Cambiare la giustizia in poche e facili mosse

5 Gennaio 2018 /

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di Luca Tescaroli
Una nuova legislatura si aprirà nell’anno appena iniziato. L’auspicio per la giustizia penale è che si assista a un fattivo impegno da parte della futura compagine governativa e degli operatori del diritto per disegnare un modello processuale capace di far fronte alle esigenze fondamentali del cittadino: accertare la verità, conoscere in tempi ragionevoli (non più di cinque anni una volta iniziato il processo) se un imputato, a prescindere dalla posizione sociale che riveste, sia colpevole o innocente e la certezza dell’espiazione della pena irrogata, che per tendere realmente alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato deve essere espiata in istituti penitenziari adeguatamente attrezzati.
Si tratta di elementari pilastri, negli ultimi 25 anni persi di vista, mai concretamente perseguiti, idonei a dimostrare se un processo funzioni, che necessita di regole semplici organicamente concepite fuori dalle logiche emergenziali del momento in codici penali e di procedura penale, che dovrebbero, temo, essere riscritti e approvati in tempi brevi per poter perseguire solo i fatti che compromettono concretamente i valori costituzionali basilari, descritti in modo semplice e chiaro, e per poter razionalizzare le garanzie degli imputati e delle vittime, concentrandole su quelle davvero essenziali.
Si potrebbe obiettare che il problema è rappresentato dal come raggiungere tali obiettivi. Solo qualche spunto di riflessione in tal senso. Sono davvero necessari tre gradi di giudizio, come accade oggi? O potrebbero bastarne due diversamente concepiti? Perché non rinunciare alla celebrazione dell’udienza preliminare, che molto spesso comporta inutili perdite di tempo (anche di anni) per traghettare il processo verso scontati dibattimenti?

Perché accettare che la vera sanzione sia rappresentata dalla misura cautelare e non si debba invece espiare la pena detentiva in esito alla sentenza di condanna definitiva? Per punire, a titolo esemplificativo, il reato di corruzione non basterebbe una norma che preveda la punibilità del pubblico dipendente o del rappresentante dell’istituzione che percepisce denaro o utilità non dovute?
Per rendere certa la pena non sarebbe sufficiente impedire l’operatività di provvedimenti di clemenza, di istituti giuridici vetusti, come ad esempio la prescrizione del reato prima della pronuncia sulla responsabilità, la sospensione condizionale della pena, ovvero prevedere piani di costruzione di carceri idonei ad assicurare adeguati trattamenti penitenziari dei detenuti? Perché non implementare il personale amministrativo, con assunzioni adeguate, che consentano la celebrazione di udienze nell’arco di intere giornate?
In questa prospettiva le energie non dovrebbero essere dirottate solo per incidere anacronisticamente sull’apparato organizzativo della magistratura nella prospettiva di attuare la separazione della carriera dei magistrati inquirenti da quella dei giudicanti (come da talune parti autorevolmente si assume anche con proposte di modifica della Costituzione vigente) che in nessun modo appare idonea a migliorare il servizio “giustizia” per i cittadini. Un servizio che, in ragione della peculiarità del sistema criminale esistente nel nostro Paese, presuppone: una comune formazione culturale, una identica indipendenza e un’autonomia del PM (al quale sono attribuiti i compiti investigativi) e del giudicante per reprimere efficacemente la criminalità sempre più agguerrita (specie quella organizzata) ed esercitare l’azione penale con provviste probatorie sempre più solide; magistrati sempre più qualificati e dediti alla propria professione in via esclusiva, capaci sin dal momento dell’investigazione di individuare quegli elementi anche a favore dei sospetti e di evitare così inutili processi; l’assenza di poteri esterni alla magistratura che possano influenzare l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e l’obbligatorietà dell’azione penale, baluardo irrinunciabile per assicurare l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.
E proprio un “diritto penale minimo”, che selezioni i comportamenti meritevoli della sanzione penale, con un PM potenziato nella sua indipendenza, inserito in uffici meno gerarchizzati di quanto accade oggi, non burocrate e più qualificato, capace di dirigere e coordinare la polizia giudiziaria, consentirebbe di superare le difficoltà e i problemi che si frappongono all’effettiva applicazione dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Questo articolo è stato pubblicato da Micromega Online il 3 gennaio 2018 riprendendolo dal Fatto Quotidiano dello stesso giorno

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