Dopo la prima ondata di calore di circa tre settimane fa, le temperature si sono stabilizzate su livelli molto al di sopra delle medie degli anni passati, 37-38 gradi con punte di 39 ed oltre; e, ci avvisano gli scienziati, non si tratta di eventi eccezionali e transitori ma della nuova normalità. Ciò nonostante, l’approccio di Governo e Regioni al rischio calore resta ancora emergenziale, con provvedimenti disarticolati, parziali e non coordinati, pensati per superare brevi fasi transitorie agendo – mitigandoli – sugli effetti; ma senza non dirò intervenire sulle cause, ma neppure prendere atto che senza radicali politiche contro il cambiamento climatico ogni anno saremo da capo, e magari sempre prima, e con temperature sempre più alte e prolungate.
Per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro, perse le tracce del Protocollo nazionale 2025 sul rischio calore (peraltro neppure accettato da tutte le parti sociali), da fine maggio in ordine sparso, con tempi e in parte anche contenuti diversi, 18 Regioni avevano emesso specifiche ordinanze regionali (16 prima dell’inizio dell’estate astronomica); e solamente il 23 giugno il Governo ha detto la sua, ma infilando alcune disposizioni sul punto nel cd. Decreto legge infrastrutture. Vediamo questi provvedimenti.
Le ordinanze regionali si applicano, in generale, nei soli giorni in cui la specifica mappa Worklimate, riferita ai “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa”, con riferimento all’intervallo orario 12:00 (talvolta 12,30) – 16, segnala un livello di rischio “ALTO”; ma sono meramente, o sostanzialmente, interdittive in quanto vietano ma molto più difficile è far rispettare i comportamenti positivi (DPI, indumenti, fornitura acqua, aree raffrescate per soste ecc.); e anche eventuali controlli efficaci -sarebbero problematici anche con maggiori risorse di quelle attuali. Aggiungo che non è definito cosa significhi “attività fisica intensa”, e che peraltro ogni definizione è opinabile per i troppi parametri da utilizzare e perché le persone, banalmente, sono diverse.
Sono peraltro limitate per lo più a lavorazioni che si svolgono all’aperto e con esposizione diretta ai raggi solari, appunto vietate in certi orari: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili, talvolta anche le cave, logistica in piazzali, consegna con velocipedi o motocicli, solo in qualche caso c’è un’estensione a serre e ambienti confinati e semi confinati privi di adeguata ventilazione e raffrescamento. Presentano infine qualche vago richiamo alla necessità di maggior sorveglianza e tutela per le persone in condizioni di salute fragili. Infine, in Alto Adige – Sud Tirolo si presenta l’ulteriore problema dell’esposizione ai raggi UV alle alte quote, ove sono più forti; ma ad oggi non risulta ancora adottato alcun specifico provvedimento.
Due semplici osservazioni sulle suddette ordinanze:
a) quanto le informazioni ricavate dalla specifica mappa Workclimate sono effettivamente e tempestivamente conosciute, circolano e sono alla base delle sospensioni dell’attività lavorativa? Mi permetto di avere qualche dubbio su diffusione ed applicazione; l’esperienza personale non fa statistica, ma ho osservato non una sola volta operai al lavoro in qualche cantiere, anche pubblico, pure in orari proibiti e nella città “più progressista d’Italia” come il suo sindaco definisce Bologna.
b) Non è fissata una temperatura massima oltre la quale non si lavora, indipendentemente da dove, e senza tener conto di altri elementi quali l’umidità, l’intensità dello sforzo fisico, l’affollamento; e infatti nulla si dice per il lavoro al chiuso, come se ad esempio all’interno di una fabbrica, di un centro logistico, di un ufficio (specie se pubblico) o di una scuola, siano presenti misure efficaci per contrastare il rischio calore; quando ve bene, ci sono accordi sindacali. In assenza di tale limite generalizzato, che alle 11,30 o alle 17 le condizioni di lavoro all’aperto siano migliori appare decisamente improbabile. E quanto a quelle al chiuso, si moltiplicano le notizie circa le insostenibili condizioni di lavoro in particolare in scuole e nidi, troppo spesso collocate in edifici vecchi ed inadeguati.
Da parte sua Il Governo, dopo aver promosso la “consueta” campagna straordinaria contro il caporalato, che viene da dire stancamente, si ripete dopo ogni infortunio mortale che balza agli onori della cronaca per lasciare poi che il fenomeno, non intaccato, si inabissi (attendiamo di vederne i risultati), il Governo il 22 giugno ha attivato, ma per la cittadinanza tutta, il numero di telefono 1500, – https://www.salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/ondate-di-calore-dal-22-giugno-attivo-il-numero-1500/?tema=Ondate+di+calore. Si tratta di un “numero di pubblica utilità del Ministero della Salute in sinergia con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute”.
