Jobs Act, tutele crescenti? La parola alla Corte Costituzionale

23 Aprile 2018 /

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di Sergio Palombarini
Durante il governo Letta del 2013, in un momento di crisi tanto economica, quanto politica, il neo-segretario del Partito Democratico Matteo Renzi proponeva alla cittadinanza italiana il Jobs Act, presentandolo come riforma per intervenire in “sei settori in cui creare occupazione, tra cui il made in Italy, la manifattura tradizionale e l’industria turistica e culturale, l’innovazione e la tecnologia”, precisando che “solo alla fine ci sarà la discussione sulle regole contrattuali, che non deve essere ideologica e deve servire per dare garanzie a chi negli ultimi venti anni non le ha mai avute”; di lì a breve tale discussione “marginale” prenderà il nome di tutele crescenti.
Nel 2014, eletto Presidente del Consiglio, è innegabile che Renzi abbia provveduto a realizzare la riforma promessa, anche se si può dubitare che abbia effettivamente realizzato le promesse con la riforma. Ma procediamo con ordine.
Innanzitutto si può dire che il Jobs Act non esiste. La riforma del lavoro operata dal governo nel biennio 2014-2015 non è un corpo unico, come il nome potrebbe lasciar intendere, bensì il risultato di un iter di ben 10 diversi interventi legislativi in 18 mesi, con una dinamica e con un contenuto la cui correttezza in questo stesso momento è al vaglio della Corte Costituzionale per la “presunta” lesione degli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, comma 1°, della Costituzione.

La questione verrà approfondita oltre. Il 20 marzo 2014 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firmava il decreto legge n. 34, che il 16 maggio verrà poi convertito in legge n. 78 da due Camere la cui volontà era semi-coartata dalla fiducia posta dal governo sull’approvazione del decreto stesso; dinamica che caratterizzerà l’intero iter.
Questo decreto c.d. Poletti, dal nome dell’allora Ministro del Lavoro, interveniva in maniera significativa sui contratti a tempo determinato e di apprendistato. Molto è già stato detto al riguardo, ma ciò che più ci interessa oggi, nelle more del giudizio di costituzionalità, è che il decreto se da un lato imponeva un tetto al numero di contratti a tempo determinato (20% dei contratti totali dell’azienda), dall’altro ne sanzionava l’infrazione in maniera molto blanda (una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo di un contratto per un contratto in eccesso e 50% dal secondo in poi).
Il 10 dicembre 2014 viene approvata la legge n. 183, attraverso la quale il Parlamento abdicherà al Governo, in maniera molto generica – troppo generica, secondo il Tribunale di Roma nel provvedimento che vedremo oltre -, il compito di emanare decreti legislativi che riformino: ammortizzatori sociali; servizi per il lavoro; politiche attive per la promozione e la tutela del lavoro; tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; riordino della disciplina dei rapporti di lavoro. L’art. 1, comma 7, lett. c) della legge in parola è fra le norme al vaglio della Corte Costituzionale, pertanto vedremo oltre i dubbi riguardo al legge n. 183.
Il 4 marzo 2015 verranno emanati 2 decreti, in vigore dal 7 marzo 2015, data destinata ad imprimersi a fuoco nella memoria degli operatori del diritto. Il decreto n. 22 istituisce il NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), ASDi (Assegno Sociale di Disoccupazione) ed il DIS-COLL (Disoccupazione per i Collaboratori), uno sperimentale sussidio di disoccupazione destinato a perire dal 1° gennaio 2017 insieme alla tipologia di contratto cui è dedicato.
Ancora più importante il decreto n. 23 (oggetto del quesito rivolto dal Tribunale di Roma alla Corte Costituzionale di cui si parlerà oltre), che istituisce le c.d. tutele crescenti. È importante correggere fin da ora un errore diffuso: come non esiste nessun Jobs Act, così non esiste nessun “contratto a tutele crescenti”. Il decreto 23 non crea un nuovo tipo di contratto di lavoro, bensì l’obbligo per i giudici di applicare un nuovo tipo di tutela sanzionatoria, correlata all’anzianità di servizio del lavoratore, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015.
Il decreto dispone che:

  • in caso di licenziamento non sorretto dai presupposti previsti dalla legge, in luogo dell’ordine di reintegrare il lavoratore nel posto precedentemente occupato (la disciplina del vecchio art. 18 dello Statuto dei lavoratori), il datore di lavoro verserà al lavoratore un indennizzo pari a due mesi di stipendio per ogni anno di lavoro nell’azienda, con un tetto minimo di 4 mesi e massimo di 6 mesi per le imprese con meno di 15 dipendenti e da 12 a 24 mesi per le imprese con più di 15 dipendenti;
  • come conseguenza dell’inosservanza delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e del licenziamento per giusta causa), il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto ed il datore di lavoro dovrà pagare una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12;
    è prevista possibilità di ricorrere alla conciliazione veloce, nella quale il datore di lavoro offre una mensilità per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità;

Il 15 giugno ed il 14 settembre 2015 sono stati emanati altri 6 decreti legislativi, di cui sarebbe molto importante parlare, ma non in questo caso, poiché non sono coinvolti nella vicenda trattata dal Tribunale di Roma. Pertanto, per completezza, si rileva che:

  • il decreto n. 80/2015 istituisce alcune misure volte a conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura, di vita e di assistenza familiare (interessanti gli artt. 23 e ss. che disciplinano l’istituto del telelavoro);
  • il decreto n. 81 ha modificato la disciplina del mutamento delle mansioni, riducendo i limiti preesistenti e prevedendo ipotesi di derogabilità dei nuovi limiti, nonché abolito la tipologia del contratto co.co.pro.;
  • il decreto n. 148 interviene sui trattamenti di integrazione salariale (la Cassa integrazione) e sui Fondi di solidarietà;
  • il decreto n. 149 istituisce l’Ispettorato nazionale del lavoro per rispondere all’esigenza di unificare o almeno integrare le attività ispettive del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, con la partecipazione di Arpa e Asl;
  • il decreto n. 150 istituisce ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), cui l’art. 9 attribuisce importanti compiti come il coordinamento della gestione della Naspi, dei servizi pubblici per l’impiego, del collocamento dei disabili, delle politiche di attivazione dei lavoratori che percepiscono assegno di disoccupazione;
  • infine il decreto n. 151 modifica l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo la possibilità di utilizzare telecamere per eseguire controlli a distanza delle attività produttive.

Molto altro andrebbe detto, tanto sui decreti, quanto sulla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che cerca di districare il difficile rapporto fra la normativa precedente e quello che, ormai abbiamo capito, non è affatto un unico corpo di leggi riformatrici, bensì una serie di modifiche non abbastanza strutturate da garantire la tutela di diritti così fondanti per l’ordinamento italiano.
È questo il contesto in cui, il 15 dicembre 2015, una lavoratrice ha visto recapitarsi una lettera di licenziamento con una motivazione talmente generica da essere inidonea all’esercizio del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, chiamato a valutare la eventuale lesione di diritti della lavoratrice, ha rilevato due importanti aspetti di questa vicenda.
Innanzitutto, essendo stato stipulato il contratto di lavoro nel dicembre 2015, quindi dopo il fatidico 7 marzo 2015, la tutela “del Jobs Act” (un indennizzo nel caso specifico di quattro mensilità), risulta esageratamente minore rispetto a quella che sarebbe applicata ad una sua collega assunta dieci mesi prima, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità pari ad un anno di paga o, se non si dimostrassero i presupposti per la reintegrazione, una indennità il cui ammontare sarebbe stato compreso fra i 12 e i 24 mesi di paga.
Inoltre, il datore di lavoro assumendo la lavoratrice aveva usufruito di 3 anni di sgravi contributivi – previsti dalla legge n. 190 del 2014 -, per un importo superiore all’indennizzo/sanzione che rischiava di dover pagare in sede giudiziaria a fronte dell’eventuale riconoscimento della illegittimità del licenziamento, il che costituirebbe una autentica stortura, un po’ come scommettere sapendo che non si può perdere.
Pertanto, con ordinanza del 26 luglio 2017, il giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte Costituzionale i propri dubbi sulla disciplina che sarebbe tenuto ad applicare (ossia l’art. 1, comma 7, lettera c) l. n. 183/2014 combinato con gli artt. 2, 4 e 10 del d. lgs. n. 23 /2015).
In particolare vi sarebbe – e molti sono già concordi nel dire che vi è – la lesione degli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, comma 1, della Costituzione. L’art. 3 Cost., lo ricordiamo, riconosce uguaglianza e pari dignità sociale a tutti i cittadini. Dunque non dovrebbe essere tollerata né la disparità tra la lavoratrice ed i suoi colleghi assunti prima del 7 marzo 2015. Di più. Ci ricorda il giudice che gli artt. 4 e 35 Cost. identificano il diritto al lavoro quale valore fondante della società; assegnargli “un controvalore monetario irrisorio e fisso” non solo discrimina la lavoratrice, ma crea delle conseguenze gravissime:

  • 1) il legislatore, attraverso l’esiguità della sanzione, anziché dissuadere, incoraggia il datore di lavoro al licenziamento senza rispettare alcun limite di legittimità;
  • 2) il lavoratore, privato del suo potere contrattuale, sarà inibito nell’esercizio sul posto di lavoro di libertà fondamentali come quella di espressione, di critica, di dissenso – per non parlare degli abusi che sarebbe portato a tollerare;
  • 3) il coesistere nella stessa impresa di lavoratori più “facili” da licenziare determinerà il datore di lavoro, che magari in buona fede deve ridurre il personale, a “pescare” sistematicamente fra questi.
    • Infine, il Giudice del Lavoro ricorda che, a norma degli artt. 76 e 117 Cost., il governo delegato a legiferare (nel nostro caso dalla l. n. 183/2014) deve comunque rispettare i criteri direttivi del mandato parlamentare ed i principi del diritto nazionale e sovranazionale. In particolare il giudice nell’ordinanza ricorda:

      • l’art. 30 della Carta di Nizza, che impone agli Stati membri di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiustificato;
      • la Convenzione ILO n. 158/1982, che prevede “un indennizzo adeguato o ogni altra forma di riparazione considerata come appropriata”;
      • l’art. 24 della Carta Sociale europea, che stabilisce “a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza invalido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio; b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.

      Nei prossimi mesi (ma forse anche solo settimane) vedremo cosa deciderà la Corte costituzionale, con una sentenza che potrebbe avere riflessi molto importanti, anche a livello politico.

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