di Umberto Romagnoli
Il dato caratteristico dell’ultimo periodo della storia sindacale è la crescita della conflittualità non tanto tra sindacati confederali quanto piuttosto che tra lavoratori e imprese. Senza il trauma che ne è seguito è assai probabile che l’autonomia contrattuale delle Confederazioni avrebbe continuato a sonnecchiare. Infatti, il risveglio è dovuto al maturarsi dell’idea che fosse consigliabile creare le condizioni normative al verificarsi delle quali il conflitto endo-sindacale non è più legittimo.
Anche se è scontato che tale evento abbia una pesante ricaduta sullo stesso diritto di sciopero. Ovviamente, si è liberi di seguitare a pensare che la sua titolarità individuale sia, come amava dire Gino Giugni, “un dogma fondato sulla ragione”. Tuttavia, è evidente che, in presenza dell’obbligo imposto anche ai sindacati dissenzienti di garantire l’esigibilità dei contratti, con lo sciopero i singoli lavoratori agiscono non solo contro la parte datoriale, ma anche contro i propri rappresentanti sindacali. E ciò costituisce un fattore frenante dello spontaneismo della protesta collettiva, ancorché giusta.
Quello sommariamente descritto è il contesto che segna l’orizzonte di senso gli accordi firmati tra il 2011 e il 2014 1 ed è al suo interno che essi vanno valutati. Nel dopo-costituzione, le parti sociali hanno riconosciuto – ciascuna per distinti (ma convergenti) motivi – la convenienza di comportarsi come se quello sindacale fosse o potesse diventare un ordinamento auto-sufficiente, originario e sovrano; una convenienza che a poco a poco ha dato origine ad una superba concezione di se stesse e del loro ruolo. Se analizzati da questa angolatura culturale, gli accordi non introducono discontinuità.
Anzi, sviluppano compiutamente la strategia preesistente. Infatti, pretendono di attribuire alla contrattazione collettiva praticabile coi mezzi di cui possono disporre dei soggetti privati gli stessi effetti dell’intervento legislativo sollecitato dall’art. 39 della costituzione per rendere operante il particolare tipo di contratto ivi previsto. Lì sta scritto che, una volta percorso l’itinerario che il legislatore avrebbe dovuto tracciare, i sindacati acquistano una facoltà altrimenti irrangiungibile con le risorse giuridiche a loro disposizione: “rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
Vi sta scritto, cioè, che spetta al Parlamento stabilire che in ogni categoria si applica un contratto collettivo avente forza di legge; che esso è negoziato da un organismo comune a tutti i sindacati aventi diritto di farne parte; che la rappresentanza sindacale unitaria è l’equivalente di un mini-parlamento il cui funzionamento è governato dal principio di maggioranza e che ciascuno dei suoi componenti ha una quota di potere decisionale proporzionata alla propria rappresentatività.
L’accento quindi cade sulla necessità di assicurare la più ampia condivisione del processo di formazione di un contratto che differisce da tutti gli altri regolati dal diritto comune perché lo Stato gli attribuisce eccezionalmente un’efficacia para-legislativa. Viceversa, il trittico composto dagli accordi in parola antepone all’esigenza inclusiva percepita come prioritaria dai padri costituenti l’esigenza di castigare le minoranze e, ciononostante, arriva a partorire contratti nazionali di categoria efficaci erga omnes.
L’esigenza è soddisfatta mediante un gioco ad incastro di innovazioni procedurali apparentemente innocue. Mentre l’asciutta prosa dell’allegato intersindacale al primo accordo del trittico confederale (quello del 28 giugno 2011) racconta che “le piattaforme vengono proposte unitariamente dalle Segreterie” federali, la narrazione del secondo accordo (quello del 31 maggio 2013) è più permissiva: la presentazione di piattaforme unitarie diventa un optional e la parte datoriale è tenuta ad avviare le trattative con la delegazione trattante sulla base della piattaforma elaborata da organizzazioni che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività superiore al 50%.
Così, può succedere che una Federazione di categoria non solo sia giuridicamente vincolata al contratto nazionale concluso sulla base di una piattaforma maggioritaria che non ha condiviso, e anzi sia tenuta a garantirne con ogni mezzo l’esigibilità, ma sia per giunta esposta al rischio nascosto nella clausola da cui è dato desumere che la sua mancata partecipazione alla delegazione trattante finisce per privarla del diritto di cittadinanza nell’impresa concesso dal tit. III dello statuto dei lavoratori.
