosaici male assemblati di formule ministeriali, note dirigenziali, testi rimasticati caricati su siti dedicati all’istruzione. Domina la pratica di copiare e incollare frasi già confezionate, ma questo non è sintomo di sola pigrizia intellettuale, piuttosto mostra quanto i redattori modulino una lingua inerziale accolta inconsapevolmente.

Esistono regolamenti che lasciano brillare una consapevolezza critica: “Nel corso dell’anno verranno sperimentate modalità didattiche e di apprendimento, anche di tipo digitale, differenti da quelle ordinariamente adottate dai docenti della scuola. Al termine dell’anno, il collegio esaminerà criticamente l’esito di tali esperienze”. Una scuola media chiarisce nelle premesse: “Si richiede che la DDI venga utilizzata solamente in caso di necessità relativa all’emergenza sanitaria, imposta dagli organi di governo”. E nell’istituto in cui ho insegnato fino a giugno le colleghe sono riuscite a inserire il mezzo radiofonico tra le possibilità didattiche ammesse. In molti altri istituti, invece, la didattica digitale è ormai sotto la tutela monolitica di una piattaforma emanata da Google o Microsoft. Nella mia scuola vicino al fiume, a novembre, non era consentita alcuna sperimentazione alternativa alla piattaforma convenzionale. Questi regolamenti mi sembrano dunque un campo di battaglia: vince chi ha coscienza della posta in gioco.

La didattica digitale – insieme di strumenti che permettono d’avere un’aula connessa a internet, scrivere su lavagne interattive, disporre di laboratori informatici e realizzare l’insegnamento a distanza – appare dunque come un’entità dai due volti: parentesi emergenziale, modalità accolta nel sistema educativo ordinario. A gennaio, in una classe dimezzata, abbiamo studiato la peste del 1348. Abbiamo osservato le mappe di diffusione del contagio e le analogie con le linee delle rotte commerciali. Poi ho letto un brano tratto da un volume di storia economica dove l’autore sostiene che un’epidemia non va interpretata come evento singolo e straordinario, ma come parte di un ciclo economico recessivo. La pestilenza del Trecento sarebbe dunque causa e al contempo effetto di carestie, ovvero un fenomeno integrato nella forma sociale dell’epoca. In questo senso una pandemia, i suoi effetti e le relative soluzioni tecniche devono essere letti in un quadro temporale più ampio che trascenda il fenomeno virale o batterico. La mia sensazione, dunque, è che la didattica digitale non sia soltanto una risposta all’emergenza epidemica, ma l’esito di una ristrutturazione di lungo periodo. Due testi corroborano questa tesi: un documento dell’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici (Anp) e il Piano Nazionale Scuola Digitale emanato dal ministero nel 2015.

LA “PROPOSTA” DEI DIRIGENTI
Alla fine di maggio 2020 l’organo più rappresentativo dei dirigenti pubblicava delle “proposte per la riapertura delle scuole”. Più che una sintesi di operazioni concrete, il testo è un manifesto programmatico: “L’esperienza della didattica a distanza (DAD) e dello smart working […] ha posto ogni scuola davanti alla consapevolezza che gli strumenti digitali sono ormai diventati indispensabili supporti formativi e di organizzazione”. A una prima lettura ho pensato che questa mia ricerca dovrebbe specchiarsi in un’indagine analoga dedicata alla riforma digitale del lavoro. Ancor più interessante il riferimento alla duplice missione educativa e organizzativa: “L’e-government della scuola, ossia l’applicazione concreta delle più moderne tecnologie per sostenere il lavoro dei docenti, per migliorare l’apprendimento da parte degli studenti e per gestire gli aspetti amministrativi dell’organizzazione scolastica, è ormai un’esigenza primaria, in linea con i processi di profonda trasformazione che tutti gli enti pubblici stanno affrontando per servire i cittadini e le imprese nel miglior modo possibile, anche quando arriverà l’auspicata conclusione dell’emergenza Covid-19”. La pandemia è l’occasione per istituire una nuova governance fondata sul digitale e capace di amministrare tutte le relazioni interne alla scuola. Il digitale promette un tempo dove i conflitti sono rarefatti e indeboliti: “Per fare tutto questo, è necessario ‘liberare’ il ruolo dirigenziale da vincoli e costrizioni che nulla hanno a che fare con il principio costituzionale del buon andamento ma che favoriscono, al contrario, conflittualità deleterie per il clima relazionale e, in definitiva, per la funzionalità del sistema”.

