Dalla Global Sumud Flotilla agli atti di resistenza contro i confini. Il Mediterraneo come spazio costituente
Il Mediterraneo è attraversato oggi da atti costituenti di una visione alternativa del diritto internazionale e di una sua possibile rifondazione oltre gli Stati. Sono infatti atti costituenti quelli delle decine di navi della Sumud flotilla, unite, oltre che dall’intento di rompere l’assedio di Gaza e di opporsi al genocidio perpetrato da Israele, dalla bandiera comune di un nuovo internazionalismo decoloniale, ma lo sono anche quelli delle e dei migranti che forzano i confini militarizzati del Mediterraneo e di tutti coloro che supportano e rendono possibili queste lotte.
Il diritto non è solo quello custodito nei palazzi del potere e invocato dagli Stati per legittimare i propri confini o le proprie guerre. Esiste un diritto – incarnato nei corpi che resistono, invocato dalle persone in movimento attraverso i confini, praticato dalle navi da soccorso – che non implora riconoscimento, ma lo pratica e lo costituisce perché emerge laddove il diritto degli Stati fallisce, tradisce, uccide. È questo diritto che oggi prende forma nel Mediterraneo, trasformandolo da mare di morte in mare di resistenza.
Mai come oggi, il diritto internazionale, che è ancora il diritto degli Stati e per gli Stati, mostra tutti i suoi limiti e la sua incapacità di proteggere le persone dalla violenza coloniale e razzista, sia che si tratti della violenza della guerra, dell’occupazione e dell’apartheid, che di quella dei confini. Le e gli attivisti della Global Sumud Flotilla stanno rivendicando con forza la legalità della loro azione, in contrapposizione all’illegalità dell’occupazione, del blocco navale e della complicità degli Stati che continuano a supportare attivamente Israele, inviando armi, facendo affari con le aziende che speculano sull’occupazione illegale o rimanendo inerti di fronte al genocidio e contribuendo così a renderlo possibile. La stupefacente e meritata risonanza che hanno avuto i rapporti della Special Rapporteur Onu per la Palestina, Francesca Albanese, non ha solamente contribuito a rendere note tali complicità, ha anche il merito di aver reso patrimonio comune la chiave di lettura del colonialismo di insediamento per comprendere le pratiche di segregazione, oppressione e annientamento di Israele nei confronti della popolazione palestinese.
Sebbene la storiografia critica abbia sdoganato da tempo la lettura colonialista del sionismo, nel linguaggio del diritto internazionale tale approccio aveva fino a oggi stentato a imporsi, in particolare in Italia. Prenderlo sul serio, significa infatti riconoscere che, come sottolinea la criminologa palestinese Nadera Shalhoub-Kevorkian, le pratiche di terrore, dominazione e controllo che si inscrivono nella violenza coloniale non sono un’eccezione rispetto al diritto, ma sono rese possibili dal diritto stesso degli Stati, che offre la legittimazione istituzionale a quella che, nelle sue parole, è un’«occupazione dei corpi e dei sensi». Come ha sottolineato Francesca Albanese in più occasioni di presa di parola pubblica, lo slogan «dal fiume al mare» va inteso nel senso che la fine dell’apartheid della popolazione arabo-palestinese deve necessariamente passare per la decolonizzazione del diritto ineguale a cui è sottoposta, sia nei territori occupati che all’interno dei confini di Israele.
Non si tratta solo di scelte lessicali. Restituire Israele e Palestina alla storia del colonialismo, significa restituirli a delle responsabilità che chiamano in causa l’Occidente nel suo complesso – senza per questo negare la specificità delle vicende storiche – oltre che denunciare quella che Antony Anghie ha ben descritto come la matrice coloniale del diritto internazionale degli Stati. D’altro canto, non manca certo chi rivendica l’asimmetria costitutiva del diritto internazionale, spacciandola come presunta superiorità morale dell’Occidente, al fine di screditare le istituzioni del diritto internazionale quando le iniziative per conformarsi alle sue prescrizioni vengono portate avanti in favore degli oppressi e contro gli Stati egemoni. È questa visione asfittica del diritto internazionale – come diritto degli Stati e per gli Stati egemoni, finalizzato a preservare gli interessi e i privilegi di una cerchia ristretta di beneficiari – a essere messa in discussione dalla potenza visionaria della Sumud Flotilla e dalla passione che è stata capace di mobilitare attorno a sé.
