La patente a crediti in edilizia un anno dopo: la conferma di uno strumento inutile 

di Maurizio Mazzetti /
26 Ottobre 2025 /

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Il 01 novembre dello scorso anno entrava in vigore la patente a crediti in edilizia, in realtà a punti (DM 132/2024), nell’asserita (strombazzata?) volontà del Governo di introdurre uno strumento che rafforzasse legalità sicurezza sul lavoro in un settore particolarmente rischioso. Come? Attribuendo appunto punteggi alle aziende in caso di comportamenti rispettosi delle normative, quindi da premiare, e sottraendoli in caso di comportamenti illeciti, o negativi, fino a vietare ogni operatività se il punteggio scende sotto una certa soglia.  

Già prima dell’entrata in vigore, nell’articolo pubblicato l’8 settembre 2024 (QUI) si era sottolineato, oltre a tutta una serie di aspetti (magagne!) tecniche (riprendo testualmente dal citato articolo) che “ … il primo ed insuperabile limite dell’istituto è che il punteggio viene conferito sulla mera regolarità dell’impresa, intesa come conformità alla normativa obbligatoria, conformità che peraltro è sostanzialmente presunta – cioè maggioritariamente autocertificata o auto dichiarata fino a prova contraria (successiva, ovviamente …). Per contro, sono sostanzialmente ininfluenti, e non indispensabili, eventuali interventi migliorativi perché non necessari al punteggio minimo che consente l’operatività.” E si giudicava inutile il meccanismo, fonte solo di ulteriori oneri amministrativi per le imprese, pur riservandosi verifiche successive. 

Nel corso di quest’anno il giudizio negativo di mero e inutile aumento degli oneri amministrativi lo si trova sostanzialmente condiviso nelle pubblicazioni sull’argomento, a partire dai commenti su presentazione delle istanze di rilascio e attribuzione dei punteggi. Inutilità in quanto se pure c’è stato qualche miglioramento sotto il profilo della legalità, ciò è avvenuto perché si partiva da una illegalità pressoché assoluta (ad esempio, addirittura mancata iscrizione alla Camera di Commercio…). E l’eventuale effetto su una maggior sicurezza sul lavoro (gli infortuni sono calati, come frequenza e gravità?) non è misurabile al momento, in quanto ciò richiederebbe un approfondimento specifico, prematuro quantomeno rispetto ai tempi, tecnicamente complesso e per difficoltà oggettive di reperimento dei dati, a sistemi informativi disponibili. È però indubbio, comunque, che anche un sommario esame degli infortuni mortali in edilizia, gli unici sui quali abbiamo dati numerici e qualitativi aggiornati in tempo reale, non indica alcun miglioramento sostanziale, posto che le cadute dall’alto continuano ad essere una delle prime, se non la prima, causa degli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro. E che la ministra Calderone comunichi che nei primi 8 mesi del 2025 gli infortuni mortali censiti dall’INAIL (la cui assicurazione obbligatoria come è noto non copre tutti i lavoratori) sono diminuiti complessivamente del 3% (ma non specifica nulla sull’edilizia) è dato troppo provvisorio e statisticamente non significativo. 

Quanto a eventuali interventi migliorativi che accrescano i crediti (ricordiamo i numeri: iniziali 30, massimo 100, minimo per operare 15), il DM 132/2024 e l’allegata tabella di cui all’articolo 5 (Tabella assegnazione crediti aggiuntivi) non li escludeva a priori, ma rinviava ad ulteriori norme di dettaglio. C’è voluto quasi un anno, ma finalmente e il 15 luglio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato apposita nota (curiosa fonte del diritto, per gli addetti ai lavori), la 288. In estrema sintesi (sono troppe le tecnicalità per esaminarle tutte qui) è stato corretto, e ridimensionato in un certo senso, uno degli elementi più discutibili, cioè il punteggio proporzionale dell’anzianità dell’azienda; e saranno riconosciuti crediti aggiuntivi per: 

a) per il possesso SGSL certificati da ACCREDIA conformi alla UNI EN ISO 45001; 

b) MOG asseverati dagli appositi organismi anche paritetici; 

c) certificazioni SOA di classe I e II (necessarie, ma non sufficienti sempre, per partecipazioni ad appalti per rispettivamente 258.000 e 516.000 euro, aumentati di un quinto https://www.attestazionesoa.it/attestazione-soa); 

d) attività di consulenza e monitoraggio svolta dagli organismi paritetici di cui all’art. 51 del TU 81/2008 iscritti all’apposito Repertorio nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro.  

