La nuova geografia dei comuni montani non può essere disegnata con criteri vecchi

di Luca Martinelli /
22 Dicembre 2025 /

Condividi su

Il 17 dicembre, intervenendo alla Camera dei deputati, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha ribadito che la ridefinizione dell’elenco dei Comuni montani ha l’obiettivo di “ridurre l’attuale elenco di oltre quattromila Comuni, che contiene realtà quali Roma e Bologna che, con un’altimetria media rispettivamente di 67 e 82 metri, non hanno certo le caratteristiche geografiche della montagna”.

Quando, nel mese di settembre, la Legge 131/2025 è stata approvata in via definitiva al Senato, il comunicato stampa del ministro ribadiva più volte la volontà di “valorizzare la vera montagna”, asciugando di fatto la platea di soggetti che possono aspirare ai circa 200 milioni di euro all’anno stanziati dallo Stato per promuovere lo sviluppo economico e tutelare l’accesso ai servizi essenziali nelle terre alte.

La riduzione ha portato a qualificare come montani 2.844 Comuni (il 36% dei municipi italiani), che si sviluppano sul 40% della superficie del Paese e hanno una popolazione residente di 7,8 milioni di abitanti (il 13,2% della popolazione nazionale), con una netta riduzione rispetto alla classificazione precedente, che elencava 4.201 Comuni montani. Il decreto contenente i parametri per la riclassificazione avrebbe dovuto essere discusso il 18 dicembre dalla Conferenza Stato-Regioni, ma ciò non è avvenuto su pressione delle Regioni, che lunedì 22 dicembre incontreranno il ministro Calderoli per chiedere di rivedere un elenco che da un lato faceva uscire Roma e dall’altro, come ricorda una nota l’Unione nazionale dei Comuni, comunità ed enti montani (Uncem), vedeva “inserite Reggio Calabria o Varazze, Cuneo o Biella”, cosa che “ha veramente poco senso”.

Il problema principale, forse, è che la Legge 131/2025, da cui discende il decreto, prevede la classificazione dei Comuni montani sulla base dei criteri altimetrico e della pendenza, una scelta contestata in un comunicato congiunto delle Associazioni scientifiche dei geografi e delle geografe italiane/i: Associazione dei geografi italiani (Agei), Associazione italiana di cartografia (Aic), Associazione italiana insegnanti di geografia (Aiig), Centro italiano per gli studi storico-geografici (Cisge), Società geografica italiana, Società di studi geografici.

Altreconomia ha intervistato Mauro Varotto, docente di Geografia all’Università di Padova, membro del Comitato scientifico de L’AltraMontagna, già autore del libro “Montagne di mezzo. Una nuova geografia”.

Professor Varotto, come geografi avete detto che “la novità di questa nuova classificazione è che rimane ancorata a criteri vecchi”. Che cosa significa?
MV
 La retorica governativa fa leva sull’idea di una definizione di montagna “nuova” e più “vera” rispetto alla precedente, suggerendo implicitamente che la classificazione dei Comuni montani redatta in passato dall’Uncem annoverasse montagne “false”. Come geografi non possiamo avallare questo messaggio: i parametri utilizzati sono gli stessi di prima, ovvero altimetria e pendenza, cambiano semplicemente le soglie altimetriche e i valori percentuali oltre i quali si considerano “montani” i territori comunali, in modo da escludere la montagna più bassa e la platea dei Comuni che avranno diritto a fondi e agevolazioni previsti dalla legge. In altre parole: i soldi a disposizione sono pochi, tanto vale accorciare la coperta. Si tratta però di accorciarla sulla base di parametri “vecchi”, perché nel frattempo il dibattito ha messo in luce -in linea con il dettato costituzionale- l’importanza di considerare anche altri aspetti, che riguardano la perifericità (pensiamo al concetto di “area interna”), le condizioni di reddito o di marginalità e spopolamento. In questo modo le misure avrebbero potuto cadere più precisamente dove serve: si sarebbe insomma potuto usare il bisturi, per un’azione politica più aderente alla varietà di situazioni che caratterizza la montagna italiana; invece, si è continuato a usare l’accetta.

Perché sarebbe opportuno distinguere tra “montuosità” fisica e “montanità”?
MV 
Nella legge si separano montuosità fisica e montanità antropologica e si prende in considerazione solo la prima, come base di partenza. Da sempre i geografi sostengono che il concetto di “montagna” non può essere disgiunto dai caratteri della presenza umana, soprattutto in catene montuose come quelle alpina e appenninica che sono la risultante di percorsi millenari di civiltà, in altre parole sono tra le più vissute e addomesticate del Pianeta. La ratio dell’articolo 44 della Costituzione -che invoca provvedimenti a favore delle zone montane- non è la salvaguardia dell’ambiente naturale o del turismo, ma il vissuto umano che su di esse insiste, con una funzione di cura e controllo del territorio. Separare i due aspetti porta al rischio di concepire -come del resto è avvenuto nel corso del Novecento- una montagna senza uomo da un lato e una presenza umana disconnessa dalla montagna dall’altro.

Tra gli esclusi, risultano tra gli altri alcuni dei Comuni romagnoli colpiti dalle alluvioni del 2023, con frane e smottamenti “tipicamente” montani, territori che toccano i mille metri sul livello del mare, una bassissima densità abitativa. Quali diversi criteri sarebbe stato opportuno prevedere o inserire?
MV Partiamo dal presupposto che non esiste una visione “oggettiva” della montagna ma una definizione funzionale all’obiettivo politico che si intende perseguire. Per questo non ha senso imporre una sola classificazione di montagna e non necessariamente classificazioni diverse significano scarsa chiarezza o confusione. Se lo scopo è quello di favorire il reinsediamento nelle “terre alte”, come di fatto la legge 131/2025 dichiara, allora sarebbe stato opportuno, ad esempio, distinguere le aree soggette a spopolamento, oppure le aree più periferiche e marginali, oppure ancora quelle a reddito più basso o a economia primaria mista. Il legislatore demanda ad altri decreti attuativi questi aspetti, ma in questo modo si tengono comunque dentro “montagne ricche”, magari ad alta quota, o città come Cuneo e Reggio Calabria, che forse non hanno nemmeno bisogno di tali agevolazioni, lasciando fuori una montagna più in difficoltà, magari a bassa quota ma marginale, che invece andrebbe sostenuta e aiutata.

È una legge “contro l’Appennino”?
MV Sicuramente, per come è stata concepita, la legge taglia fuori in prevalenza la montagna a quote basse e dunque la montagna appenninica è più penalizzata di quella alpina (ma pure il Piemonte vede ridotti del 22% i Comuni montani). Con questa proposta Nord-Ovest e Nord-Est mantengono valori di superficie montana che superano il 40% del territorio, mentre al Centro e al Sud essi sono di poco superiori al 30%. Se andiamo invece a vedere la percentuale regionale di territorio italiano sopra i 600 metri di quota troviamo ai primi posti tre Regioni appenniniche: Abruzzo, Molise e Basilicata, con valori che oscillano tra il 43% e il 58% per la Regione abruzzese, la più montuosa d’Italia in termini statistici. La differenza con la nuova classificazione mi pare piuttosto evidente, anche senza contare indicatori di sviluppo economico o di marginalità, che a maggior ragione dovrebbero favorire la montagna appenninica, se si intende perseguire una qualche forma di perequazione territoriale. In questo senso è una montagna tagliata con l’accetta, che genera una classificazione grossolana che rischia di non fare nemmeno l’interesse che la legge stessa dichiara di perseguire.

Articoli correlati