Dopo l’articolo del 25 gennaio scorso (QUI), torno sulla (cosiddetta) Strategia di cui sopra, per parlare di vigilanza. Rispetto alla complessità del documento, chiamato Strategia e che (scusate se mi ripeto) strategico lo è assai poco, può apparire scelta riduttiva ed un po’ miope; ma la vigilanza, di tutti gli strumenti per prevenzione e sicurezza sul lavoro, è quella che negli ultimi anni è stata, sistematicamente, trascurata quando non intralciata. Ma per quanto esistano altri strumenti, pur efficaci, per assicurare quell’approccio e non formale agli obblighi di sicurezza e prevenzione, – quello che gli anglofili che han studiato chiamano compliance – la vigilanza resta strumento imprescindibile, che se mancante, o insufficiente, o inefficace, può rendere ogni altra azione vana.
La Strategia spalma l’argomento Vigilanza tra gli Assi 1 e 2. Colpisce, ma non meraviglia, la sinteticità della trattazione: un paio di paragrafi in un documento di 33 pagine, a conferma di come in realtà la vigilanza non sia considerata strategica: non se ne può fare a meno, ma facciamola in maniera tale da “non disturbare chi fa”, come ebbe a dire la attuale Presidente del Consiglio.
Giudizio troppo drastico? La Strategia prevede “iniziative”, analisi varie, nonché “strumenti di tutela nelle situazioni a maggior rischio” senza però far parola di quali sarebbero e da chi messi in opera; pone molta enfasi sul coordinamento istituzionale, ma a norme date, nonché sulla condivisione delle informazioni, allo scopo di assicurare l’operatività del SINP – Sistema Informativo Nazionale Prevenzione di cui all’articolo 8 del vigente TU/81/2008. Però nulla prevede concretamente perché tale operatività ci sia o migliori: il SINP continua ad essere sostanzialmente la banca dati INAIL, più vari Registri o Rilevazioni non integrati (si vedano, ancora nello scorso articolo, i numeri dei Medici Competenti), e i cosiddetti Flussi Informativi (dati INAIL non anonimi sulle aziende ed il loro andamento infortunistico e tecnopatico consegnati alle ASL), e non si rinvengono concreti interventi per migliorarlo/ampliarlo. Una banca dati comune a tutti gli enti competenti delle aziende ispezionate, con relativi esiti, è prevista normativamente almeno dal D. Lgs. 124/2004; ma continua a restare in fase di studio, tra verifiche della fattibilità informatica e asseriti problemi di rispetto della privacy. Sulla vigilanza vera e propria, dopo aver insistito sul necessario coordinamento (ma, ancora, a strumenti attuali), vale la pena di riportare integralmente le indicazioni del documento:
- a) Potenziare i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL(PSAL/PreSAL), per garantire l’erogazione dei LEA, in base alle esigenze territoriali degli organi con attività di controllo, nell’accezione più ampia del termine, come desunte dall’analisi di contesto in termini epidemiologici e socioeconomici.
- b) Rafforzare le attività dell’INL attraverso ulteriore reclutamento di personale preposto alle verifiche in materia di SSL.
- c) Realizzare attività di formazione e aggiornamento del personale degli Enti deputati alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza”.
- Circa i punti a) e b), è banale dire che potenziamento significa soprattutto più personale; ma quale, quanto, dove, e con quali risorse per pagarlo, non è detto. L’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – ha effettivamente fatto delle assunzioni nell’ultimo triennio, ma contava, a fine 2024, in tutto il territorio nazionale appena 831 ispettori tecnici (dati della Relativa relazione annuale sulla vigilanza INL 2024), con 46.985 ispezioni effettuate. Per le ASL non sono disponibili i numeri totali degli addetti, e neppure spesso a livello di singola ASL o struttura equivalente comunque denominata (la italica nomenclatura giuridica degli enti pubblici è storicamente virtuosistico esercizio della creatività latina). I LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, che riguardano anche la sicurezza sul lavoro in quanto materia di salute pubblica – prevedono un 5% di aziende ispezionate annualmente; ma un dato complessivo nazionale non è, come accennavo sopra, disponibile se non per l’attività dell’INL. Non è quindi immediatamente verificabile se la percentuale di ispezioni prevista sia effettivamente raggiunta; è invece certo che, in assenza di nuove assunzioni a fronte di un flusso di uscite fisiologico (per quanto rallentato dagli aumenti dell’età pensionabile), l’organico dei servizi ispettivi delle ASL è, e non a oggi, in progressiva ed ingravescente crisi. E con il cronico sottofinanziamento della Sanità (reale rispetto alle esigenze, lasciamo perdere le sterili diatribe sui numeri assoluti e su chi è stato più bravo: tutti i governi degli ultimi decenni non hanno stanziato quanto serviva, come l’esplosione del ricorso alla sanità privata dimostra), che tutto fa pensare continuerà, un ripristino degli organici appare improbabile.
- La vaghezza del documento sul come “’Potenziare i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL(PSAL/PreSAL)”, dà comunque spazio a soluzioni che definisco creative; e ne dà prova, per prima, la Regione Lombardia.