“In conclusione, la minaccia costituita dal Covid-19 può essere un’opportunità per apportare al nostro sistema educativo consistenti miglioramenti strutturali”, scrive infine l’associazione dei dirigenti. Mi stupisce notare come la controparte possieda un orizzonte ideologico e pragmatico lucido; temo non sia lo stesso per gli insegnanti, per gli studenti. Non intendo avversare la tecnologia, o rimpiangere un tempo di libri e lavagne su cui il gesso stride, piuttosto mi preme comprendere la gestione politica del presente, avere la forza di criticarne esiti prevedibili e immaginare alternative. La nostra radio, mezzo altrettanto digitale, è stato un campo, non esente da contraddizioni, dove sperimentare una forma di liberazione creativa. Ancora, la proiezione in classe di documenti sonori o visuali tratti dalla rete può essere arricchente se l’impiego del digitale è subordinato a una coscienza educativa critica, democratica, fondata su un’idea di valutazione scevra dalla coercizione. Credo allora sia necessario sperimentare varie forme di didattica digitale dissidente, diffondere le esperienze che rompono l’omologazione e creare reti di docenti consapevoli e critici. Questa mia ricerca, d’altra parte, nasce in seno a un seminario collettivo di insegnanti di Torino, riunito grazie alla mediazione dell’Unione Culturale Franco Antonicelli, e molti spunti derivano da un pensiero maturato in comune.

IL PIANO NAZIONALE DEL 2015
Nei mesi mi sono chiesto quale fosse l’origine del termine “didattica digitale integrata”. Ho scoperto che l’espressione era già presente nel Piano Nazionale Scuola Digitale, una costola della legge del 2015 chiamata Buona Scuola. A pagina 43 il titolo afferma: “Ambienti per la didattica digitale integrata”. Sin dall’introduzione si rimarca la stretta relazione tra il digitale e lo spazio scolastico, o ambiente: l’educazione digitale è “prima di tutto un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando – e di fatto ricongiungendoli – tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali”. Appare la medesima congiunzione tra educazione e amministrazione che sarà proposta cinque anni dopo dall’associazione dei dirigenti. Inoltre l’accenno alle “competenze” è un chiaro indicatore ideologico. Fondamentale, ancora, è la riflessione sullo spazio: la scuola digitale non è un luogo fisico, ma un ambiente interconnesso che può realizzarsi ovunque, in aula o in uno spazio privato o informale come la camera da letto dello studente. L’epidemia era un evento inimmaginabile, ma esistevano già le condizioni di possibilità per una scuola virtuale.

La ridefinizione dello spazio influenza lo stesso concetto di edilizia pubblica: “Occorre invece – si scrive sempre nel piano della scuola digitale del 2015 – che l’idea di spazi, a partire dagli interventi a favore dell’edilizia scolastica, e includendo una riconfigurazione funzionale degli ambienti per l’apprendimento, vadano nella direzione di una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola”. Fioriscono nella lingua ministeriale espressioni come “flessibilità delle configurazioni”, sogni che richiamano a una “visione” che sia “leggera, sia fisicamente che economicamente”. Una collega che insegna in una scuola media di provincia mi ha descritto un esempio di leggerezza digitale applicata agli spazi pubblici. I genitori di un’allieva con un arto infortunato hanno recentemente chiesto che la figlia possa seguire le lezioni a distanza. La dirigenza ha accolto la proposta. Finalmente non sarà più all’ordine del giorno l’aggiornamento strutturale dell’edificio per un adeguato superamento delle barriere architettoniche. Si modifica il senso di spazio per ridurre la responsabilità dei dirigenti e diminuire la spesa nell’edilizia pubblica: è questa la leggerezza economica promessa dal digitale?

