Skip to content

L'Europa difende lo Stato di diritto per affossare il welfare


di Alessandro Somma
Alcuni mesi or sono la Commissione europea ha formulato una proposta di regolamento rivolto ai Paesi membri nei quali si adottano politiche che determinano una “carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto” [1]. Nel testo, appena approvato con emendamenti dal Parlamento europeo [2], si prevede che queste politiche siano sanzionate con la riduzione o la sospensione dei finanziamenti relativi a impegni esistenti, e con il divieto di assumere nuovi impegni.
La proposta definisce in apertura il concetto di Stato di diritto, che comprende in particolare il principio di legalitร , il principio della certezza del diritto e il principio della separazione dei poteri, ovvero il divieto di arbitri del potere esecutivo ai danni dell’indipendenza delle corti e dell’uguaglianza davanti alla legge. Questo modo di intendere lo Stato di diritto compare in altri documenti della Commissione, dove si sottolinea il nesso con la promozione dei diritti fondamentali: “non puรฒ esistere rispetto dei diritti fondamentali senza rispetto dello Stato di diritto, e viceversa” [3].
รˆ un’affermazione importate, da cui la Commissione non trae perรฒ tutte le conseguenze del caso, oltretutto con il sostanziale avallo del Parlamento: vediamo perchรฉ.