La Giunta regionale lombarda (Presidente il leghista Attilio Fontana, assessore competente il noto Guido Bertolaso) ha infatti deciso, il mese scorso, di assumere liberi professionisti privati in partita IVA cui attribuire incarichi di prestazione d’opera professionale, per un massimo di tre anni, da impiegare nell’attività ispettiva dei servizi PSAL delle ATS (Agenzie di Tutela della Salute), le strutture pubbliche regionali che si occupano di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Obiettivo dichiarato: aumentare del 20% i controlli (quindi arrivando al 6% sul totale dei soggetti ispezionabili), sfruttando gli introiti delle sanzioni incassate negli ultimi anni. incarichi di prestazione d’opera professionale a partita IVA. I relativi bandi, pubblicati proprio in questi giorni (ma la delibera regionale risale all’aprile 2025 …), prevedono per ogni ATS budget diversi, complessivamente di 12 milioni di euro, attingendo ai quali le varie ATS potranno acquisire professionalità quali medici, ingegneri, statistici, informatici, infermieri, ma anche avvocati e consulenti del lavoro. Detti soggetti saranno adibiti ad attività ispettive e di vigilanza, come sopralluoghi nei luoghi di lavoro e indagini su infortuni, con la possibilità di nominare detto personale ausiliario di Polizia Giudiziaria (figura prevista dall’articolo 348 Codice di Procedura Penale); la copertura assicurativa sarà a carico dei professionisti stessi (quindi l’INAIL non si allarmi).
Ora, lascio ai giuristi discutere la configurabilità, se non la liceità stessa di tale inquadramento come liberi professionisti: avremo infatti partite IVA che di fatto opereranno come i lavoratori subordinati, con autonomia delle prestazioni più che dubbia in quanto “incaricati” dalle ATS. Ancora, normalmente detti ausiliari si nominano quando gli organi di Polizia Giudiziaria sono sprovvisti di specifiche e necessarie professionalità, che invece nella ATS sono almeno in parte presenti. Quanto ai loro effettivi poteri, è mia modesta opinione che, almeno in materia di ispezioni, ove affiancheranno i funzionari già in servizio che rivestono a pieno titolo la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria – UPG – non potranno legittimamente condurle da soli firmando verbali, irrogando sanzioni e impartendo prescrizioni. Potranno solo, in veste di consulenti, sgravare di parte dell’attività i “veri” UPG. Altrettanto giuridicamente e operativamente da verificare le modalità di scelta, controllo dei requisiti (quali l’assenza di condanne penali), la valutazione delle competenze, l’ambito della copertura assicurativa, il calcolo dei corrispettivi: circa questi ultimi, fonti sindacali, poiché i budget delle ATS sono diversi, e l’impegno orario a parità di attività svolta analogo, parlano di corrispettivi fino a tre volte maggiori a seconda del luogo in cui è svolta la prestazione (!!).
Ma quel che ritengo assolutamente inaccettabile, e grave, è la parziale esternalizzazione a soggetti privati di funzioni ispettive e di controllo cui sono legate norme che tutelano valori primari quali la vita e la salute delle persone, con relative sanzioni anche penali. Dette funzioni presuppongono l’uso di misure coercitive quali ad esempio, all’occorrenza, l’accesso a locali, impianti eccetera, l’acquisizione di documentazione ed altri elementi di prova anche senza consenso, e l’acquisizione di dichiarazioni suscettibili di querela di falso. Siamo quindi di fronte ad un salto di qualità rispetto ad altri casi di quelle che il diritto amministrativo chiama esercizio privato di pubbliche funzioni. Tale è, ad esempio, parte dell’attività svolta dai notai, oppure, per restare in materia di controlli tecnici, quelli che presuppongono accertate competenze quali quelli su ascensori o caldaie. Pur nel lodevole (una volta tanto) intento di aumentare numero ed efficacia dell’attività ispettiva (e circa l’efficacia osservo che è prevista l’acquisizione di professionalità anche diverse da quelle normalmente già possedute, il che è un bene; se poi l’efficacia aumenterà lo si vedrà a consuntivo), perché non si è ricorsi ad un concorso pubblico per assunzioni stabili? Solo perché queste professionalità costano meno, si pagheranno loro l’assicurazione, saranno più flessibili e con meno tutele dei lavoratori dipendenti? Così, facendo le ATS, enti pubblici, si adeguano ad una delle storture, se non vera e propria piaga, delle false partite IVA che infesta il mercato del lavoro italiano. C’era così tanta urgenza, da far preferire una modalità certo più semplice (e con maggiori margini di discrezionalità …) che bandire un concorso pubblico di assunzione? E che accadrà passati questi tre anni, si faranno concorsi per l’assunzione (in cui immagino la collaborazione prestata verosimilmente darà un qualche punteggio), si rinnoverà le collaborazioni a partita IVA, oppure si lascerà perdere tutto?