Una apprezzabile correzione di rotta, non più solo mero rispetto della normativa ma spazio ai miglioramenti? La correzione c’è, ma molto parziale, e timida. Valenza ed efficacia dei miglioramenti richiamati e delle relative procedure e attività sono molto diverse; in particolare, mentre i primi tre punti sono rigorosamente documentabili senza incertezze, nulla si dice sulle caratteristiche, neppure minime, delle attività di consulenza e monitoraggio di cui al precedente punto d), peraltro attestate, anzi autodichiarate esclusivamente solo da chi le avrà prestate. Il che apre la strada a consulenze e monitoraggi attività poco qualificati e al limite fittizi, nonché a dubbi interpretativi, eccessiva discrezionalità e comportamenti non uniformi nella valutazione. Sono quindi auspicabili, anzi necessarie, delle precisazioni, che quindi si attendono. 

Ma numericamente limitate, un’esigua minoranza, sono poi le imprese che potranno avvalersi dei punteggi aggiuntivi: quelle con SGSL certificati 45001 risultano, dalla Banca dati ACCREDIA aggiornata al giugno 2025, 9611; non ho reperito dati complessivi su quelle in possesso di MOG, ma è verosimile siano una minoranza (una recente e peraltro numericamente limitata indagine campionaria di Confindustria ne indicava il possesso solo in un 36% delle PMI interpellate). Parimenti il portale attestazionesoa.it non riporta numeri; indagini tramite AI danno numeri variabili nel tempo da 50.000 circa alle attuali 9000 (su 900.000 aziende edili stimate come interessate alla patente a crediti lo scorso anno), ma senza distinguere le classificazioni; infine, nel Repertorio Nazionale aggiornato al 04 agosto risultano iscritti solo 37 Organismi paritetici. 

Tutto ciò premesso, per una approfondita disamina tecnico giuridica sull’attuale stato dell’arte, segnalo poi un saggio di sicuro interesse, anche per le suggestioni e riflessioni positive, pubblicato sul numero 1/2025 della rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”, pubblicazione online dell’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino. Il saggio “Ad un anno dall’entrata in vigore del d.l. n. 19/2024: luci e ombre della patente a crediti per la sicurezza sul lavoro”, è a cura di Evan Rago (dottorando di ricerca presso la Fondazione Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), ed è reperibile QUI. Mi limito a parlare della sola patente a crediti, perché lo studio efficacemente parla anche di esternalizzazioni, obblighi di sicurezza del committente ed obblighi di tutela dei lavoratori “indiretti”, quali appunto quelli degli appalti e sub-appalti. 

Sulla patente a crediti, Rago affronta in primo luogo alcune difficoltà interpretative e applicative che inficiano l’efficacia della patente, con il rischio che la stessa “si riduca a un mero strumento burocratico, orientato più al controllo amministrativo che a un effettivo miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori…” Vediamole. 

  1. Documento di valutazione dei Rischi (DVR) – I DVR deve essere disponibile per conseguire la patente, e in caso di controlli l’assenza è sanzionata; ma questo non comporta la revoca della patente stessa (!!). 

Ancora, nulla si dice qualora il DVR sia incompleto, inadeguato, non veritiero, tutte ipotesi che una giurisprudenza consolidata, anche della Cassazione, assimila alla totale mancanza. Va però detto che i relativi articoli del TU 81 /2008 (17, 28 e 29) per quanto dettagliati, e pur nella sottolineatura che vadano valutati tutti i rischi, non costituiscono uno schema operativo obbligatorio completo, e non può essere che così per l’estrema varietà delle attività delle organizzazioni e dei rischi. Esistono sì procedure standardizzate, approvate dal ministero, per la redazione di DVRS in aziende con meno di 50 dipendenti purché non attive in settori particolarmente rischiosi (non l’edilizia). Per le altre aziende esistono vari modelli o linee guida, però senza obbligatorietà di adozione, (ad esempio quelle INAIL sulla valutazione dello stress lavoro correlato) elaborati da soggetti pubblici o privati collettivi. E parimenti non obbligatori sono sistemi e metodiche di assistenza/indirizzo elaborati da ASL, associazioni Università, centri studi. Di sfuggita, aggiungo che gli approcci metodologici, quindi operativi, quando non filosofici, sono diversi: per fare un esempio alla portata anche dei non addetti comuni esempio, è acquisizione ormai generalizzata he il rischio è uguale alla probabilità dell’evento dannoso moltiplicata per l’entità del danno, come da formula R = P x D. Ma nel valutarlo (NB: valutare = dare valore !!) teniamo o no conto di eventuali misure – M – che lo attenuano, quindi E = (P x D) – M? 

