di Sergio Palombarini
Recentemente la stampa ha riportato la notizia che in Svizzera è entrata in vigore una legge che prevede che il lavoratore venga retribuito anche per il tempo impiegato per recarsi al lavoro. Non ho indagato nello specifico quale sia la fonte normativa o contrattuale che viene riportata, né l’esatto contenuto della nuovo previsione (sempre che non si tratti di una delle numerose “storte” che i mezzi di informazione diffondono in tema di leggi e sentenze, che spesso si rivelano molto diverse da come vengono descritte se non proprio inesistenti.
Però mi è venuta la curiosità di andare a rivedere quale è lo stato dell’arte in Italia. Da noi la disciplina dell’orario di lavoro è contenuta in un decreto (n. 66) del 2003, che recepisce la direttiva comunitaria del Consiglio n. 93/104 sull’orario di lavoro.
L’art. 1 definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Dunque, affinché un periodo di tempo venga configurato come orario di lavoro è necessario che ricorra uno dei suddetti tre elementi; cioè occorre che il lavoratore sia:
- 1. al lavoro, anche a casa nel caso di smart working;
- 2. a disposizione del datore di lavoro;
- 3. (e) nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Tali ultimi due elementi possono essere analizzati congiuntamente: infatti prevedono che rientri nell’orario di lavoro anche il tempo di attesa e/o di inattività in cui il lavoratore sia comunque soggetto al potere organizzativo-direttivo del datore di lavoro.
Tale nozione supera quella previgente (art. 3 del R.D.L. 692/1923) secondo cui era considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richiedeva un’applicazione assidua e continuativa, con l’esclusione, dunque di quelle occupazioni che prevedevano per la loro natura un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Il tema della qualificazione della temporanea inattività del lavoratore è quindi presente anche nella legge italiana, e fu affrontato anche dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, in cui si disse che “il criterio di misurazione dell’orario di lavoro risulta composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della “prestazione effettiva”, ma anche quello della “disponibilità del lavoratore” e quello della sua “presenza sui luoghi di lavoro”. Ne deriva che pure i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, anche alla luce del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, quali enumerati nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 e successive modifiche ed integrazioni, sono a tutti gli effetti compresi nella nozione di orario di lavoro di cui allo stesso D. Lgs. n. 66 del 2003 art. 1 comma 2 lett. a), id est costituiscono lavoro effettivo e come tale da retribuirsi”.
E “il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”.
Ad esempio i tempi di attesa degli autisti durante le operazioni di carico e scarico merci devono essere considerati lavoro effettivo e, come tali, essere retribuiti, in quanto servono ad assicurare la ripresa e la cessazione del lavoro. Ancora si è deciso in una caso di considerare orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di un’acciaieria per raggiungere il posto di lavoro. In linea con tale orientamento fu anche il Tribunale di Milano nel 2009, che qualificò come orario di lavoro a tutti gli effetti il tempo impiegato da alcuni infermieri di un’azienda ospedaliera per indossare e dismettere una divisa, considerato che lo spogliatoio non si trovava nel reparto, ma al piano superiore.
Per quanto concerne il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro (per riprendere il tema “svizzero”), l’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 66/2003 prevede che, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, tale tempo non debba essere computato come lavoro e, di conseguenza, non retribuito.
È però intervenuta su tale questione nuovamente la Cassazione, precisando che “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.
Resta incontestato, tuttavia, che “d’altra parte, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e pertanto, salvo diverse previsioni contrattuali, non si somma quindi al normale orario di lavoro”. Nel caso oggetto della suddetta pronuncia il mezzo di trasporto di proprietà del datore di lavoro si trovava nella diretta disponibilità del lavoratore, presso il suo domicilio.
A rilevare, secondo il principio di funzionalità sopra affermato, era che il tempo di viaggio, nella fattispecie, per raggiungere i cantieri, era funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa; dunque l’orario di lavoro iniziava nel momento in cui il soggetto si metteva alla guida. Del tutto ininfluente era invece che egli non fosse tenuto a recarsi presso la sede aziendale prima di raggiungere i cantieri.