Sicurezza sul lavoro, si continua a dire molto ma a fare poco o nulla

di Maurizio Mazzetti /
22 Febbraio 2026 /

Condividi su

Concludo in questo articolo il commento alla “Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030” approvata nel dicembre 2025. Si sono commentati più diffusamente, negli articoli del 25 gennaio e 8 febbraio, i cosiddetti Assi 1 e 2 dedicati ai cambiamenti nel mondo del lavoro ed alla vigilanza, rimarcandone parzialità e inadeguatezza. Sarò breve nel commento ai successivi tre Assi: 

  • Asse 3: maggior efficacia delle tutele, specie nei settori ad alto rischio e nelle situazioni di vulnerabilità, attraverso una prevenzione mirata = evidenze epidemiologiche e analisi settoriali. 
  • Asse 4 micro, piccole e medie imprese centrali quindi oggetto di supporto, assistenza tecnica e incentivazione, con la consulenza HSA (Health Safety Enviroment) che deve tradurre le norme in soluzioni concrete e sostenibili. 
  • Asse 5 cultura della prevenzione – formazione obbligatoria e no, promozione della stessa sin dalla scuola. 

Non tornerò, per questi Assi, sulla pressoché assoluta mancanza di concretezza circa soggetti da attivare, responsabilità, compiti, risorse, obiettivi e strumenti di monitoraggio; mi limito ad alcune osservazioni diciamo teoriche sulle azioni che, vista la inesistente concretezza accennata, non so se definire suggerite o ipotizzate. Due osservazioni preliminari, valide per tutti e tre gli Assi: 

  1. Non ci sono reali novità: si tratta in di attività già possibili in passato e magari, a macchia di leopardo e senza un vero coordinamento, oppure parzialmente, già svolte o in corso di svolgimento, a seconda della maggiore o minor sensibilità dei decisori politici di riferimento (Ministeri, Regioni e Province autonome, Enti pubblici nazionali) e delle risorse disponibili o che comunque si decide di dedicarvi. 
  1. Alcuni interventi, anche solo di miglioramento, sono auspicati/previsti, ma nulla si dice circa la loro effettiva realizzazione o conclusione.   

Venendo ai singoli Assi, circa l’asse 3 Efficacia delle tutele della (inadeguata) trattazione della vigilanza si è già parlato nel precedente articolo citato sopra. Un paragrafo, apparentemente non particolarmente significativo è invece dedicato alla Razionalizzazione degli interventi di prevenzione. Con la consueta vaghezza, si parla di programmi di prevenzione strutturati e coordinati (quali non è detto), di omogeneità degli interventi (In cosa consiste l’omogeneità?), di non altrimenti precisati protocolli operativi e linee di indirizzo, di programmi di promozione di salute e sicurezza per una cultura della sicurezza in ottica TWH (Total Worker Health – modello anglosassone sul quale il documento non si degna di spendere una sola parola di spiegazione, dando per scontato, evidentemente, che tutti i soggetti coinvolti nella Strategia abbiano piena padronanza della metodica), di monitoraggi attraverso, ancora una volta, non meglio definiti indicatori di processo, di impatto, e “per quanto possibile” di esito: ma non si rinvengono né definizioni, né elenchi o tanto meno esempi di tali indicatori. Infine, c’è un punto che potremmo definire persino umoristico, o peggio tartufesco “Valorizzare l’osservanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale/regionale” Valorizzare … come? Non detto; e non una parola sul come combattere e disincentivare gli innumerevoli contratti pirata stipulati da associazioni sindacali e datoriali di puro comodo e nessuna rappresentatività. E che, anzi, al contrario l’attuale maggioranza ripetutamente ha piuttosto cercato di salvare l’area di effettiva applicazione di detti contratti pirata. Ma, quasi di soppiatto, mentre invece avrebbe dovuto stare nelle premesse del documento, la razionalizzazione è operata a legislazione vigente: la strategia non ha bisogno di nuove norme, quando invece è mia ferma convinzione che poche norme ben mirate, e a costo zero o comunque a costi inferiori rispetto al proliferare di sin troppe iniziative non coordinate e magari duplicate o sovrapposte, sarebbero ben più, e immediatamente, efficaci. Ma il guaio delle norme è che vanno poi rispettate, specie se più punitive … sul cosa si potrebbe fare si tornerà in un prossimo articolo. 

