Skip to content

Dimissioni per giusta causa: cosa sono e quali tutele sono previste?


di Sergio Palombarini
Sono molte le cause che portano il lavoratore a dimettersi per giusta causa. Si ha diritto a un’indennitร , e come procedere per ottenerla? Il lavoratore o la lavoratrice puรฒ rassegnare le dimissioni per “giusta causa”, quindi senza preavviso, quando il datore di lavoro mette in atto un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche in via provvisoria. In questo caso, a differenza del licenziamento per giusta causa, in cui il datore di lavoro si trova costretto a licenziare in tronco il dipendente per grave inadempimento, รจ quest’ultimo ad aver subรฌto un “torto” ed ha diritto anche alla disoccupazione.
Come recita l’art 2119 del Codice Civile: “Ciascuno dei contraenti puรฒ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto รจ a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto รจ a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto รจ a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennitร  indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”,
Secondo la legge, quindi, il lavoratore con contratto a tempo indeterminato che si dimette “per giusta causa”, ha diritto a percepire un indennitร  equivalente all’importo della retribuzione che gli (o le) sarebbe spettata per il periodo di preavviso, come recita il secondo comma dell’art. 2118 del Codice Civile, in materia di recesso dal contratto a tempo indeterminato:

    In mancanza di preavviso, il recedente รจ tenuto verso l’altra parte a un’indennitร  equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il lavoratore puรฒ dimettersi in tronco, per gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza, rientrano in questa casistica:

  • mancata corresponsione della retribuzione e/o dei versamenti contributivi per tre mesi
  • mobbing (comportamenti vessatori e persecutori a danno del singolo lavoratore o lavoratrice)
  • molestie sessuali
  • comportamento ingiurioso e offensivo
  • pretesa del datore di lavoro che il dipendente esegua prestazioni illecite
  • dequalificazione professionale
  • trasferimento della sede di lavoro senza che vi siano ragioni organizzative, tecniche o produttive
  • modifica unilaterale delle condizioni del rapporto di lavoro
  • variazioni delle condizioni di lavoro in seguito alla cessione aziendale ad altra proprietร 

Cosa accade se il datore di lavoro si rifiuta di versare l’indennizzo? Se il datore di lavoro si rifiuta di versare l’indennitร  e nega l’esistenza di una giusta causa, il lavoratore potrร  agire in giudizio e chiedere che venga accertata la giusta causa per le dimissioni e quindi il diritto di percepire l’indennitร . รˆ bene che il lavoratore si rivolga fin da subito ad un avvocato esperto in diritto del lavoro, prima di rassegnare le dimissioni senza preavviso, perchรฉ questi possa preparare al meglio l’eventuale difesa in tribunale.
Dimissioni per giusta causa prima e dopo il Jobs Act
Prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, il lavoratore o la lavoratrice che intendeva rassegnare le dimissioni senza preavviso a causa di un grave inadempimento del datore di lavoro, doveva consegnare a mano o inviare con raccomandata A/R la lettera di dimissioni in cui comunicava in maniera chiara e univoca il recesso “invocando la giusta causa”, indicando quindi il tipo di evento che lo aveva portato a rassegnare le dimissioni. Doveva farlo contestualmente alla comunicazione dell’interruzione del rapporto di lavoro e all’immediata interruzione dell’attivitร  lavorativa.
Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, quindi a partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni devono essere rassegnate per via telematica, pena l’inefficacia del recesso. Per maggiori informazioni sulla nuova procedura.
L’obiettivo della nuova disciplina รจ quello di arginare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, per cui il datore di lavoro richiede al lavoratore o alla lavoratrice di firmare le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell’assunzione, poi, una volta che intende rescindere il rapporto di lavoro, potrร  completare il foglio con la data desiderata in occasione di una malattia, un infortunio, una gravidanza o un comportamento non gradito del lavoratore.
La nuova procedura รจ obbligatoria anche in caso di dimissioni per giusta causa. Sono esclusi dalla nuova disciplina:

  • rapporti di lavoro domestico
  • recesso che avvenga nelle sedi protette ex art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 151
  • recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 cod. civ.
  • dimissioni o risoluzioni del rapporto di lavoro rese durante il periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino (da convalidare presso la Direzione del lavoro competente)
  • rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

Come richiedere l’indennitร  di disoccupazione?
A partire dal 1ยฐ maggio 2015, i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, possono chiedere un’indennitร  di disoccupazione NASpI, che non spetta nei casi di dimissioni da parte del dipendente o nel caso di risoluzione consensuale.
L’Inps nella Circolare n. 97/2003 ha esteso il diritto all’indennitร  anche ai lavoratori che hanno rassegnato le loro dimissioni “per giusta causa”, conformandosi all’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza 269/2002), per cui sussiste l’ipotesi di dimissioni “per giusta causa” se le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui tali da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Per questo particolare caso conviene comunque verificare le prassi applicative dei singoli uffici INPS.
Il lavoratore deve presentare all’INPS la richiesta di erogazione dell’indennitร  di disoccupazione ordinaria dimostrando la giusta causa. Significa che, per percepire la disoccupazione, deve allegare alla domanda una documentazione (“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร ” ) in cui dichiara che รจ disposto ad agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro, allegando: esposti, diffide, denunce, citazioni, sentenze, ricorsi presentati contro l’ex titolare. Se il tribunale dovesse stabilire che la giusta causa non sussiste, l’ex dipendente dovrร  rendere quanto percepito a titolo di indennitร  di disoccupazione.

Aiutaci a diffondere il giornalismo libero e indipendente.