La buona scuola: la strategia dei referendum
- / 4 Settembre 2015
- / Scuola
di Massimo Villone
Il 5 e 6 settembre si terrร a Bologna la prima assemblea nazionale di comitati e movimenti contro la ยซbuona scuolaยป. Si discute tra l’altro la proposta di referendum sulla legge 107/2015. Forse, il referendum si avvia a diventare strumento ordinario di contrasto alle politiche maggioritarie. Viviamo il tempo dello sfarinamento dei partiti politici, della sorditร di un governo blindato da numeri parlamentari posticci, della inutile vacuitร di assemblee elettive popolate da troppe ombre che barattano senza vergogna i principi per la poltrona. E dunque il voto popolare puรฒ essere l’unico strumento utile a manifestare un dissenso che – pur di massa – non riesce diversamente a farsi ascoltare. Ma รจ uno strumento non facile da utilizzare.
Come va formulato un quesito? Bisogna anzitutto considerare che il referendum cancella una legge o parti di essa, non la scrive. E la cancellazione non fa rivivere la legge prima vigente. Questo punto รจ ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza 12/2014). Quindi, l’abrogazione lascia un vuoto nell’ordinamento giuridico. Per la Corte, taluni vuoti sono tollerabili, altri no e determinano l’inammissibilitร del quesito. Questo accade quando la legge รจ essenziale per il funzionamento di organi costituzionali o l’attuazione di diritti costituzionalmente protetti, ed รจ dunque ยซcostituzionalmente necessariaยป.
I principi richiamati sono stati elaborati a partire dalle leggi elettorali, e poi estesi ad altre fattispecie, come la fecondazione assistita, e la riorganizzazione degli uffici giudiziari, per cui la Corte ha dichiarato inammissibili i quesiti in tutto o in parte abrogativi (sentenze 45/2005; 5/2015). Uguale sorte potrebbe toccare a un quesito totalmente abrogativo della legge 107/2015. Il vuoto normativo conseguente probabilmente lascerebbe il servizio scolastico – certo essenziale non meno di quello per la giustizia – privo del fondamento organizzativo indispensabile. E ne verrebbe leso il diritto costituzionalmente protetto all’istruzione.
Quindi, solo quesiti abrogativi parziali e mirati. Ma anche il singolo quesito va guardato con attenzione. Pensiamo al preside-sceriffo. Se viene ridotto nei poteri con un quesito accortamente indirizzato – ad esempio, alla discrezionalitร nelle chiamate – non c’รจ problema. Ma se il quesito, ancorchรฉ parziale rispetto alla legge, fosse tale da cancellare la figura del dirigente scolastico o da renderla simulacro del tutto vuoto, l’esito potrebbe essere l’inammissibilitร .
Un dirigente in grado di gestire effettivamente l’istituto scolastico รจ pur sempre indispensabile per il servizio. Anche il quesito parziale potrebbe cadere sotto la mannaia della ยซlegge costituzionalmente necessariaยป. Questa รจ la tecnica complessivamente osservata dal quesito di ยซPossibileยป sul dirigente, quale che sia poi l’opinione sui tempi e i modi dell’iniziativa.
Quesiti parziali e mirati, dunque, che siano – come la Corte costituzionale richiede – chiari, omogenei, univoci. Con questo si intende che su tutte le disposizioni oggetto di ciascun quesito chi vota possa determinarsi univocamente per il sรฌ o per il no. Ogni quesito deve avere un punto focale. Nelle parole della Corte, una ยซmatrice razionalmente unitariaยป.
Quali quesiti? La scelta รจ politica, ed รจ la prima da fare. Una volta assunta, si puรฒ guardare alla formulazione tecnica. Per la scuola, possiamo ad esempio pensare al preside-sceriffo, all’alternanza scuola-lavoro, al bonus scolastico (da formulare con particolare cautela, soprattutto per la possibile interferenza con la finanza pubblica), o altri che l’assemblea del 5โ6 settembre voglia scegliere.
Saggezza vuole che si guardi a quesiti che non siano divisivi nel movimento promotore, e parlino anche al di fuori. Il sapore del corporativismo puรฒ uccidere un referendum giร nella raccolta delle firme. Mentre va favorito l’incontro con movimenti volti a obiettivi diversi, ma potenzialmente sinergici in una comune strategia referendaria (legge elettorale, Jobs Act, ambiente). Al tempo stesso, l’iniziativa referendaria non preclude la diversa e autonoma via della questione di costituzionalitร sollevata in sede di impugnativa di provvedimenti amministrativi adottati in applicazione della riforma.
La scelta di quali quesiti e quando deve considerare sia la raccolta di 500.000 firme (per sicurezza, 600.000) secondo la legge 352/1970, sia la necessitร di portare al voto oltre 25 milioni di italiani. Passaggi non impossibili, ma certo non facili. Soprattutto considerando che Renzi tradurrร ogni referendum in un plebiscito su se stesso e sul cambiamento. Bisognerร trovare parole d’ordine chiare, semplici, vicine all’animo di chi firma per i referendum, e di chi vota.
Il referendum ex articolo 75 era per i costituenti un correttivo marginale in un sistema centrato sulle assemblee elettive e sulla rappresentanza politica. La riduzione degli spazi di democrazia alla quale oggi assistiamo spinge a una nuova stagione, che puรฒ trovare nel referendum un punto essenziale del complessivo sistema di checks and balances. La via รจ giร oggi difficile. E capiamo anche meglio quanto sia pericoloso il disegno della riforma costituzionale in discussione in senato, che rende il percorso referendario – a mio avviso – ancora piรน impervio. Al populismo leaderistico e autocratico dobbiamo contrappore la democrazia dei gufi.
Questo articolo รจ stato pubblicato sul Manifesto il 3 settembre 2015 in prima pagina