L’asse 4 “Supportare le micro, piccole e medie imprese”, cioè il 90% di quelle italiane, non sfugge alla consueta vaghezza: documenti di indirizzo e buone pratiche, manuali, Piani mirati di prevenzione, campagne di informazione, protocolli, con contenuto ed oggetto quando va bene accennati. Appena un pelo più definiti, o meglio almeno citati, due strumenti: i meccanismi premiali e gli incentivi INAIL (“anche a partire da quelli esistenti” … si precisa), e linee di indirizzo per l’adozione SGSL e MOG semplificati. Ma, ferma restando la più o meno ampia autonomia INAIL (e i vincoli di bilancio), osservo che detti SGSL e MOG semplificati, sicuramente apprezzabili, e ancora opera dell’INAIL, risalgono al 2014 (DM 13 febbraio 2014), cioè a ben 12 anni fa. Non ho trovato dati sulla loro diffusione; ma le attività produttive e il mondo del lavoro certo sono cambiati da allora, si pensi all’Intelligenza Artificiale ed alla sostenibilità (qualsiasi accezione del termine vogliamo adottare), e una verifica della loro attualità sarebbe a mio parere doverosa. E a proposito di Intelligenza Artificiale, con relativi rischi ed opportunità anche per prevenzione e sicurezza sul lavoro, la Strategia neppure la nomina. 

Infine, l’asse 5 si intitola “Diffondere la cultura della prevenzione”, un paio di pagine; si osservi il mutamento semantico rispetto alla consueta formula “cultura della sicurezza” (lapsus? Sinonimi?); ovviamente si continua a dare per scontato cosa siano dette culture (sono noioso a citarmi, ma sulla vaghezza e ambiguità del termine rinvio agli articoli del 06 aprile e 4 maggio 2025). Comunque nella strategia nessuna originalità né ulteriori azioni: richiamati gli articoli 11 del TU 81/2008 e la legge 21/2015 (che ha inserito la sicurezza sul lavoro come oggetto di insegnamento all’interno dell’educazione civica, ma insieme, più o meno, a metà dello scibile umano), ed con un richiamo francamente eccessivo a come ciò rappresenterà un agente di cambiamento addirittura a cascata, oltre a parlare di reti di collaborazione, supporto non meglio precisato ai docenti, altrettanto non meglio precisati progetti di promozione della cultura della sicurezza (ah …), si prevedono “attività divulgative dell’approccio Vision zero e diffusione dei relativi strumenti” per le imprese, nonché specifiche “attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolte agli operatori del mercato del lavoro” cioè organizzazioni sindacali e datoriali e ordini professionali. C’è da domandarsi cosa si aspettino da queste attività (peraltro appropriatamente indefinite …), in particolare per “Vision zero”, oltretutto rivolte a soggetti che volenti o nolenti di prevenzione e sicurezza nella pratica si occupano già, senza necessariamente filosofare sulle relative culture. E quanto al supporto ai docenti, o alle attività divulgative, spontaneamente e senza coordinamento, in giro per l’Italia ASL, INAIL, talvolta Università, con associazioni datoriali e sindacali, supporto magari qua e là lo danno già, predisponendo pacchetti, programmi, percorsi ad hoc, talvolta prodotti informatici, fino a rilasciare talvolta la qualifica di ASPP. Ma nessuno non dirò le coordina, ma nemmeno le censisce (lo faceva l’INAIL per quelle cui in qualche modo partecipa), con possibili duplicazioni e sprechi; e se strumenti di supporto uniformi con una sorta di timbro ministeriale sono difficili da realizzare e forse neppure utili, la Strategia glissa completamente sull’opportunità di comunicare, pubblicizzare e rendere disponibili dette forme di supporto ed attività, e nonostante si parla ripetutamente di reti. E ciò sia che ritenga tale condivisione superflua, oppure automatica se c’è una rete (ma c’è?), oppure (saggiamente?) impraticabile se non imbarazzante da proclamare a risorse e cultura date (“che cento fiori fioriscano”, diceva Mao Ze Dong , prima che la Rivoluzione Culturale li sfrondasse drasticamente perché fioriti, pare, sin troppo e troppi). 

Infine sorprendentemente, la Strategia pare consideri la formazione (obbligatoria o facoltativa, e senza citare neppure di sfuggita l’addestramento) cosa diversa dalla cultura della prevenzione, quindi non strategica. Infatti ne parla solo come oggetto di “sinergia tra educazione scolastica e formazione in ambito lavorativo … (che) crea una rete solida e capillare per la tutela della salute e della sicurezza, costruendo un futuro in cui la prevenzione sia un pilastro imprescindibile della nostra società” (addirittura). Quindi la Strategia può disinteressarsi della formazione, che può andare per i fatti suoi … 

