Con questo articolo, inizia una serie di interventi sul lavoro e sui diritti dei lavoratori curata da Sergio Palombarini, avvocato giuslavorista.
di Sergio Palombarini
Esistono diversi permessi di cui i lavoratori dipendenti possono usufruire. A volte non sono conosciuti in modo completo, e quindi può accadere che non li si utilizzi quando invece se ne avrebbe diritto. Vediamo di fare un riepilogo dei diversi tipi.
Permessi sindacali. È l’ipotesi più conosciuta. Sono disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori. In particolare rilevano gli articoli 23 e 24:
- Art. 23 (Permessi retribuiti): “I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
- a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali”.
- L’art. 24 dello Statuto dei lavoratori invece regola i permessi sindacali non retribuiti: “I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali”.
La possibilità di usufruire di permessi non retribuiti esiste in generale per tutti i lavoratori. I permessi non retribuiti si caratterizzano per il fatto di consentire al lavoratore di astenersi dal lavoro. Come i permessi retribuiti di cui parleremo di seguito, sono regolamentati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda.
La legge e la contrattazione collettiva riconoscono al dipendente il diritto di fruire di periodi di astensione dall’obbligo della prestazione lavorativa, con il mantenimento del posto di lavoro, la conservazione del trattamento retributivo ed economico e il riconoscimento dell’anzianità di servizio, tramite la fruizione di permessi retribuiti.
Altre importanti previsioni di permessi retribuiti (per questi, come per i precedenti, è opportuno consultare anche il sito internet dell’Inps, o recarsi sul posto per chiedere informazioni agli sportelli informativi), sono i permessi per visite mediche specialistiche, i congedi parentali, i permessi elettorali e per l’adempimento di cariche elettive, i permessi per disabilità, i permessi per volontariato (vedasi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e più in generale la recente riforma del Terzo Settore), i permessi per studio (le famose 150 ore, negli anni variamente disciplinate dalla contrattazione collettiva), ed infine i permessi per particolari cure mediche (al di fuori dei casi di normale trattamento di malattia che è istituto diverso da quello dei permessi), per donare il sangue e il midollo osseo.