2) Prescrizioni e mantenimento della patente – Come è noto, il D. Lgs. 758/1994 ha introdotto il sistema della prescrizione obbligatoria: in caso di accertate violazioni è possibile una regolarizzazione tardiva che estingue il reato, una volta rispettate nel termine fissato le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, e pagata la relativa sanzione pecuniaria. Ora, a parte il differente e iniquo trattamento tra chi ha rispetta spontaneamente le norme e chi lo fa solo a seguito di un controllo (sappiamo quanto poco statisticamente probabile), una prescrizione non comporta la decurtazione dei crediti, neppure se ripetuta; con effetti paradossali nel caso di aziende “anziane” che negli anni abbiano ricevuto ripetute prescrizioni per violazioni commesse, ma tutte sanate adempiendo nei termini. 

3) Mancata armonizzazione con altri meccanismi interdittivi dell’attività aziendale in caso di violazioni – Restano infatti in vigore sia la sospensione dell’attività ex articolo 14 del TU 81, sia quelle, sia pure con proprie caratteristiche, del DPR 177/2011 sugli ambienti confinati o quelle in materia di diritto del lavoro di cui al D.lgs. 276/2003; e certo ciò non aiuta né la vigilanza, né la regolarizzazione. 

Ma è sul piano di efficacia ed effettività, quindi della deterrenza, dello strumento che emergono elementi assai poco positivi. Il saggio di cui sopra riferisce come ad inizio aprile 2025 risultavano esser state rilasciate soltanto 440.000 patenti, rispetto alle circa 900.000 stimate in fase di avvio (imprese e lavoratori autonomi operanti in edilizia). Ora, è pur vero che il numero attuale è verosimilmente maggiore, e che altrettanto verosimilmente molte imprese hanno preferito conseguire la certificazione SOA, equivalente agli effetti pratici alla patente a crediti e soprattutto nota e idonea a partecipare ad appalti pubblici; ma sul sito INL non sono presenti dati più aggiornati.  

Se si sommano però i dati su controlli e loro esito citati da Rago (fino a marzo 2025 10.530 controlli con solo 117 mancati possessi della patente, e tutte le 12 istruttorie finalizzate alla sospensione del titolo, archiviate per insufficienza di prove”), con quelli ricavati dai monitoraggi mensili sul sito INL fino a settembre 2025 https://www.lavoro.gov.it/taxonomy/term/91 (ma non compaiono i mesi di maggio e giugno 2025 …) i controlli in tutto risultano 17.287 con 478 assenze di patente, 2 con patenti non valide perché con meno di 15 punti, e 201 per mancato controllo del possesso di una patente valida: su 900.000 aziende obbligate ne sono state controllate poco meno del 2%, di poco meno del 4% con irregolarità sanzionate. Che il recupero di una regolarità, o di un punteggio decurtato, sia sin troppo facile, lo scrivevo nell’articolo dello scorso settembre, posizione largamente condivisa anche dal saggio, che la tratta diffusamente. E conclude che il provvedimento risulta “blindato”, le aspettative riposte in esso disattese (anche se stento a credere che un qualsiasi addetto ai lavori ne avesse davvero di rilevanti su un istituto così mal concepito e peggio realizzato), e che la sua deterrenza dello strumento patente a crediti è “contenuta” (a mio parere pressoché nulla, comunque irrilevante, soprattutto per la sicurezza sul lavoro). Confido quindi che il meccanismo non venga esteso, come pure si ipotizzava, ad agricoltura e logistica, a meno di modifiche sostanziali che appaiono decisamente improbabili; così come è tuttora, una estensione sarebbe inutile, e solo fonte di ulteriori oneri burocratici. La ministra Calderone, dopo l’ultima strage a settembre a Marcianise, aveva preannunciato nuove misure per l’autunno: ma se la filosofia resta la medesima, di cui la patente a crediti è solo un esempio, incrociamo le dita, e prepariamoci a commentare i soliti, sconfortanti dati su infortuni mortali e altri eventi dannosi. 

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