Chi invece della formazione obbligatoria pare voglia occuparsi seriamente (viene da dire, nonostante l’orientamento politico), pur al momento limitandosi a “dire” (per il futuro “fare” si veda di seguito) è la Regione Lombardia. Ricordo che il rinnovato Accordo Stato Regioni in materia, firmato nell’aprile 2025 e pubblicato in GU il successivo mese di maggio, dava, finalmente, alle Regioni il compito di fissare i criteri di accreditamento dei soggetti in grado di erogare appunto la formazione in base al possesso di determinati requisiti fissati dalla legge e dall’Accordo stesso; ma con la possibilità per Regioni e Province autonome di introdurre “norme migliorative”. E la Regione Lombardia è stata una delle prime ad emanare, lo scorso 10 febbraio, l’apposita Legge Regionale numero 4, pubblicata sul supplemento del Bollettino Ufficiale Regione Lombardia del 13 febbraio (https://www.consultazioniburl.servizirl.it/ricerca/bollettino). 

Si tratta di un testo complesso ma interessante, di cui voglio sottolineare alcuni aspetti positivi ed altri problematici. 

La legge si applica ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dal D.lgs. 81/2008, con alcune esclusioni espresse (corsi relativi alla prevenzione incendi, quelli abilitanti per la conduzione di generatori a vapore, formazione per addetti alla rimozione dell’amianto, i corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali). Istituisce un “elenco regionale” dei soggetti formatori (per le modalità di iscrizione ci vorrà ulteriore provvedimento da emettere entro 6 mesi) in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo. L’elenco, diviso in tre sezioni (soggetti formatori istituzionali, soggetti formatori accreditati, altri soggetti) da un lato allarga la prima sezione ad enti regionali come le ATS, dall’altro prescrive per i soggetti di cui alle altre due sezioni requisiti ulteriori, migliorativi, non previsti dall’Accordo nazionale. Il che è sicuramente elemento positivo; però apre un interrogativo: lavoratori formati altrove da soggetti non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge regionale Lombardia, si vedranno riconosciuta la validità dei relativi attestati, ad esempio in sede di controllo del personale di vigilanza delle ATS e ancora più dell’INL? La mobilità di chi lavora, magari anche per brevi periodi, è ormai consolidata, e il problema potrebbe non rivelarsi solo di scuola. 

Una seconda novità è l’istituzione di una piattaforma informatica (anch’essa da attivare entro sei mesi) presso la struttura regionale competente, nella quale dovranno essere inserite le informazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento erogati in Lombardia dai formatori iscritti all’elenco di cui sopra (avvio, elenco soggetti da formare, calendario, chiusura ecc.), accessibile anche a ATS e INL in quanto soggetti vigilanti. Il giudizio è anche qui positivo, ma si deve osservare che fuori dalla Lombardia la piattaforma non opererà, né è (almeno per il momento) previsto alcun meccanismo di interoperabilità, accesso, scambio di dati con altre eventuali piattaforme regionali se e quando istituite. E ovviamente pare che nessuno pensi ad un’unica piattaforma nazionale, anche se la piattaforma lombarda potrebbe ben poi estendersi ad altre regioni (ad esempio, la banca dati su laureati e relativi percorsi di studio, Alma Laurea, nata come struttura dell’Università di Bologna negli anni 90′, si è trasformata in un consorzio interuniversitario coprendo progressivamente tutto il territorio nazionale). In assenza di un input da parte dello Stato centrale, c’è forse da sperare in una gemmazione spontanea … ma prima attendiamo di vedere come partirà la prevista piattaforma lombarda e con quali risultati. 

Interessante, infine, il fatto che la violazione delle norme su iscrizione e uso della piattaforma siano amministrativamente sanzionate, come da sottostante specchietto. È considerato che sia l’Accordo Stato Regioni dell’aprile 2025 sia questa legge dichiarano come propri obiettivi quelli di migliorare qualità ed efficacia della formazione combattere le false certificazioni sulla sua erogazione, dico che mi sembrano, una volta tanto, adeguate: poi, come per ogni norma che preveda sanzioni, ciò che conta saranno i controlli. 

Violazione Sanzione Sanzioni accessorie 
Erogazione corsi senza iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale Da € 5.000 a € 30.000 Divieto di iscrizione nell’elenco fino a 12 mesi 
Mancato invio comunicazioni tramite piattaforma (avvio/conclusione corso) Da € 500 a € 3.000 per ogni corso Sospensione dall’elenco regionale fino a 6 mesi 
Rilascio attestati non generati dalla piattaforma Da € 100 a € 600 per ogni attestato Invalidità dell’attestato rilasciato 
Dichiarazioni non veritiere sui requisiti di iscrizione  / Revoca dell’iscrizione dall’elenco (nuova istanza possibile dopo 12 mesi) 

Articoli correlati