L’ondata di calore anticipata di fine maggio (ma non chiamiamola eccezionale, i climatologici ci avvertono che è piuttosto la futura, se non già attuale, normalità) ha riproposto il tema sul come affrontare il rischio calore, legato o meno all’irradiazione solare che sia; quindi non solo per chi lavora all’aperto, ovviamente più esposto, ma per qualunque lavoratrice/lavoratore.
Sul punto ricordo come si pubblicò un articolo il 31 luglio 2025 (https://www.ilmanifestoinrete.it/2025/07/31/lestate-del-nostro-scontento); ma da allora registriamo ben pochi cambiamenti. Riepiloghiamo la situazione.
All’inizio di luglio dello scorso anno, quindi non proprio tempestivamente, uno specifico Protocollo elaborato dagli enti pubblici competenti e le parti sociali (ma non tutte) fu fatto proprio da uno specifico Decreto Ministeriale del 09 luglio 2025. Il Decreto in realtà aveva più valore programmatico che cogente, peraltro sovrapponendosi alla normativa obbligatoria che prevede (articoli 28 e seguenti del TU 81/2008) la valutazione, e possibilmente la mitigazione se l’eliminazione è impossibile (come in questo caso), di tutti i rischi.
Il Protocollo, in estrema sintesi, prevedeva:
- Riorganizzazione del lavoro: Modifica dei turni per evitare le ore più calde (indicativamente dalle 12:30 alle 16:00 nei mesi di luglio e agosto) con divieto di lavoro all’aperto in condizioni di esposizione prolungata, introduzione di pause aggiuntive in luoghi ombreggiati o climatizzati, orari di lavoro flessibili, e uso di DPI adeguati (in realtà, obbligo già previsto dal TU 81/2008)
- Idratazione e ambiente: Obbligo di garantire acqua fresca facilmente accessibile e aree ombreggiate o climatizzate ed attenzione all’idratazione
- Informazione e formazione: I lavoratori devono essere formati sui rischi legati allo stress termico, sul riconoscimento dei sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- Sorveglianza sanitaria: Coinvolgimento del medico competente per tutelare i soggetti più vulnerabili, gli anziani o portatori di specifiche patologie
- Il protocollo si integra con le mappe previsionali basate sul sistema Worklimate e sui dati del Ministero della Salute; si tratta sistemi di previsione per segnalare in anticipo le giornate più a rischio. Nelle regioni (inclusa l’Emilia-Romagna) sono spesso attive ordinanze specifiche che impongono lo stop ai lavori nei cantieri edili e nel settore agricolo nelle fasce orarie più torride della giornata quando il rischio è classificato come “Emergenza”.
Appare chiaro come il Protocollo si concentrava essenzialmente sulle attività all’aperto e poco diceva sul rischio calore in altri ambienti (ad esempio, interdizione di qualsiasi attività lavorativa se la temperatura supera i 32°)
Al Protocollo si accompagnavano una serie di ordinanze regionali e comunali, queste sì cogenti, contenenti però sostanzialmente mere misure interdittive del lavoro nelle ore della giornata più calde, e limitate di solito alle attività all’aperto (agricoltura, edilizia, florovivaismo, logistica su strada) senza veri e propri obblighi positivi, sull’assunto (sintetizzo) che questi ultimi siano corollario della normale obbligatoria valutazione dei rischi. Ma non si può dimenticare che esistono tutta una serie di lavoratori autonomi (di diritto o di fatto), come i padroncini che consegnano pacchi, i ciclofattorini, i coltivatori diretti, che alla valutazione e mitigazione dei rischi non sono obbligatoriamente sottoposti.
Quest’anno, nella per alcuni dubbia vigenza del Protocollo (il governo nazionale brilla per la sua assenza), alla ricerca di una maggiore tempestività negli interventi, le organizzazioni sindacali il 25 maggio avanzarono la richiesta, nelle more di una problematica, come si vedrà, o attualizzazione del Protocollo 2025, almeno una delle anticipazione delle Ordinanze interdittive, in primo luogo regionali. E che a seguire i singoli Comuni autorizzassero lo svolgimento delle lavorazioni rumorose nelle prime ore del mattino e in orario orari notturno, per permettere alle aziende, mediante accordi con il sindacato, di articolare gli orari di lavoro nei momenti nei quali il caldo è minore.
Ma che è successo nella civile, economicamente e socialmente avanzata Emilia Romagna, regione (in teoria, almeno) anche culturalmente attrezzata e sensibile a queste problematiche? Il racconto che ne faccio ora è più eloquente di dichiarazioni, protocolli, accordi, convegni, persino premi et similia. E senza dimenticare che si tratta di un territorio, che lo scorso anno vide Brahim Ait El Hajjam morire di caldo, il 30 giugno, in un cantiere di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna.
Sulla spinta delle richieste la Regione Emilia Romagna ha emanato una specifica ordinanza regionale, il 3 giugno 2026 “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole“.