Il piano del 2015 per la scuola digitale auspica che prendano vita “aule, spazi, aumentati dalla tecnologia, in cui avviene la separazione del concetto di classe da quello di aula”. In questi nuovi ambienti didattici l’attività deve essere “trasversale, specialistica, ‘ibrida’”. Sono ormai sorpassate le “visioni organizzative legate alla rigidità e alla chiusura degli spazi”. Il digitale istituisce pertanto una rivoluzione nello spazio educativo: all’aula, luogo di una disciplina esercitata dall’occhio che scruta dalla cattedra, si sostituisce un ambiente didattico ubiquo, aumentato e flessibile, dove la connessione trasforma in scuola ogni potenziale angolo del mondo. Ho pensato alle tesi di Farinelli ne La crisi della ragione cartografica. Secondo il geografo la logica moderna dello spazio cartografico, lineare ed euclideo, è superata dalla “topologia della sfera che non ammette limiti” e questo trascendimento è tecnicamente consentito dalla rete informatica. Forse la scuola acquisisce, inconsciamente, la nuova ragione d’uno spazio-tempo simultaneo: assistiamo alla nascita d’un ambiente didattico virtuale, leggero, multiforme e amministrato dalla piattaforma digitale. Durante le lezioni sulle pestilenze nel Medioevo mi sono soffermato sulla nascita dei lazzaretti a Venezia all’inizio del Quattrocento. Il lazzaretto era un luogo speciale di contenimento e isolamento, forse un laboratorio per ulteriori forme moderne di spazio. Adesso, nella mia immaginazione, le epidemie sono fattori di accelerazione nell’evoluzione materiale di nuovi paradigmi di governo.

Nelle linee guida ministeriali diffuse ad agosto leggo: “Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo ‘spostamento’ in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza”. Un linguaggio zoppicante e approssimativo rivela l’evoluzione cui s’acconsente nel nostro tempo pandemico: l’ambiente simultaneo della scuola digitale incorpora le regole disciplinari dell’aula tradizionale. Ora il giudizio e la valutazione possono operare sui discenti ovunque essi si trovino: la nuova scuola digitale è un’estensione del vecchio ordine sanzionatorio. Osservo il presente come mostruosa mescolanza di innovazione e arretratezza; gli stessi concetti di vecchio e di nuovo, di avanzamento e regressione, mi sembrano finalmente obsoleti.

Così posso tracciare l’origine della nota di novembre. Sono consapevole che molti docenti non hanno dato e non daranno note a causa d’un video spento, eppure adesso esistono le condizioni di possibilità per sanzionare un atto avvenuto in un ambiente digitale diffuso, ubiquo. Lo stesso codice etico della scuola accanto al fiume riporta al punto uno: “L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni sono didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe (abbigliamento consono, divieto di fumo, registro linguistico adeguato)”. In un istituto professionale l’ottavo punto sottolinea il pronome in un mantra identitario: “Attiva la telecamera quando il docente te lo chiede in modo che l’insegnante possa avere una visione d’insieme della classe e possa avere certezza che sia tu, solo tu e proprio tu davanti alla telecamera”. Anche la disciplina è digitale e integrata, ricorda un istituto tecnico: “Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro”.

Ritenere che le misure emergenziali d’una didattica digitale siano una parentesi temporanea al fine di limitare il contagio, è un’interpretazione parziale e miope. Allo stesso tempo richiedere il mero ritorno a scuola, e senza sottoporre a una critica radicale il sistema educativo e la sua storia, è opzione tanto ingenua quanto consolatoria. Vorrei allora trovassimo la forza d’inventare metodi d’insegnamento che rendano vana e astrusa la conclusione del regolamento d’un liceo scientifico: “Il mancato rispetto del presente regolamento, a seconda della gravità delle infrazioni, potrà comportare una valutazione negativa della condotta, la sospensione dalle lezioni e nei casi che configurano dei possibili reati penali, la denuncia alle autorità di polizia”. Intanto raccontano che a Roma gli studenti hanno occupato lo spazio fisico di un liceo, ma la dirigente ha imposto il proseguimento della didattica: l’insegnamento a distanza nell’ambiente digitale persiste nonostante il blocco dell’edificio. 

Questo articolo è stato pubblicato su Napoli Monitor il 17 febbraio 2021

Aiutaci a diffondere il giornalismo libero e indipendente.

Articoli correlati