E infine, con tempestività non eccelsa, il 22 giugno arrivano le disposizioni del cd. Decreto Legge Infrastrutture, disposizioni infilate all’ultimo momento in un decreto eterogeneo e che si occupa d’altro (ad esempio, gare per i treni Intercity, tassa di due euro sui mini-pacchi, smaltimento dei rifiuti nucleari – a centrali non sperimentali chiuse da oltre 30 anni! – introduzione della contabilità economico patrimoniale nelle PA). Già questa sede indica – sono maligno – che le preoccupazioni maggiori riguardino lo svolgimento delle attività produttive, con cantieri che restano aperti pur di rispettare le scadenze del PNRR. Infatti, il decreto consente, in particolare in edilizia ed agricoltura, la riattivazione delle norme speciali relative alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per ragioni meteo, uno strumento che si applica – finalmente !! – quando il termometro supera i 35 gradi o quando la temperatura percepita rende impossibile operare in sicurezza. Questa misura dovrebbe consentire di sospendere le attività o di rimodulare i turni di lavoro, interrompendo i cantieri stradali, quelli edili e le lavorazioni agricole durante le ore centrali più roventi della giornata, senza una perdita economica nella busta paga dei lavoratori. Ma a parte i dubbi sul concetto di impossibile operatività in sicurezza, chi e come decide se la temperatura percepita è insopportabile? E forse che il lavorare a 34 gradi e mezzo fa davvero differenza rispetto al farlo a 35,10? Il meno che si possa dire, a rischio di cadere in un demagogico populismo, è che chi ha scritto il Decreto un lavoro fisico pesante non l’ha mai fatto, e ad anche a temperature minori; oppure, se vogliamo usare argomenti più elevati, il fissare una soglia così evidentemente alta pur senza scomodare la medicina del lavoro, è l’ennesima riprova di come la tutela del lavoro sia subordinata e perdente rispetto alle esigenze economiche e produttive, da un lato; e dall’altro che il lavoro, ed il suo svolgimento in salute e sicurezza, non siano in realtà considerati dei valori (più o meno alate chiacchiere e parte, buone per convegni, dichiarazioni ed interviste).
Ma tutte le norme sopra descritte quanto sono e saranno efficaci? Ad oggi non si hanno notizie di morti di lavoratori per colpi di calore; ed è verosimile, anzi probabile, che disagio, maggior stanchezza da aumentato sforzo fisico, disidratazione, abbagliamento, insolazioni ecc. siano concause indirette di quei comportamenti errati che provocano gli infortuni. Ma si tratta di una ipotesi da verificare e provare caso per caso prima di misurare complessivamente il fenomeno e procedere a valutazioni. Per gli anni precedenti le misure adottate paiono avere avuto effetti positivi:
Uno studio pubblicato sul Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology ha dimostrato per la prima volta in Europa l’efficacia della piattaforma previsionale Cnr-Inail (https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/14447): dove si interviene con ordinanze basate sulle previsioni del rischio, gli infortuni sul lavoro si riducono dal 20 al 40%. Come ricordano i ricercatori del Cnr, nel 2024 le ordinanze erano state adottate da 15 regioni italiane, interessando oltre 1,5 milioni di lavoratori; nel 2025 il numero è salito a 18 regioni e oltre 2,3 milioni di addetti. Nel settore edile il tasso di infortuni è inferiore del 21,9% rispetto alle regioni prive di ordinanza, nel settore agricolo di circa il 25% e nei giorni classificati a maggior rischio dalla piattaforma, la riduzione degli infortuni nel settore delle costruzioni ha superato il 40%.
Non starò ad approfondire questi dati, né a criticarli (non si capisce se facciano riferimento agli indici di frequenza (numero infortuni sul numero di lavoratori) o di gravità (infortuni gravi o mortali su 100 lavoratori), e su quali anni si faccia il confronto; si tratta di sintesi ad uso dei media inevitabilmente approssimate/semplificate in quanto destinate ad un pubblico di non addetti ai lavori. Essi mi danno però l’occasione di tornare su un problema non da poco, cioè i dati su infortuni e malattie professionali e sulla loro esatta lettura. In più occasioni il sottoscritto, come più o meno la totalità degli addetti ai lavori anche ben più qualificati di me, hanno sottolineato parzialità e incompletezza dei dati INAIL, di fatto elemento centrale dell’incompiuto SINP – Sistema Informativo Nazionale Prevenzione, raccolti con logiche assicurative e non prevenzionali, carenti o non tempestivi circa gli indici di frequenza e gravità, troppo spesso limitati a numeri assoluti confrontati temporalmente sui soli eventi denunciati; basta riguardarsi la Relazioni annuali INAIL o anche la Relazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 2025 – https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/relazione-articolo-14bis-2025–senato – diffusa nel maggio scorso. Ma essendo destinate ai decisori politici (in senso lato) questi difetti possono portare a decisioni mancate o errate, come pure, quando arrivano ai media, diffondere nel pubblico informazioni sostanzialmente sbagliate o fuorvianti anche quando vere, ma estrapolate dal contesto e non approfondite.
