Costituzione, Italicum, riforme e refendum: il rischio di un premier

14 Gennaio 2016 /

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Italicum
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di Alessandro Pace
Bisogna dare atto della coerenza di Matteo Renzi per essersi impegnato a dimettersi dalla carica di presidente del consiglio qualora, nel referendum confermativo della riforma costituzionale che porta il suo nome, dovessero vincere i No. Il vero è, per quanto qui di seguito ricorderò, che la procedura applicata alla riforma Renzi-Boschi è assai più prossima a quella di una legge d’indirizzo politico che non a quella di una legge di revisione costituzionale, per cui non è privo di ragioni che, in caso di vittoria del No, Renzi ne tragga le relative conclusioni di ordine politico.
Sta di fatto che Renzi ha esercitato, insieme col ministro Boschi, l’iniziativa legislativa (il che è ammissibile per “talune” leggi costituzionali: ad esempio quelle di approvazione degli Statuti delle Regioni, ma non per quelle di revisione costituzionale); che Renzi, al tempo dei lavori in commissione, ha disposto – per interposta persona – la sostituzione di due parlamentari recalcitranti che avevano giustamente invocato il rispetto della libertà di coscienza (un senatore Pd, intervenendo, in sede di rettifica, a proposito del mio articolo “Una libertà contraddetta” pubblicato su Repubblica il 15 luglio 2014, obiettò che «Tra i principi fondamentali della Costituzione non rientrano certo le modalità di elezione del Senato», evidentemente non rendendosi conto che, in gioco, c’era addirittura lo stravolgimento del ruolo e delle funzioni del Senato).

Inoltre Renzi, o chi per lui, ha irrazionalmente imposto all’assemblea tempi ristretti per l’approvazione della legge di revisione, non consoni a una legge di revisione costituzionale (si rilegga l’intervento dell’onorevole Perassi in Assemble costituente!); che infine Renzi, o chi per lui, ha impedito – contro la prassi dello stesso Giorgio Napolitano, allora Presidente della Camera – la presentazione, alla Camera, di emendamenti sull’art. 2 del disegno di legge costituzionale, con la conseguenza che nel futuro articolo 57 della Costituzione, i nuovi senatori pur non essendo eletti direttamente, saranno eletti, dai consigli regionali, “in conformità alle scelte degli elettori”.
Il che non sfugge alla seguente alternativa: o l’elezione da parte del consigli regionali sarà meramente riproduttiva della volontà degli elettori, e quindi inutile, oppure se ne distaccherà, e allora sarà illegittima. Il che farà ridere i costituzionalisti di tutto il mondo, perché un simile strafalcione può essere perdonato in un regolamento, assai meno in una legge, mentre non è assolutamente giustificabile in una Costituzione.
Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 31 dicembre 2015

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