Ed è proprio sul terreno di una visione alternativa, capace di sottrarre spazi al diritto degli Stati, che il mare della flotilla incontra quello delle lotte delle e dei migranti contro i confini. Riconoscere gli attraversamenti e le lotte del Mediterraneo come veri e propri atti costituenti non è solo una chiave retorica, bensì è il risultato di un processo in atto che ha fatto del Mediterraneo un luogo di resistenza, ma anche un laboratorio giuridico. Non vi è dubbio che l’obbligo di soccorso, come dovere previsto dal diritto del mare in capo agli Stati, sia stato in questi anni ridefinito e allargato dalla giurisprudenza, rispetto a quanto era stato stabilito in origine dalle convenzioni internazionali (Convenzione Solas del 1974; Convenzione Sar di Amburgo del 1979; Convenzione Unclos del 1982). Il dovere di coordinarsi con le autorità competenti e di rispettare le prescrizioni impartite dagli Stati deve confrontarsi ed eventualmente recedere di fronte al divieto assoluto di respingimento dei richiedenti asilo verso un paese che non ne garantisce la protezione dalle persecuzioni, dalla tortura e dai trattamenti inumani e degradanti. Questo divieto ha portato a ridefinire in senso sostanziale la nozione di «place of safety» che, nel diritto del mare, fa da complemento all’obbligo di soccorso e al dovere di sbarcare i profughi in un «porto sicuro».
Paradigmatica è stata al riguardo la vicenda dell’ammutinamento, nel luglio 2018, della Vos Thalassa da parte di alcuni migranti soccorsi in mare al fine di evitare di essere ricondotti in Libia, i quali hanno costretto il capitano del rimorchiatore a invertire la rotta contravvenendo le prescrizioni delle autorità libiche. Dopo una lunga vicenda processuale, nel 2022 la Cassazione ha riconosciuto che le condotte dei migranti ammutinati erano coperte dalla scriminante della legittima difesa, argomentando a partire dal diritto fondamentale della persona al non respingimento e dalla definizione di place of safety. Gesti di resistenza come quelli dei migranti della Von Thalassa ci dicono, dunque, che un luogo di sbarco sicuro non è la Libia, ma non può essere neppure una nave o un centro di detenzione oltre confine. Un porto sicuro è un luogo dove la vita non è più minacciata, dove si può accedere a cibo, cure, alloggio – e dove si può chiedere asilo, come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
Dalla forzatura del blocco ordinato dall’allora Ministero dell’Interno Salvini da parte della Sea Watch capitanata da Karola Rackete nel 2018, fino al rifiuto di Mediterranea di prolungare per giorni, fino al porto di Genova, la sofferenza dei migranti salvati dopo che erano stati letteralmente gettati in mare dalle milizie libiche nell’agosto 2025, il diritto dei confini è continuamente forzato e ridefinito da atti di disobbedienza civile. Le risposte degli Stati sono violente e si scatenano contro i migranti, sequestrati in mare per giorni per trovarsi poi rinchiusi negli hotspot o nei centri in Albania, contro le navi da soccorso multate e obbligate al fermo per settimane, contro gli equipaggi, gli attivisti e le reti di solidarietà tra i migranti che vengono criminalizzati, processati e incarcerati. Eppure, quando si sposta la prospettiva dal diritto dei confini a quello che assume il punto di vista di chi il mare lo attraversa, le violazioni sono altrove: nel blocco dei migranti in mare che nega loro lo sbarco, nei respingimenti verso la Libia, nelle torture rese possibili dai memorandum per bloccare le frontiere e nelle morti causate dalla violenza istituzionale dei confini.