Ad esempio, la Relazione al Parlamento, nella parte in cui tratta questi dati (pagine 56 e seguenti; ed anche la scelta – a mio parere errata – di mettere i dati alla fine della Relazione, e non all’inizio per poi analizzare gli interventi messi in atto, è eloquente) è paradigmatica: illustra e confronta denunce di infortunio e malattia professionali anni 2024 e 2025 (infortuni in occasione di lavoro e itinere, genere e ripartizione geografica, eventi mortali e no) ma su dati provvisori. I tassi standardizzati di frequenza per gli infortuni mortali e no, confrontati con la UE, sono fermi al 2023; e lo stesso accade per gli indici nazionali di frequenza e gravità degli infortuni, che sono trattati per macrosettori produttivi senza analisi territoriali. Sorprendentemente sintetica è la parte dedicata alle denunce di malattie professionali, che pure continuano a crescere ininterrottamente da qualche lustro, da ultimo nel 2025 dell’11,3% arrivando a 98.463 a fronte di 516.839 denunce di infortunio (+1,0%), di cui poco meno di un 20% in itinere nel tragitto casa – lavoro. Per le malattie professionali vediamo infatti solo analisi per genere, macroaree geografiche e tipologia di patologie, ma senza alcun approfondimento sui settori produttivi di origine. E sia per gli infortuni sia per le malattie professionali non troviamo, nulla sulle percentuali di riconoscimento (si suppone le darà l’INAIL nel proprio Rapporto annuale, o almeno lo si spera).
Ora, qualcuno dirà che troppi dati possono confondere e nuocere, anziché aiutare a decidere; per contro è certo che se sono troppo pochi, o non significativi, non servono né a conoscere né a decidere correttamente (nel caso del Parlamento, a proporre soluzioni normative). Solo l’incrocio di almeno due dati significativi ci fornisce una informazione, ma quanto ad informazioni la suddetta Relazione è decisamente carente; e lo stesso dicasi, purtroppo, per le altre comunicazioni “ufficiali” sulla materia.
È quindi con particolare soddisfazione che segnalo un ottimo lavoro appena messo on line dalla CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – intitolato “Pillole di conoscenza dei dati su infortuni e malattie professionali”, all’indirizzo https://ciip-consulta.it/category/pillole), che la CIIP stessa ha prodotto elaborando autonomamente i dati elementari INAIL, cosiddetti Open Data.
Lo segnalo non solo per la completezza dei dati, ma anche per il loro approfondimento e soprattutto per l’encomiabile sforzo di darne letture corrette combattendo invece quelle, se non errate, superficiali e poco attente che purtroppo prevalgono. E, mi permetto, quelle di Ministeri o dell’INAIL nelle loro pubblicazioni ufficiali sono magari anche troppo politicamente orientate; ma che poi troppo spesso troviamo riprese, e magari anche malamente, dai media alla ricerca della notizia ad effetto piuttosto che di approfondimenti. Rinvio quindi alle pregevolissime, e pressoché uniche, analisi che il sito illustra in materia di tumori professionali, tassi infortunistici regionali (conta la variazione del tasso nel tempo, non il suo livello!!), e relative ingannevoli “classifiche”, sui settori ATECO a maggior rischio infortunistico anche per gli infortuni mortali. È tutto il materiale prodotto dalla CIIP, reperibile sul suo sito, è largamente “originale” nell’impostazione e nella interpretazione dei dati, e di potenziale interesse non solo per gli addetti ai lavori (auspico fortemente che lo diventi per gli operatori dei media, in primo luogo, poi dei decisori politici).
Ma dà da pensare che tale lodevolissima analisi, che chiamerò critica, avvenga ad opera di un soggetto privato (CIIP unisce le principali associazioni italiane che promuovono prevenzione e sicurezza sul lavoro, con una rete multidisciplinare di circa 10.000 esperti), mentre il SINP – Sistema Informativo Nazionale Prevenzione – continua a coincidere sostanzialmente con le banche dati dell’ente Assicuratore, cioè INAIL, dei cui limiti già si è detto in più occasioni. E ciò mentre interoperabilità dei sistemi informativi dei vari attori della prevenzione, la reciproca condivisione dei dati, come lo stesso completamento del SINP (ad esempio con rilevazione generalizzata dei near miss – quasi infortuni, come pure degli infortuni di durata minima) continuano a languire: la stessa banca dati comune sull’attività di vigilanza (obiettivo parziale, quindi, e previsto per la prima volta da una norma del 2004!) resta impantanata nelle verifiche tecniche di fattibilità e sul rispetto della privacy, e solo ora prende in considerazioni alcune esperienze pilota regionali, apprezzabili ma ovviamente ciascuna con proprie caratteristiche.