Quando ho letto della scarcerazione di Giovanni Brusca per fine pena, il primo pensiero che ho avuto è che non mi piacerebbe averlo come vicino di casa.
Uno che ha partecipato al massacro di Giovanni Falcone e della sua scorta e che ha sciolto un bambino nell’acido, sarà pentito finché si vuole, ma vederselo uscire sul pianerottolo dall’appartamento di fronte può suscitare qualche imbarazzo.
Come potrebbe suscitare qualche imbarazzo vederlo trasformato in autorevole opinionista grazie a interviste, partecipazione a dibattiti televisivi e quant’altro il circo mediatico sa offrire a personaggi del genere. Non è un’ipotesi così peregrina, visto il successo mediatico che hanno avuto criminali di spessore forse analogo, seppur differentemente motivati nei loro delitti, responsabili dei più gravi crimini politici della recente storia italiana.
Il terzo pensiero che mi è venuto in mente leggendo la notizia è di che cosa vivrà, da libero, Giovanni Brusca? Lavorerà, se sì dove e come? E a quanto ammonta il suo patrimonio? Ha risarcito le vittime dei suoi molti reati? La sua collaborazione è stata accompagnata da accordi espliciti o implicito riguardo ai suoi beni?
Questo per dire che far uscire dal carcere un personaggio come Brusca crea dei problemi. Una società giusta e matura sa certamente come affrontarli, una società confusa e decadente come quella italiana ha evidentemente maggiori difficoltà.
E questo è il vero timore di fondo, a fronte di una decisione giuridicamente ineccepibile, la sua collaborazione andava necessariamente premiata secondo la normativa vigente, che però è destinata ad agitare le coscienze e a generare turbamenti, tanto più che viene in un momento in cui il trattamento da riservare agli autori di gravissimi reati, in particolare i mafiosi sottoposti al regime dell’art 41 bis dell’ordinamento penitenziario, che attualmente possono sperare in una scarcerazione solo a patto di collaborare, è oggetto di ripensamenti e di riflessioni che hanno fra l’altro portato la Corte Costituzionale ad adottare una discussa decisione per cui, pur ritenendo il c.d. ergastolo ostativo in via di principio incostituzionale, lo ha mantenuto in vita per un anno, demandando al legislatore il compito non facile di adeguare l’ordinamento alla ritenuta incostituzionalità.
Ma al di là degli impulsi dati dalla Corte al sistema sul piano normativo, va ricordato anche che vi sono stati movimenti ambigui nell’imperscrutabile mondo dei mafiosi di rango detenuti al 41 bis e che personaggi anche vicini a Brusca hanno accennato (o minacciato) nuove aperture collaborative.
Anche queste sono cose che contano.
Comunque sia, la decisione della Corte Costituzionale mi pare espressione di questi tempi confusi, come espressione di questi tempi confusi è la tensione irrisolta o mal risolta fra l’anelito di umanità che pur deve animare l’irrogazione di qualsiasi pena e il necessario rigore nel punire crimini atroci.
È ovvio che la scarcerazione di Brusca e la decisione della Corte sono due questioni distinte, ma in qualche modo si tengono assieme nell’alveo del grande problema del controllo della criminalità mafiosa e nell’ambito di tale problema la plurisecolare riflessione sulla funzione della pena torna a manifestarsi nella sua angosciante necessità, mentre le diverse funzioni della pena, di prevenzione generale (ne peccetur, secondo il broccardo), di prevenzione speciale (quia peccatum est), ovvero di retribuzione come gestione esclusiva da parte dello stato della vendetta che segue al delitto, ed infine di rieducazione, sono alla ricerca di un punto di equilibrio che rappresenti l’intersezione fra le diverse istanze che per vie esplicite o occulte pervengono ai decisori politici.
Detto questo, cogliere l’occasione della scarcerazione di Brusca e dei turbamenti che ha prodotto per invocare la soppressione della legge sui collaboratori di giustizia, come è stato fatto da alcuni settori del mondo politico, è l’ulteriore conferma di quanto poco questi tengano al contrasto alle varie mafie attive nella nostra sventurata repubblica, e oramai anche nel resto d’Europa.
La legge sui collaboratori di giustizia, del 1991, infatti, anche se scardinando i consueti parametri della colpevolezza genera forti disagi nella coscienza collettiva, è una dolorosa necessità, che nonostante l’uso non sufficientemente meditato che talvolta ne è stato fatto ha dato importanti risultati nel contrasto alla criminalità mafiosa, prova ne sia che in questi ultimi anni sono cresciute enormemente rispetto al passato solo in quelle compagini, come la ndrangheta, più impermeabili alla collaborazione.