Il diritto degli Stati rovescia la responsabilità dei propri crimini sulle vittime. A Gaza lo fa incolpando i palestinesi per il mancato collaborazionismo con i piani di annessione della potenza occupante, e giustifica così la fame utilizzata come arma di sterminio; alle porte dell’Europa lo fa colpevolizzando i migranti che scelgono la via del mare come via di fuga dall’oppressione, dalle devastazioni ambientali, dalla violenza della guerra che va a braccetto con il capitalismo vorace e coercitivo, e assolve così i confini dalla propria responsabilità di morte. La logica che impone sanzioni a chi difende i diritti umani, invece cha ai criminali di guerra e ai governi che li proteggono, è la stessa logica che utilizza la legge per proteggere i confini, invece che la vita delle persone in movimento, mandando a processo i migranti che si mettono alla guida delle imbarcazioni o le Ong del soccorso in mare. L’impunità per i criminali della guerra e per i guardiani dei confini è diventata la regola, favorita dall’inerzia complice degli Stati: sia quando a essere sotto l’attacco dei droni sono gli attivisti della Flotilla in navigazione o all’ancora nelle acque di paesi terzi, sia quando le motovedette libiche, finanziate dall’Italia e dall’Europa, sparano contro le navi da soccorso in mare – come è avvenuto contro Mediterranea nella primavera del 2024 e contro la Ocean Vicking nell’agosto 2025.
Non vi è dubbio che ogni legittimazione morale dell’ordine giuridico dell’Occidente si sgretoli di fronte al genocidio e alla distruzione in corso a Gaza. Negli sfollamenti forzati della popolazione di Gaza, nell’ingegneristica differenziazione degli status di residenza, che sottopongono la popolazione palestinese a statuti giuridici di eccezione permanente, nella detenzione amministrativa utilizzata come misura di repressione indiscriminata, che tanto ricorda le misure detentive contro i migranti in Europa, nei muri e nei check point che segnalano il regime di apartheid, i confini si mostrano come armi strategiche delle politiche di occupazione e annientamento perpetrate da Israele. Ma è questa la natura dei confini anche quando millantano la protezione di supposte identità nazionali. I confini non proteggono se non privilegi, non costruiscono sicurezza, bensì oppressione, sfruttamento, e i confini uccidono. I morti sulla sola rotta del Mediterraneo Centrale sono stati oltre 30.000 negli ultimi dieci anni, e non dovrebbe sfuggire il valore, non solo simbolico, che assume l’occupazione di quella stessa rotta da parte della Sumud flotilla, con la sua potenza di solidarietà per rompere il confinamento di Gaza. È per questa ragione che negli stessi giorni, accanto alla flotilla, navigherà nel Mediterraneo centrale anche f.Lotta, un movimento nato per rivendicare la libertà di movimento e dare eco alle campagne contro i confini della Fortezza Europa.
Non vi è nessuna ingenuità o sottovalutazione della violenza espressa dall’ordine degli Stati e dei confini. Il diritto internazionale degli Stati, quello che rivendica la superiorità morale dell’Occidente armato, si fonda sulla diade di sovranità e guerra. Gli atti di porre confini e di uccidere sono costitutivi del suo ordine e della sua logica, così come l’imperialismo coloniale lo è della storia dell’Occidente. Con la stessa evidenza bisogna tuttavia prendere atto che questo ordine rappresenta oggi una minoranza della popolazione del pianeta, seppur potentissima, e che le sue logiche sono sempre più delegittimate. È l’ordine ritratto dai piani paralleli di Usa e Israele per Gaza e Cisgiordania, personificato da un suprematismo proprietario, oltre che razzista e patriarcale, che espelle la maggioranza dell’umanità dai propri privilegi – come in un resort a ingresso controllato. Non c’è da stupirsi che tremi di fronte a un’umanità tumultuosa che naviga, resiste e fonda solidarietà oltre e nonostante gli Stati.
Enrica Rigo, docente di Filosofia del diritto e coordinatrice della Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza dell’Università Roma Tre. Tatiana Montella, avvocata del team legale della Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza dell’Università Roma Tre.
Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin il 10 settembre 2025