Rinviando all’ordinanza per il contenuto di dettaglio (che non si discosta sostanzialmente dal Protocollo 2025) in sintesi da mercoledì 3 giugno a martedì 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio “Alto”, in Emilia-Romagna è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nei piazzali della logistica e, da quest’anno, nelle cave e nella consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita effettuata da rider. L’ordinanza si applica a ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa nazionale del rischio riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “Alto”. Sono poi previste specifiche misure per il lavoro di consegna merci a pedalata anche assistita (e gli altri?), nonché per la valutazione e mitigazione generalizzate del rischio clima, per lo svolgimento delle attività pur rumorose in orari non standard in deroga ai vigenti regolamenti comunali (anche con anticipo o posticipo degli orari di inizio e fine dei lavori), nonché per la salvaguardia dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Infine, si richiama l’articolo 121 del D. Lgs. 36/123, con l’eventualità di rinegoziare i termini di completamento dei lavori in caso di ritardo conseguenti ad eventuali interruzioni degli stessi per rischio calore, senza penali né risoluzione dei relativi contratti. Sanzioni penali per eventuali violazioni ai sensi dell’articolo 650 Codice Penale (inosservanza di disposizioni delle autorità) o del TU 81/2008 se applicabili.
Da questa necessariamente sintetica esposizione credo che anche chi non è addetto ai lavori troverà che si tratta di previsioni ragionevoli quando non di semplice buonsenso, e certo non di drastiche limitazioni alle attività economiche. È quindi con qualche sconcerto che leggiamo il comunicato del 5 giugno emesso dal Tavolo regionale dell’imprenditoria (Agci, Casa, Cia, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Copagri, Confagricoltura, Legacoop, Confapi Industria, Unci dell’Emilia-Romagna) e Confindustria Emilia-Romagna.
Le organizzazioni firmatarie infatti “esprimono forte contrarietà per la decisione di procedere, con decorrenza immediata e senza un confronto con le associazioni datoriali, all’emanazione dell’ordinanza regionale sulle misure di prevenzione per le attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole“. Gli imprenditori rilevano “con rammarico, che il provvedimento è stato adottato con una fretta non necessaria e senza un reale recepimento delle osservazioni che le rappresentanze dell’impresa avevano formalmente trasmesso alla Regione in spirito costruttivo …. Alle lavoratrici e ai lavoratori delle nostre imprese teniamo profondamente; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è e resta una priorità assoluta per le imprese dell’Emilia-Romagna (!!) Nessuno intende sottovalutare i rischi legati alle ondate di calore e all’esposizione prolungata al sole. Proprio per questo riteniamo sbagliato affrontare il tema con uno strumento emergenziale e generalizzato, quando la materia è già ampiamente presidiata dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dal Documento di Valutazione dei Rischi, dalla contrattazione collettiva, dai protocolli e dalle misure organizzative che le imprese sono già tenute ad adottare. L’ordinanza, nei tempi e nei modi in cui è stata emanata, non appare necessaria. E soprattutto rischia di produrre effetti immediati e pesanti sull’organizzazione delle attività produttive, senza che nel prossimo periodo sia prevista una condizione generalizzata di temperature estreme tale da giustificare un intervento così urgente“. E si aggiunge … “l’ulteriore incertezza derivante dal necessario coordinamento con gli enti locali, senza il quale l’applicazione dell’ordinanza rischia di produrre interpretazioni disomogenee, ritardi operativi e ulteriori difficoltà per le imprese già impegnate nella programmazione delle proprie attività“.
A fronte di una simile presa di posizione, anche da parte di organizzazioni che, per natura, cultura e storia dovrebbero avere maggiore sensibilità sociale come Legacoop o la Confederazione Italiana Agricoltori, non posso che condividere il giudizio delle organizzazioni sindacali: come ogni anno l’ordinanza regionale è arrivata in realtà dopo il primo picco di caldo, quest’anno anticipato a fine maggio. Ma soprattutto, il lamento sulla logica emergenziale alla base dell’Ordinanza potrebbe avere qualche ragione, se non fosse che detta logica in realtà conferma che, come ogni anno, leggi e CCNL sono insufficienti per affrontare la realtà del cambiamento climatico, di cui ci si ricorda solo all’inizio dell’estate, oppure quando siamo funestati a alluvioni e frane: ma senza una organica, sistematica e programmata attività di prevenzione ed adeguamento. E senza tener conto del fatto che, come facilmente osservabile da chiunque, per esempio nei cantieri stradali, la stessa ordinanza rimane spesso inapplicata, con i lavori che continuano come in precedenza.
