Sicurezza sul lavoro. Nuovo anno e (ancora) scarse prospettive

11 Gennaio 2026 /

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È vero che, con tutto quel che sta accadendo nel mondo (e, ahinoi, di brutto, anzi sempre di peggio) è difficile parlare di sicurezza sul lavoro, quasi che sia un tema di secondaria importanza, buono per asettiche disquisizioni nelle quali l’inevitabile certo tecnicismo copre fenomeni ed eventi di ben maggiore gravità. Tuttavia, poiché, come predica il Pangloss del Candido di Voltaire “bisogna coltivare il nostro orto”, e poiché infortuni anche mortali e malattie professionali restano fenomeni da non trascurare, eccoci di nuovo qui. 

Il 29 dicembre 2025 il Parlamento ha definitivamente approvato la conversione in legge del Decreto Legge 159/2025, che ora assume la denominazione di legge 198/2025. Il testo, di cui abbiamo parlato (QUI, QUI, QUI) non ha visto modifiche migliorative alle sue numerose incongruità, insufficienze e distorsioni; resta assolutamente inadeguato ed al di sotto delle necessità (non parlerò delle aspettative …) e non ci tornerò quindi su. Però il passaggio parlamentare è riuscito nell’impresa, niente affatto facile, di peggiorare la norma, oltre le previsioni più pessimistiche. Di minimo peso le modifiche all’articolo 5, sulle caratteristiche tecniche delle scale di sicurezza, che obbligatoriamente si applicano non più per quelle dai due metri in su, ma dai cinque. Decisamente più rilevante invece un articolo, l’art. 1 bis, che testualmente recita: 

(Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. 

Quindi, pochi mesi dopo la ritardata entrata in vigore del nuovo Accordo Stato regioni e in materia di formazione obbligatoria, Accordo (Vedi articoli QUI e QUI) che contiene novità anche rilevanti volte a incrementare e migliorare quantitativamente e qualitativamente la formazione obbligatoria estendendone anche l’obbligatorietà (sia pure non quanto proclamato) ecco che abbiamo un vero e proprio annacquamento dell’obbligo, se non una sua vera e propria elusione. Si tratta di attività nelle quali la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere molto breve, (es. ponti, festività natalizie), stagionalità a parte; e la norma è poco chiara per quel che riguarda i contratti di lavoro intermittente, o a chiamata come atecnicamente definiti, spesso peraltro anche part time e a tempo determinato: il termine decorre dalla stipulazione del contratto, oppure dalla prima chiamata? In entrambi i casi, in teoria nei successivi 30 giorni potrebbe non esserci nessuna prestazione di lavoro; ma soprattutto, quale che sia la tipologia contrattuale, se il contratto ha una durata minore di 30 giorni la formazione obbligatoria può, legittimamente, non essere più tale. … 

Quale l’impatto quantitativo? Mi perdonino i lettori se li annoio con qualche numero. Non sono riuscito a reperire, né sul sito del Ministero né su quello ISTAT, un dato sulla durata media dei contratti a termine; da quest’ultimo si ricava che nel III trimestre 2025 i contratti a termine risultavano 2.580.000 (più o meno equamente divisi tra maschi e femmine) a lato dei16.834.000 contratti a tempo indeterminato; e dei 24.123.000 contratti di lavoro dipendente totali, ben 16.900.000 si trovano nei Servizi, con molti lavoratori quindi potenzialmente interessati dal diminuito obbligo. Per quel che riguarda i lavoratori insomministrazione (che pure i dati ISTAT danno in leggerissimo calo, rispetto al parallelo leggero aumento di quelli intermittenti) colpisce il dato relativo alla durata per quanto fermo al 2023: nel relativo IV trimestre gli Open Data del Ministero del Lavoro riportano 87.457 contratti di 1 giorno( !), 36.677 di 2/3 giorni, e 93.734 di durata 4/30 giorni: per centinaia di migliaia di lavoratori l’obbligo formativo potrebbe quindi essere, nella sostanza, eluso, e potrebbero terminare di lavorare senza alcuna formazione specialistica. E, sia pure con qualche approssimazione, anche a causa della stagionalità e dei dati non sempre aggiornatissimi, ricordo che in ogni caso le persone occupate nei settori interessati possono quantificarsi poco sotto al milione e mezzo per i soli dipendenti. 

Ma l’impatto della norma è soprattutto qualitativo, più che quantitativo. L’articolo 1- bis motiva i nuovi termini con un asserito basso livello di rischio negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive; ed è esattamente la posizione tenuta, da sempre, dalle relative organizzazioni datoriali, alcune delle quali si sono spinte, coerentemente dal loro punto di vista, a perorare una almeno parziale fuoriuscita di queste attività economiche dal perimetro del Tu 81/2008: e in particolare a sostenere che tale asserito basso, livello di rischio farebbe venire meno l’obbligatorietà della valutazione dei rischi e la redazione del relativo DVR (evidentemente, chi lo sostiene ignora, o finge di ignorare, che esistono i rischi psicosociali e che questi sono particolarmente elevati in queste attività di servizio alle persone, anche del rischio biologico appaiono essersi dimenticati). E l’articolo 1-bis apre un pertugio che può allargarsi con pessime conseguenze: se il livello di rischio (peraltro teorico) è basso, anche gli obblighi e le norme di carattere generale possono affievolirsi o non applicarsi. E che questo sia un tributo a ceti economici che costituiscono una fedele base elettorale per le forze dell’attuale Governo, ceti che ricevono una specie di mancia, non sminuisce la gravità del ragionamento che sta alla base della norma. 

E per tornare i numeri, 

Indici INAIL 

A proposito di rischio basso: Cras Montana nella civile Svizzera dove c’è il SUVA strutture “da terzo Mondo” in materia di sicurezza antincendio: con materiali rischiosissimi e infiammabili, vie di fuga a dir poco inadeguate, a quanto pare né rilevatori automatici né dispositivi antincendio automatici o manuali che siano, e cmq questi ultimi non presidiatati (idonei se pur presenti. E in Italia, per lavoratori e utenti? 

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