In effetti, la clausola dell’accordo dello scorso gennaio è formulata in maniera da incentivarne una lettura capace di produrre le medesime conseguenze prodotte in questi anni dalla prassi dei contratti “separati” inaugurata a Pomigliano nel 2010 e stigmatizzate dalla sentenza pronunciata il 23 luglio 2013 sul caso Fiat-Fiom dalla Corte costituzionale.
Secondo il giudice delle leggi, il sindacato “sufficientemente” rappresentativo non può essere espropriato del patrimonio giuridico simboleggiato dal diritto di cittadinanza nell’impresa solamente perché non ha sottoscritto per ragioni di merito il contratto che vi è applicato. Diversamente, si legittimerebbe “una forma impropria di sanzione del dissenso che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato”. Al tempo stesso, “l’atteggiamento consonante con l’impresa” assunto dai sindacati che hanno sottoscritto il contratto verrebbe premiato a scapito dei lavoratori, perché ne risulterebbe sacrificata la libertà di scegliere la rappresentanza che preferiscono.
È risaputo che la decisione della Corte ha indispettito e allarmato gli ambienti confederali, da sempre allergici (se non addirittura ostili) ad interventi della magistratura nelle vicende che le riguardano. Ne costituisce un probante indizio proprio l’esosità della formulazione letterale di una clausola pattizia che, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori, non si accontenta dalla rappresentatività “sufficiente” da considerarsi raggiunta col 5 % dei consensi calcolati in base alle regole mutuate dalla legislazione sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Richiede un paio di requisiti in più: la condivisione della piattaforma su cui si è avviata la trattativa, nonché la partecipazione alla delegazione trattante.
La clausola ha subito aperto una controversia interpretativa. Vero è che la controversia potrebbe (e, per la verità, dovrebbe) risolversi attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata per riallineare la clausola-capestro alla ratio della pronuncia della Corte. Intanto, però, bisogna fare i conti con l’apparato para-giurisdizionale prefigurato nell’accordo del 10 gennaio; come dire: con un oggetto misterioso, perché allo stato se ne sa pochissimo. Quasi niente. Quanto basta, ad ogni modo, per sollevare giustificate perplessità.
Qui ed ora, infatti, si può soltanto immaginare come funzionerà, e con quali poteri d’intervento, la Commissione interconfederale permanente di esperti (grossolanamente modellata sulla Commissione di garanzia istituita da una legge del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Se ne saprà di più tra aprile e maggio, scaduto il termine entro il quale si conoscerà il regolamento che la Commissione emanerà in adempimento dell’incarico esplicitamente conferito dalle parti sociali.
Qui ed ora, si sa soltanto che non si limiterà al monitoraggio dell’esperienza applicativa del trittico confederale, perché l’indeterminatezza della sua effettiva competenza sembra voluta apposta per farne un organismo di composizione di “ogni controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitrale”. Pertanto, è verosimile che la Commissione vorrà risolvere anche la controversia interpretativa suscitata dalla clausola-capestro in odore d’incostituzionalità. Il che non lascia presagire nulla di buono soprattutto se la procedura arbitrale avrà carattere obbligatorio come quella prevista in via transitoria, in attesa dei rinnovi dei contratti nazionali che dovranno determinare le sanzioni – pecuniarie o variamente limitative degli spazi di agibilità sindacale – poste a presidio dell’esigibilità dei medesimi.
Anche la clausola istitutiva di questo inedito arbitrato obbligatorio è caratterizzata da una larga approssimazione. Pertanto, il suo pressapochismo non può non aumentare, insieme al disorientamento, il desiderio di interrogarsi sulla sua validità. Infatti, la clausola che impone alle Federazioni l’obbligo di attivare l’arbitrato potrebbe considerarsi come non scritta, e dunque ininfluente, dal momento che non c’è traccia della procura speciale che, sola, potrebbe autorizzare le Confederazioni a disporre del diritto delle Federazioni alla tutela giurisdizionale dei propri interessi. Un diritto costituzionalmente garantito.