L’asserita priorità accordata alla sicurezza sul lavoro, e la pur dichiarata non sottovalutazione dei rischi legati al calore, sono inoltre platealmente contraddette dal successivo contenuto, che implicitamente conferma la prevalenza delle ragioni economiche su salute e sicurezza (e, si badi, senza neppure ricordare il riferimento dell’ordinanza alle tutele per le imprese di cui al D. Lgs 36/2023). Concludo questa parte con una osservazione assolutamente politicamente scorretta: chi ha concepito e redatto materialmente il comunicato datoriale con ogni probabilità lo ha fatto dall’interno di qualche locale climatizzato, ombreggiato, senza problemi di idratazione ed acquisizione di generi di conforto. E senza essere sottoposto a particolari sforzi fisici. Per provare la propria prioritaria attenzione a salute e sicurezza, e la non sottovalutazione del rischio calore, suggerisco che lavorino qualche giorno in una delle attività elencate dall’ordinanza, e anche nei limiti della stessa cui si dichiarano così fortemente contrari: poi vediamo se riscriverebbero diversamente il comunicato …
Con frequenza pressoché analoga al rischio calore, ogni anno l’Italia, e soprattutto Governo, Ministero del Lavoro, forze dell’ordine, sembrano scoprire il caporalato in agricoltura, ma solo se quando ci scappa il morto: lo scorso Satnam Singh, adesso i quattro braccianti bruciati vivi in Calabria ad Amendolara qualche giorno fa: Waaseem Khan, pachistano, e gli afgani Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayad.
Esprimo una opinione forse eterodossa, oppure al contrario rigidamente ortodossa: poiché con tutta evidenza le uccisioni sono avvenute per motivi di lavoro (reazione alle proteste per le retribuzioni non corrisposte), secondo il vigente Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria INAIL – DPR 1124/1965 – si tratta di infortuni sul lavoro, conseguenza di quel particolare tipo di rischio psicosociale qui rappresentato dal caporalato, e rafforzato dalle differenze linguistiche e culturali, oltre che da una legislazione complessivamente inadeguata a gestire questo tipo di rapporti di lavoro e a combattere illegalità e sfruttamento. Confido quindi che l’INAIL riconosca queste morti come infortuni sul lavoro, senza farsi irretire dall’oggettiva difficoltà di individuare un datore di lavoro, tra le imprese italiane che per cui avevano lavorato sia pure con l’intermediazione illecita dei caporali; e costituisca quindi le relative rendite ai familiari superstiti. E pur senza dimenticare che le sanzioni all’Afghanistan, paese sottoposto a blocco dei beni all’estero nonché dei flussi monetari (meccanismo che colpisce la popolazione senza indebolire il regime), renderanno comunque assai difficile, se non impossibile, pagare le relative rendite.
Ma tornando al nostro Bel Paese, come ogni anno, dopo una difesa d’ufficio del sistema basato sui decreti flussi (strumento inefficace e che in realtà poco ci azzecca con il fenomeno del caporalato), e mentre la magistratura indaga, anche su eventuali, probabili legami con mafie varie, governo ed autorità varie promettono l’ennesima campagna straordinaria di vigilanza, la cui efficacia dura finché in corso. Ma i numeri dello stesso Ministero del Lavoro, come riportati nelle Relazioni annuali sull’attività ispettiva, e come ricordato dal FP CGIL, dicono peraltro che i controlli in agricoltura sono invece in progressiva diminuzione: 3208 lavoratori emersi nel 2023, 1226 nel 2024 e 895 nel 2025; e si badi che la normativa di contrasto più recente è la legge 199 del 2016. Ma, vigilanza a parte, nulla si fa né per contrastare le cause del fenomeno, né per recidere i legami tra tali attività illegali e le aziende italianissime, e, si badi, non solo in agricoltura, ma anche in altri settori che vedono coinvolti marchi famosi. Troppi soggetti su tale bestiale e schiavistico sfruttamento vivono o lucrano, nell’ipocrita volgere lo sguardo altrove della politica, e buonanotte ai suonatori a retribuzioni dignitose e condizioni di lavoro decenti, con la sicurezza sul lavoro questa sconosciuta… Esagero? Ricordo solo alcune vicende, secondo quanto emerge da numerose inchieste, da cui emerge che lo strumento utilizzato è quello dei cosiddetti “serbatoi di manodopera”: cooperative e società decisamente occulte, versione evoluta del caporalato classico, di cui si servono i subappalti dei grandi gruppi. Qualcuno dei casi più eclatanti:
- Esselunga (Giugno 2023), con sequestro di 47,7 milioni di euro per frode fiscale attraverso fatture false emesse da società “cartiere” che gestivano i lavoratori della logistica;
- Carrefour (GS S.p.A., Aprile 2024), con sequestro di 64,7 milioni di euro (I giudici hanno descritto lo sfruttamento come un mezzo per “essere competitivi sul mercato” abbattendo i costi del personale);
- Conad (PAC2000A, Gennaio 2024), con l’inchiesta della Procura di Napoli Nord sul centro logistico di Carinaro ha portato al sequestro di oltre 30 milioni., e lavoratori pagati “a cottimo” mascherato, senza ferie o contributi.;
Ma non è decisamente solo un problema di mafia e di camorra, quindi e purtroppo.
Maurizio Mazzetti, 09 giugno 2026