Il nesso tra Stato di diritto e garanzia dei diritti fondamentali รจ l’essenza del passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale: il primo concepito per sostituire il governo degli uomini con il governo delle leggi, e il secondo pensato per tutelare i cittadini dalla potenziale arbitrarietร  di queste ultime. Di qui l’enfasi sui diritti e a monte sull’uguaglianza, da non intendere tuttavia in senso meramente formale, come uguaglianza davanti alla legge, nel solco di quanto si ricava invece dai documenti della Commissione: nello Stato costituzionale l’uguaglianza รจ sostanziale, implica l’impegno dei pubblici poteri a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla sua realizzazione.
Insomma, lo Stato di diritto cui si รจ soliti fare riferimento รจ in veritร  lo Stato costituzionale in combinazione con lo Stato sociale, che promuove la solidarietร  insieme alla libertร . Questo non si ritrova perรฒ nella proposta della Commissione, che anche per questo รจ stata emendata dal Parlamento europeo attraverso il richiamo, in sede di esemplificazioni di cosa si intende per Stato di diritto, ai “diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. รˆ perรฒ una soluzione incapace di modificare le cose: la Carta non parla di Stato sociale, nรฉ tanto meno contiene riferimenti ai diritti sociali. Si limita del resto, come la proposta originaria della Commissione europea, ad affermare che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge”, ovvero a richiamare la sola uguaglianza in senso formale.
Altro limite della proposta della Commissione: non sanziona qualsiasi minaccia allo Stato di diritto, bensรฌ solo quelle che offendono l’ortodossia neoliberale, ovvero che ostacolano l’obiettivo di una “gestione finanziaria sana” e l’azione di contrasto delle “politiche economiche e fiscali instabili”. Piรน precisamente si considerano “carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto” quelle che intralciano il lavoro delle autoritร  nazionali incaricate di “eseguire il bilancio dell’Unione”, o della “repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell’Unione che riguardano l’esecuzione del bilancio”.
Qui perรฒ il Parlamento europeo non tenta alcuna correzione di rotta. Anzi, interviene sulla lista in cui si esemplificano le violazioni dello Stato di diritto per consolidare il nesso tra la sua difesa e il presidio dell’ortodossia neoliberale. Il testo emendato precisa infatti che costituiscono sfide allo Stato di diritto anche la minaccia al “corretto funzionamento dell’economia di mercato”, le insidie alla “concorrenza” e alle “forze del mercato”, e piรน in generale il mancato “rispetto della finalitร  dell’unione politica, economica e monetaria”.
Ma non รจ tutto. La proposta emendata dal Parlamento europeo si distingue anche per l’enfasi con cui invoca una gestione tecnocratica delle procedure destinate a individuare le violazioni dello Stato di diritto. Prevede infatti la costituzione di un “gruppo di esperti indipendenti” chiamato a collaborare nell’identificazione delle carenze “che compromettono, o rischiano di compromettere, i principi della sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione”. Passa cosรฌ dal Parlamento l’affermazione di un fondamento dell’ortodossia neoliberale, quello per cui il governo dell’ordine economico deve essere spoliticizzato, se non altro per essere messo al riparo dal conflitto redistributivo.
รˆ difficile che questa proposta passi. Deve essere adottata con procedura legislativa ordinaria e questo significa che il Consiglio dovrร  approvarla cosรฌ come รจ, oppure che sarร  necessaria una seconda lettura [4]. Il tutto mentre molto prima terminerร  l’attuale legislatura, e mentre sarร  difficile che la prossima accetti di approvare un testo pensato soprattutto per colpire la destra sovranista, nonostante l’ossequio all’ortodossia neoliberale sia un suo carattere distintivo.
Detto questo, la vicenda documenta che neppure questa legislatura รจ indenne da critiche. Il Parlamento europeo dominato dalla grande coalizione si รจ infatti eretto a fedele custode del meccanismo che oramai affligge qualsiasi trasferimento di fondi europei agli Stati membri: quello per cui รจ condizionato all’adozione di misure che alimentano l’ortodossia neoliberale, ovvero abbattono la spesa sociale, promuovono le privatizzazioni e le liberalizzazioni, e mortificano il lavoro dipendente. Un meccanismo che in alcun modo puรฒ tenere insieme la tutela dello Stato di diritto e la difesa dello Stato sociale.
Conosciamo bene questo schema in quanto รจ alla base della cosiddetta assistenza finanziaria fornita ai Paesi piรน colpiti dalla crisi del 2008: iniziata come crisi del settore bancario, e poi proseguita come crisi del debito provocata dai salvataggi degli istituti di credito. Lo stesso schema ha perรฒ ispirato tutti le fasi salienti dello sviluppo della costruzione europea: dall’allargamento a sud, accompagnato dall’intervento del Fondo monetario internazionale in Portogallo, all’allargamento a est, gestito attraverso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Passando per la disciplina dei fondi strutturali, nati per trasferire ricchezza dai Paesi ricchi ai Paesi poveri, e nel tempo assorbiti anch’essi nel vortice del mercato delle riforme: consessi solo a chi mostra fervore neoliberale, pena la loro sospensione o revoca [5].
L’Europa avrebbe invece bisogno di ben altre condizionalitร : quelle che tutelano lo Stato di diritto e nel contempo presidiano il nesso con lo Stato sociale. Condizionalitร  con cui ridurre o sospendere i finanziamenti europei agli Stati che non promuovono attivamente la buona occupazione e il contrasto del lavoro precario e sottopagato, o che non destinano risorse sufficienti alla tutela della salute e dell’ambiente, all’istruzione pubblica, al sistema pensionistico, alla lotta alla povertร  e all’allargamento della forbice tra ricchi e poveri.
รˆ evidente che lo Stato di diritto รจ un punto di riferimento imprescindibile per lo stare insieme come societร . Altrettanto evidente รจ che esso non puรฒ ridursi a presidio dell’ortodossia neoliberale e della centralitร  dei mercati e del principio di concorrenza. Perchรฉ questo distrugge lo Stato sociale e induce i governi ad alimentare la xenofobia e a promuovere l’identitร  fondata su valori premoderni, buoni solo a occultare le vere ragioni della crisi dell’Unione europea: il suo costituire un motore inarrestabile di ingiustizia e insicurezza sociale.
Note

  • [1] Proposta di Regolamento sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri del 2 maggio 2018, Com/2018/324 final.
  • [2] Emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri del 17 gennaio 2019, P8_TA-PROV(2019)0038.
  • [3] V. ad es. la Comunicazione Un nuovo quadro dell’Ue per rafforzare lo Stato di diritto dell’11 marzo 2014, Com/2014/158 final.
  • [4] Art. 294 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • [5] V. A. Somma, Europa a due velocitร . Postpolitica dell’Unione europea, Reggio Emilia, 20176, p. 145 ss.

Questo articolo รจ stato pubblicato da Sbilanciamoci.info il 29 gennaio 2019

Aiutaci a diffondere il giornalismo libero e indipendente.

Articoli correlati

fantasmi00
di Giovanni Giovannelli /
old
di Sarah Gainsforth e Ylenia Sina /