l regime detentivo speciale previsto dall’art 41 bis della legge 26 Luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti Ordinamento Penitenziario) consiste in un regime carcerario differenziato, caratterizzato da una serie di deroghe e limitazioni rispetto a quello ordinario (elencate all’interno del comma 2 quater), finalizzate a recidere i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e ad evitare che, dal carcere, si continuino a gestire attività illecite.1
Per tali ragioni è anche conosciuto come “carcere duro”: tuttavia, come sottolineato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, al termine «carcere» non dovrebbe essere aggiunto alcun aggettivo, in quanto «la privazione della libertà è il contenuto della pena, non il presupposto per ulteriori elementi afflittivi.2
La nascita dell’istituto e la sua evoluzione normativa, a cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90, sono legate dal filo rosso dell’emergenza. Suo antesignano è stato, infatti, l’art 90 Ord. Pen. che consentiva al Ministro di grazia e giustizia, al ricorrere di «gravi ed eccezionali motivi», di sospendere in uno o più stabilimenti e per il tempo strettamente necessario le regole trattamentali e quelle che potevano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.3
Per porre fine a distorsioni applicative della norma, al limite della compatibilità costituzionale, la legge 10 ottobre 1986 n. 663 (meglio conosciuta come «legge Gozzini») abrogò l’articolo 90 Ord. Pen. introducendo l’art 41 bis, dedicato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno del carcere.
A seguito degli attentati di Capaci e Via D’Amelio l’istituto si dimostrò però inadeguato a fronteggiare la minaccia eversiva rappresentata dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Per tale ragione, con l’intento di dare una risposta immediata e particolarmente incisiva, il legislatore mediante decretazione d’urgenza (d.l. 8 giugno 1992 n 306, conv. in legge 7 agosto 1992 n 356) mise a punto il secondo comma dell’art 41 bis. Esso, che trovava la sua ragion d’essere in minacce all’ordine e alla sicurezza pubblica provenienti dal mondo esterno, nella sua versione originaria presentava dei nodi particolarmente controversi tra i quali, a titolo esemplificativo: l’eccessiva discrezionalità dell’Esecutivo nell’adozione dei decreti di applicazione e proroga della misura; l’indeterminatezza del suo contenuto (non essendo specificate le materie e le regole comprimibili in caso di sospensione); l’assenza di indicazioni con riferimento ai reclami e alla durata del provvedimento (in mancanza di una delimitazione temporale, infatti, la sospensione avrebbe potuto avere una durata indefinita).4
È sulla base di tale assunto che parte della dottrina e degli addetti ai lavori hanno osservano come la reale finalità del 41 bis non sarebbe tanto quella di neutralizzare la catena di comando tra il detenuto mafioso e la realtà esterna come dichiarato, quanto quella di fare leva sulle insostenibili restrizioni per indurlo a collaborare con la giustizia (oltre che, al contempo, rassicurare l’opinione pubblica circa la fermezza della risposta statale ai fenomeni criminali più gravi).5
In particolare, nel clima politico in cui venne introdotto, le prime applicazioni dell’art 41 bis furono intese in senso ulteriormente sanzionatorio, quasi una sorta di reazione dello Stato alle stragi. Si spiega forse così il verificarsi di episodi sistematici di violenza fisica, umiliazioni e vessazioni perpetrati dagli agenti del gruppo SCOP (Servizio di Coordinamento Operativo Polizia Penitenziaria, specializzati per le sezioni di alta sicurezza e di 41 bis) nei confronti dei detenuti rinchiusi nelle carceri di Pianosa e Asinara.6
Per maggiori informazioni vedi De Carolis F., Postfazione. Il ricatto dell’emergenza in Le Cayenne italiane. Pianosa e Asinara, il regime di tortura del 41 bis, a cura di P. De Feo, Sensibili alle foglie, 2016, p. 101; Della bella A., op.cit., p. 110 e ss; Indelicato R.E., L’inferno di Pianosa, l’esperienza del 41 bis nel 1992 a cura di Brancato C., Sensibili alle Foglie, 2015.. Alcune delle vittime fecero ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, per violazione dell’art 3 Cedu (divieto di tortura e di sottoposizione a pene e trattamenti inumani e degradanti). Si tratta dei casi Labita c. Italia e Indelicato c. Italia in cui la Corte di Strasburgo riscontrò superficialità e negligenza da parte delle autorità italiane nella conduzione delle indagini, tanto che il caso Labita comportò, per il nostro Paese, una condanna per violazione procedurale dell’art 3 Cedu.7
Note
1. | ↑ | Vedi Rapporto sul regime detentivo speciale. Indagine conoscitiva sul 41-bis, a cura della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, aprile 2016, p.7 in www.senato.it. |
2. | ↑ | Palma M., Il regime detentivo speciale visto da Strasburgo (e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura) in Volti e maschere della pena, Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia ripartiva, a cura di Corleone F., Pugiotto A., Roma, 2013, p. 182; Rapporto sul regime detentivo speciale, op.cit., p. 9. |
3. | ↑ | Vedi Cesaris L., Art 90 in Ordinamento Penitenziario commentato a cura Di Grevi V., Giostra G., Della Casa F., Assago, 2015, p. 1074 e ss.; Ruotolo M., Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, p. 216. |
4. | ↑ | Vedi Cesaris L., Art 41 bis, cit., p. 448; Della bella A., Il”Carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, presente e futuro del regime detentivo speciale ex art 41 bis o.p., Milano, 2016, p. 108 e ss; Nicosia e., Il c.d. 41-bis è una forma di tortura o un trattamento crudele, inumano o degradante? in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2009, p. 1242; Rapporto sul regime detentivo speciale, op.cit., p. 9. |
5. | ↑ | In questo senso vedi Cesaris L., Art 41 bis, cit., p. 451; Nicosia E., op.cit., p. 1242; Palma M., op. cit., p 182; Pugiotto A., «41-bis: Attenzione! Chi tocca, muore.» in Volti e maschere della pena, cit., p 207. |
6. | ↑ | Si trattava di boss detenuti nel carcere dell’Ucciardone di Palermo o di semplici indagati i quali, la stessa notte della strage di via D’Amelio vennero trasferiti in queste strutture dapprima utilizzate come penitenziari durante l’emergenza terrorismo e poi riaperte appositamente per destinarle ai mafiosi in 41 bis.Per maggiori informazioni vedi De Carolis F., Postfazione. Il ricatto dell’emergenza in Le Cayenne italiane. Pianosa e Asinara, il regime di tortura del 41 bis, a cura di P. De Feo, Sensibili alle foglie, 2016, p. 101; Della bella A., op.cit., p. 110 e ss; Indelicato R.E., L’inferno di Pianosa, l’esperienza del 41 bis nel 1992 a cura di Brancato C., Sensibili alle Foglie, 2015. |
7. | ↑ | Corte Edu, Grande Camera, 6 aprile 2000, Labita c. Italia §129; Corte Edu, II sez., 18 ottobre 2001, Indelicato c. Italia, §§34-37. |
Questo articolo è stato pubblicato su Intersezionale il 15 gennaio 2021