Sottolineo inoltre un altro aspetto, forse il più delicato: che l’esperienza venga o meno ripetuta o rinnovata, professioniste e professionisti incaricati potranno operare/continuare ad operare contemporaneamente anche nel mercato privato come consulenti, medici competenti o tecnici della sicurezza. Paradossalmente potrebbero persino trovarsi a controllare, per conto dei soggetti pubblici, ambiti e documentazione che coincidono con la loro attività privata; oppure, peggio, partecipare (o avere notizia) di attività tecniche che si collocano nel perimetro della vigilanza, e intrecciarsi con procedimenti amministrativi e penali magari già in corso. Ed è evidente che evitare incompatibilità e conflitti di interesse, quando non comunicazione o peggio divulgazione di informazioni riservate, è tutt’altro che facile se si utilizzano incarichi d’opera professionale …
Quanto al punto c) Formazione, mi limito a ricordare che formazione ed aggiornamento degli operatori sono obblighi già previsti e persino sanzionati in caso di inosservanza; peraltro il nuovo Accordo Stato Regioni in materia è entrato ufficialmente in vigore il 17 aprile 2025, e che l’assoluta, e ahinoi consueta, vaghezza del ricorso alla Formazione, mai collegata alle varie attività pur elencate dalla Strategia, rende il paragrafo una mera clausola di stile di nessun reale valore.
Infine, la Strategia omette qualsiasi riferimento al cosiddetto Scudo Ispettivo, cui si è accennato nella presentazione del libro Operaicidio di Bruno Giordano, pubblicata il 12 ottobre 2025, condividendone la proposta di abolizione. In estrema sintesi, lo Scudo, introdotto dal D. Lgs. 103/2024 (e coordinato con la nuova norma ISO UNI 186/2025- controlli sulle attività economiche) in estrema e parziale sintesi prevede che:
a) L’amministrazione che effettua controlli ispettivi ordinari “fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva “. Fortunatamente sono previste alcune eccezioni, “richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qualvolta emergano situazioni di rischio”; e fin qui pericolo scampato; però ….
b) In funzione della propria classificazione in categorie di rischio, le aziende non potranno ricevere più di un controllo all’anno da parte di ASL, INL, VVFF. Qui invece lo scudo funziona anche per le ispezioni sulla sicurezza: sono in regola, che so, con la sicurezza antincendio, liberi tutti sul resto, norme di sicurezza e normativa giuslavoristica comprese … Se si riceve un controllo senza violazioni, non si potrà avere, salvo alcune eccezioni, quali ad esempio un infortunio mortale, un altro controllo per i successivi 10 mesi. Sarà interessante vedere, se mai capiterà, cosa accade in caso di ispezione condotta prima dei 10 mesi, qualora l’azienda ispezionata ricorra (al TAR? Al Giudice ordinario?); lascio ai giuristi approfondire. Aggiungo per sommi capi, trattandosi di materia molto tecnica, che la classificazione di azienda a rischio basso si basa di fatto su certificazioni rilasciate da soggetti privati, sia pure accreditati, come UNI e Accredia, con metodiche (“norme o prassi”, recita il D. Lgs. 103/2024 all’articolo 3) e di accertamento approvate dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy (quindi non da quello della Sanità, che pure è competente in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro …). a classificazione “rischio basso” può quindi essere ottenuta anche da aziende che i codici ATECO (classificazione delle Attività Economiche) individuano invece come a alto rischio, e di enormi dimensioni, a patto che siano certificata UNI EN ISO 45001 e che rispondano ad i criteri di altra certificazione ISO UNI 125 sulla Parità di Genere. Restano escluse da questa possibilità, almeno per ora, le aziende a rischio di incidente rilevante sottoposte al D. Lgs 105/2015.
Ora, il suddetto Scudo (inqualificabile (!) come istituto giuridico, ma assolutamente coerente, anzi simbolo della strategia del mancato disturbo a chi fa) è pensato per norme ed adempimenti giuslavoristici, contributivi, fiscali (peraltro anch’essi limitati); ma quand’anche i controlli sulla sicurezza sul lavoro non fossero esentati dalla comunicazione preventiva della documentazione, non è certo in 10 giorni che si sanano le relative irregolarità e si predispone documentazione idonea. E visti gli organici dei soggetti controllori, e gli obiettivi numerici già fissati, nei LEA o nella programmazione dei singoli enti, la ripetizione dei controlli in assenza dei gravi elementi previsti è pressoché teorica; tuttavia, a risorse ispettive date, c’è da aspettarsi che i controlli diminuiscano anziché aumentare. Taccio qui altre amenità contenute nel Decreto, che tutto fanno per diminuire, anziché aumentare, deterrenza ed efficacia dell’attività di vigilanza: sicché possiamo ben dire che a Scudo vigente e risorse date (anzi, taciute), parlare, nella Strategia, di “Potenziamento dei servizi Ispettivi delle ASL e di rafforzamento dell’INL” è solo tartufesca ipocrisia.
Conclusione: l’ansia di “non disturbare chi fa” e un’eccessiva foga abolitrice di regole possono condurre a risultati imbarazzanti quando non contrari agli scopi dichiarati. E sorprende che solo oggi troppi addetti ai lavori in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro se ne accorgano.
Maurizio Mazzetti, 04 febbraio 2026